Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.5 del 8-1-1993)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, 1592; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale dell'11 giugno 1992; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico All'art. 17, titolo III, relativo al corso di laurea in scienze politiche, vengono inseriti nel biennio di specializzazione i seguenti insegnamenti complementari: diritto dell'ambiente; diritto commerciale e industriale; economia regionale; economia e politica delle imprese pubbliche; economia e finanza degli enti locali; economia delle comunita' europee; antropologia sociale; storia della sociologia; sociologia dei gruppi; sociologia dello sviluppo; istituzioni di statistica economica; politica internazionale contemporanea; storia sociale; storia dell'organizzazione internazionale; storia ed istituzioni dei Paesi islamici; tecnica della legislazione. Gli articoli 21 e 23 vengono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli: Art. 21. "L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato in materia da lui scelta sul tema approvato da uno o piu' professori. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto". Art. 23. "L'attivita' scientifica e didattica si avvale per il coordinamento tra le varie discipline di insegnamento di istituti policattedra e dipartimenti". Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Perugia, 30 ottobre 1992 Il rettore: DOZZA