Direttiva per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari comunitari e nazionali.(GU n.7 del 11-1-1993)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine al proficuo utilizzo dei flussi finanziari sia comunitari che nazionali nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli strumenti finanziari esistenti; Vista la legge 26 gennaio 1982, n. 11, di conversione del decreto- legge 26 gennaio 1981, n. 677, concernente il contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali, e in particolare l'art. 5; Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991); Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente il rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64; Vista la propria delibera del 2 agosto 1991 concernente talune pro- cedure finalizzate alla migliore utilizzazione dei flussi finanziari comunitari e nazionali; Viste le proprie delibere assunte sulla base dell'art. 3, comma 2, della legge n. 183/1987; Considerati gli indirizzi del Governo in materia di finanza pubblica e in particolare l'esigenza di assicurare in via prioritaria il finanziamento per quelle iniziative per le quali interviene il cofinanziamento comunitario; Ritenuta la necessita' di assicurare nell'arco del 1993 il concorso delle risorse finanziarie comunitarie alla soluzione dei problemi di crisi occupazionale e degli investimenti; Ritenuto opportuno attivare, con riferimento alle necessita' di assicurare entro il 1993 il completo utilizzo delle risorse comunitarie afferenti i fondi strutturali, particolari procedure atte a consentire una rapida valutazione della pronta eseguibilita' degli interventi cofinanziati e la conseguente riprogrammazione dei progetti non immediatamente attuabili; Tenuto conto delle risultanze dei lavori istruttori svolti dal gruppo di lavoro di cui alla propria deliberazione del 2 dicembre 1987; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Le amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti a finanziare le azioni relative ai programmi statali e regionali cofinanziate dalla Comunita' europea con priorita' su ogni altro intervento ordinario nei medesimi settori. 2. Entro il 30 aprile 1993, anche sulla base delle informazioni richieste dal Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 ai soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi e da riscontrare con i medesimi in apposite sessioni bilaterali, il gruppo di lavoro istituito con delibera CIPE del 2 dicembre 1987, avvalendosi delle strutture delle amministrazioni in esso rappresentate, verifica la concreta eseguibilita' degli interventi programmati nei tempi previsti e individua le proposte dei programmi sostitutivi presentate in via prioritaria dagli stessi soggetti responsabili dell'attuazione del programma, nonche', nei casi di inadeguatezza, da altri soggetti. 3. Il CIPE, sulla base dei lavori istruttori di cui al comma precedente, adotta le proposte di riprogrammazione delle risorse da definirsi nell'ambito delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. La riprogrammazione in questione terra' conto della redditivita' delle azioni proposte, nonche', nella misura massima possibile, della distribuzione territoriale delle risorse finanziarie precedentemente definita. 4. Le risorse finanziarie devono essere impegnate entro il termine massimo di tre mesi dalla conclusione del procedimento di riprogrammazione. Si considerano impegnate le disponibilita' che abbiano dato luogo ad obbligazioni contrattuali, da segnalare al gia' citato Fondo di rotazione entro i trenta giorni successivi al predetto termine, corredate da specifica indicazione della scansione temporale dei previsti pagamenti. Nel caso di mancata segnalazione dell'avvenuto impegno, le risorse corrispondenti sono sottoposte ad ulteriore riprogrammazione, con le stesse modalita' di cui ai commi precedenti. Roma, 30 dicembre 1992 Il Presidente delegato: REVIGLIO