Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.6 del 9-1-1993)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo alla approvazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1991-93, che prevede, tra l'altro, l'istituzione di nuovi corsi di laurea; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Udine rispettivamente in data: consiglio di facolta' di scienze economiche e bancarie del 10 marzo 1992; senato accademico del 24 marzo 1992; consiglio di amministrazione del 26 marzo 1992; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 10 luglio 1992; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Udine, approvato e modificato con la normativa sopra indicata, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 1, punto 6), relativo alla facolta' di scienze economiche e bancarie viene cosi' modificato: 6) facolta' di scienze economiche e bancarie: a) corso di laurea in economia bancaria finanziaria ed assicurativa; b) corso di laurea in economia e commercio. Gli articoli 44, 45, 46, 47 e 48 vengono soppressi e sostituiti come di seguito specificato. Vengono aggiunti gli articoli 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinques. Art. 44. - La facolta' di scienze economiche e bancarie conferisce le lauree in: economia bancaria finanziaria ed assicurativa; economia e commercio. Gli articoli seguenti, dal 45 al 48, disciplinano il corso di laurea in economia bancaria finanziaria ed assicurativa; gli articoli dal 48- bis al 48-quater disciplinano il corso di laurea in economia e commercio. Art. 45 (Corso di laurea in economia bancaria finanziaria ed assicurativa). - La laurea in economia bancaria finanziaria ed assicurativa ha durata quadriennale, prevede un primo biennio comune e un secondo biennio di indirizzo. Il consiglio di facolta' potra' attivare gli indirizzi di laurea in: economia bancaria; economia degli intermediari finanziari; economia delle assicurazioni; Insegnamenti istituzionali: Area aziendale: 1) economia aziendale; 2) ragioneria; 3) finanza aziendale. Area economica: 4) economia politica I; 5) economia politica II; 6) politica economica. Area matematico-statistica: 7) matematica generale; 8) matematica finanziaria; 9) statistica. Area giuridica: 10) istituzioni di diritto privato; 11) istituzioni di diritto pubblico; 12) diritto commerciale. Art. 46 (Insegnamenti caratterizzanti di indirizzo): Indirizzo economia bancaria: 1) economia delle aziende di credito; 2) economia monetaria e creditizia; 3) tecnica bancaria; 4) legislazione bancaria; 5) diritto bancario; 6) mercati monetari e finanziari; 7) amministrazione e controllo delle imprese bancarie; 8) storia della banca e delle assicurazioni. Indirizzo economia degli intermediari finanziari: 1) economia degli intermediari finanziari; 2) tecnica delle operazioni finanziarie; 3) amministrazione e controllo degli intermediari finanziari; 4) tecnica dei crediti speciali; 5) teoria delle scelte di portafoglio; 6) diritto degli intermediari finanziari; 7) sistemi finanziari comparati; 8) storia della banca e delle assicurazioni. Indirizzo economia delle assicurazioni: 1) economia e finanza delle imprese di assicurazione; 2) tecnica delle assicurazioni; 3) matematica attuariale; 4) teoria del rischio; 5) diritto delle assicurazioni; 6) amministrazione e controllo delle imprese di assicurazione; 7) economia e tecnica dei sistemi previdenziali; 8) storia della banca e delle assicurazioni. Art. 47 (Insegnamenti complementari): contabilita' di Stato e degli enti pubblici; diritto amministrativo; diritto del lavoro; diritto delle Comunita' europee; diritto del commercio internazionale; diritto del mercato finanziario; diritto dell'economia; diritto fallimentare; diritto finanziario; diritto industriale; diritto pubblico dell'economia; diritto tributario; diritto regionale; economia internazionale economia applicata; economia matematica; economia industriale; economia e politica dell'ambiente; economia regionale; economia e politica industriale; economia agraria; politica agraria; economia del benessere; economia del commercio internazionale; economia dello sviluppo; sistemi economici comparati; analisi economica; econometria; econometria II; politica economica; storia economica; storia economica italiana dall'unita' nazionale; storia economica contemporanea; storia sociale; storia delle dottrine economiche; storia della moneta e della banca; economia agroalimentare; economia dei mercati agricoli e forestali; economia dell'ambiente agro-forestale; marketing dei prodotti agroalimentari; pianificazione agricola ed organizzazione del territorio; politica agraria comunitaria; geografia economica; scienza delle finanze; analisi di mercato; contabilita' nazionale; demografia; elaborazione automatica dei dati; matematica finanziaria; matematica attuariale; tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita; matematica per l'economia; teoria delle decisioni; teoria dei campioni; tecnica di ricerca e di elaborazione dei dati; modelli demografici; statistica aziendale; statistica economica; statistica dei mercati monetari e finanziari; statistica per la ricerca sociale; statistica sociale; metodologia della ricerca sociale; economia della sicurezza sociale; sociologia della organizzazione; sociologia del lavoro; sociologia economica; sociologia; analisi e contabilita' dei costi; bilancio ed altre determinazioni di sintesi; economia aziendale; finanza aziendale; teoria delle decisioni; strategia e politica aziendali; programmazione e controllo; revisione aziendale; sistemi informativi aziendali; economia delle imprese di assicurazione; finanziamenti di aziende; tecnica di borsa; economia del mercato mobiliare; economia e direzione delle imprese commerciali; economia delle aziende di pubblici servizi; economia e direzione aziendale; marketing; organizzazione aziendale; organizzazione del lavoro; politiche del personale e analisi delle mansioni; tecnica del commercio internazionale; tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale; tecnica industriale e commerciale; tecnologia dei cicli produttivi; storia delle dottrine politiche; storia dell'amministrazione pubblica; lingua inglese; lingua tedesca; lingua francese; lingua spagnola. Art. 48. Conseguimento della laurea: La laurea in economia bancaria, finanziaria ed assicurativa si consegue dopo aver superato ventiquattro esami di profitto annuali, o il loro equivalente, e l'esame di laurea, comportante la discussione di una tesi scritta. Piani di studio. Il piano degli studi deve comprendere dieci insegnamenti istituzionali comuni, cinque insegnamenti caratterizzanti di indirizzo e altri nove insegnamenti scelti secondo le regole indicate dal consiglio di corso di laurea. Devono in ogni caso essere presenti nel curriculum degli studi due insegnamenti istituzionali e almeno un terzo insegnamento per ciascuna area disciplinare. Inoltre, i nove insegnamenti richiesti per il completamento dei piani di studio devono essere scelti con il vincolo dell'inserimento di almeno un insegnamento per ciascuna delle quattro aree. Per l'ammissione all'esame di laurea occorre altresi' avere superato una prova di idoneita' in una lingua straniera e, se il consiglio di corso di laurea lo delibera, una prova di idoneita' in una seconda lingua straniera e/o una prova di accertamento delle conoscenze informatiche di base. Corsi annuali e semestrali: Il consiglio di corso di laurea stabilisce quali insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali, intendendosi come tali quelli con un numero di ore di lezione pari alla meta' di un corso annuale, e puo' inoltre stabilire che un corso annuale sia svolto in due corsi semestrali con distinte prove d'esame, essendo a tutti gli effetti valida l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali, cosi' come tra i rispettivi esami o prove di idoneita'. Puo' anche stabilire che gli insegnamenti istituzionali e caratterizzanti formino oggetto di piu' corsi, annuali o semestrali, in aggiunta al primo. Organizzazione didattica: Nel biennio comune devono essere tenuti almeno otto insegnamenti istituzionali e altri quattro insegnamenti, dei quali non piu' di due scelti tra i caratterizzanti di indirizzo. Fino a due corsi annuali, o quattro semestrali, previsti nel piano di studio del secondo biennio possono essere svolti in forme di corsi integrati, tenuti, per un numero complessivamente uguale di ore, da diversi docenti, che faranno tutti parte della commissione d'esame. Il consiglio di corso di laurea puo' designare un coordinatore per ciascun corso svolto in questa forma e stabilira', altresi', i modi di verifica del profitto e le norme di equivalenza con gli esami dei corsi annuali e semestrali. Nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli precedenti, il consiglio di corso di laurea puo' definire percorsi didattici differenziati, indicando esami non rinunciabili ed opzioni fra gruppi o entro gruppi d'esami. Inoltre, puo' stabilire con propria delibera le propedeuticita' indispensabili fra i vari insegnamenti, e lo studente non sara' ammesso agli esami se non avra' prima superato quelli relativi agli insegnamenti propedeutici. Il consiglio di corso di laurea puo' anche stabilire le modalita' per l'eventuale inclusione nei piani di studio di corsi svolti presso altre facolta', nel limite massimo complessivo di tre insegnamenti annuali. Esami e prove d'idoneita': Ogni corso comporta un esame di profitto; ogni corso di lingue comporta una prova di idoneita'. Nel rispetto delle leggi vigenti il consiglio di facolta' stabilisce le modalita' degli esami di profitto e di diploma e delle prove di idoneita'. Le prove di idoneita' possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati. Art. 48-bis (Corso di laurea in economia e commercio). - La laurea in economia e commercio ha durata quadriennale: Insegnamenti fondamentali: istituzioni di diritto privato; istituzioni di diritto pubblico; diritto commerciale (biennale); matematica generale; matematica finanziaria (biennale); statistica (biennale); economia politica (biennale); diritto del lavoro; scienza delle finanze e diritto finanziario; economia e politica agraria; politica economica e finanziaria; storia economica; geografia economica (biennale); ragioneria generale e applicata (biennale); tecnica bancaria e professionale; tecnica industriale e commerciale; merceologia; lingua francese o spagnola (triennale); lingua tedesca o inglese (triennale). Art. 48-ter (Insegnamenti complementari): contabilita' di Stato e degli enti pubblici; diritto amministrativo; diritto delle Comunita' europee; diritto del commerciale internazionale; diritto del mercato finanziario; diritto dell'economia; diritto fallimentare; diritto finanziario; diritto industriale; diritto pubblico dell'economia; diritto tributario; diritto regionale; economia internazionale; economia applicata; economia matematica; economia industriale; economia e politica dell'ambiente; economia regionale; economia e politica industriale; economia agraria; politica agraria; economia del benessere; economia del commercio internazionale; economia dello sviluppo; sistemi economici comparati; analisi economica; econometria; econometria II; politica economica; storia economica italiana dall'unita' nazionale; storia economica contemporanea; storia sociale; storia delle dottrine economiche; storia della moneta e della banca; economia agroalimentare; economia dei mercati agricoli e forestali; economia dell'ambiente agro-forestale; marketing dei prodotti agroalimentari; pianificazione agricola ed organizzazione del territorio; politica agraria comunitaria; scienza delle finanze; analisi di mercato; contabilita' nazionale; demografia; elaborazione automatica dei dati; matematica attuariale; tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita; matematica per l'economia; teoria delle decisioni; teoria dei campioni; tecnica di ricerca e di elaborazione dei dati; modelli demografici; statistica aziendale; statistica economica; statistica dei mercati monetari e finanziari; statistica per la ricerca sociale; statistica sociale; metodologia della ricerca sociale; economia della sicurezza sociale; sociologia della organizzazione; sociologia del lavoro; sociologia economica; sociologia; analisi e contabilita' dei costi; bilancio ed altre determinazioni di sintesi; economia aziendale; finanza aziendale; teoria delle decisioni; strategia e politica aziendali; programmazione e controllo; revisione aziendale; sistemi informativi aziendali; economia delle imprese di assicurazione; finanziamenti di aziende; tecnica di borsa; economia del mercato mobiliare; economia e direzione delle imprese commerciali; economia delle aziende di pubblici servizi; economia e direzione aziendale; marketing; organizzazione aziendale; organizzazione del lavoro; politiche del personale e analisi delle mansioni; tecnica del commercio internazionale; tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale; tecnologia dei cicli produttivi; storia delle dottrine politiche; storia dell'amministrazione pubblica; lingua inglese; lingua tedesca; lingua francese; lingua spagnola. Art. 48-quater (Organizzazione didattica). - Gli insegnamenti di diritto commerciale e di geografia economica comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali e' prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo. L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta e una orale alla fine del triennio. Per essere ammesso all' esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due, da lui scelti fra i complementari, salvo quanto disposto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910. Art. 48-quinquies. - Nel rispetto delle disposizioni vigenti, i consigli di corso di laurea in economia bancaria finanziaria ed assicurativa e di economia e commercio curano il coordinamento degli insegnamenti impartiti annualmente, dell'attivita', dei curricula degli studenti in modo da garantire coerenza e funzionalita' alle attivita' svolte dai due corsi della facolta'. Nella scelta degli insegnamenti complementari gli studenti di ciascuno dei due corsi possono avvalersi degli insegnamenti attivati nell'altro. Essi possono anche scegliere, tra i propri complementari, insegnamenti fondamentali dell'altro corso di laurea, purche' il loro contenuto sia diverso da quello degli insegnamenti previsti per il corso di laurea seguito. Il consiglio di corso di laurea stabilisce ogni anno quale sia la gamma di insegnamenti impartiti nell'altro corso per i quali sia prevista tale possibilita' di opzione. Nel rispetto delle disposizioni vigenti, il consiglio di corso di laurea puo' definire percorsi didattici differenziati, indicando esami non rinunciabili ed opzioni fra gruppi di esami o entro gruppi d'esami. Inoltre puo' stabilire con propria delibera le propedeuticita' indispensabili fra i vari insegnamenti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Udine, 17 settembre 1992 Il rettore