MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

                      Provvedimenti concernenti
       il trattamento straordinario di integrazione salariale
(GU n.16 del 21-1-1993)

   Con decreto ministeriale 27 novembre 1992:
     1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal  25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Fiore, con sede in Napoli e unita' di S. Nicola  La  Strada
(Caserta), per il periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 giugno 1992 con decorrenza 25
maggio 1992;
     2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 18 febbraio 1991, in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Linificio  canapificio  nazionale,  con  sede  in Milano e
unita' di Frattamaggiore (Napoli), per il periodo dal 18 agosto  1991
al 6 febbraio 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 13 luglio 1992 con decorrenza 18
agosto 1991;
     3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha  approvato  il  programma  per  ristrutturazione   aziendale,   e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  25
giugno  1992 con effetto dal 29 luglio 1991, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Laminati plastici e rivestimenti  -  L.P.R.,  con  sede  in
Torino e unita' di Nichelino e Pont Canavese (Torino), per il periodo
dal 27 luglio 1992 al 26 gennaio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 10 settembre 1992 con decorrenza
27 luglio 1992;
     4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Manifattura di Cuorgne' con sede in Cuorgne' (Torino), per
il periodo dal 6 gennaio 1992 al 9 giugno 1992.
   Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1992 con decorrenza  6
gennaio 1992.
   L'Istituto  nazionale  per  la previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
22 febbraio 1992, n. 12309/2;
     5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal  1› dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  C.M.C.  -  Cantieri meridionali Castellammare, con sede in
Castellammare di Stabia (Napoli) e unita' di Castellammare di  Stabia
(Napoli) per il periodo dal 1› giugno 1992 al 30 novembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 23 giugno 1992 con decorrenza 1›
giugno 1992.
   L'Istituto nazionale per la previdenza sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
     6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha   approvato   il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Industria ceramica emiliana, con  sede  in  S.  Donnino  di
Casalgrande  (Reggio  Emilia)  e  unita' di S. Donnino di Casalgrande
(Reggio Emilia) per il periodo dal 1› settembre 1991 al  29  febbraio
1992.
   Istanza  aziendale presentata il 25 ottobre 1991 con decorrenza 1›
settembre 1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
22 settembre 1992, n. 12304/5;
     7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con effetto dal 1› settembre 1991, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Industria ceramica emiliana, con  sede  in  S.  Donnino  di
Casalgrande  (Reggio  Emilia)  e  unita' di S. Donnino di Casalgrande
(Reggio Emilia) per il periodo dal 1› marzo 1992 al 31 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992  con  decorrenza  1›
marzo 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
22 settembre 1992, n. 12304/6;
     8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 26  giugno  1992  con
effetto  dal  16  marzo  1992,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Cotonificio  di  Solbiate,  con  sede  in  Solbiate  Olona
(Varese)  e  unita'  di Solbiate Olona (Varese) per il periodo dal 14
settembre 1992 al 13 marzo 1992.
   Istanza aziendale presentata il 17 settembre 1992  con  decorrenza
14 settembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
     9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  13  ottobre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  6
novembre 1992  con  effetto  dal  2  dicembre  1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Fiat  componenti  e  impianti  per l'energia e industria -
C.I.E.I., con sede in Torino e unita' di S.  Giorgio  sul  Segnano  e
Crescenzago  (Milano) per il periodo dal 2 giugno 1992 al 1› dicembre
1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992  con  decorrenza  2
giugno 1992;
    10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 1› gennaio 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Fiat Geotech, con sede in Modena e unita' nazionali per il
periodo dal 1› luglio 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con  decorrenza  1›
luglio 1992;
    11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 25  giugno  1992  con
effetto  dal  3  febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. G.F.T.  Donna,  con  sede  in  Torino  e  unita'  di  corso
Vigevano, 35, Torino, Ozegna (Torino), Strada Settimo, 370/S, Torino,
via  Mantova,  19,  Torino  per  il  periodo  dal  3 agosto 1992 al 2
febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1992  con  decorrenza  3
agosto 1992;
    12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.a.s. Maglificio Arcomap, con sede in Carrara S. Stefano (Padova)
e unita' di Carrara S. Stefano (Padova) per il periodo dal 29  aprile
1991 al 28 ottobre 1991.
   Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1991 con decorrenza 29
aprile 1991.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
25 giugno 1992, n. 12208/28;
    13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  29 aprile 1991, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.a.s. Maglificio Arcomap, con sede in Carrara S. Stefano (Padova)
e unita' di Carrara S. Stefano (Padova) per il periodo dal 29 ottobre
1991 al 26 aprile 1992.
   Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1991 con decorrenza 29
ottobre 1991.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
25 giugno 1992, n. 12208/2/9;
    14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.n.c. M.A.P. - Manifattura O. Arcolin & C. Padova,  con  sede  in
Camposanmartino  (Padova)  e  unita'  di  Albignasego (Padova) per il
periodo dal 24 giugno 1991 al 23 dicembre 1991.
   Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1991 con decorrenza 24
giugno 1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
25 giugno 1992, n. 12208/30;
    15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 24  giugno  1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.n.c.  M.A.P.  -  Manifattura O. Arcolin & C. Padova, con sede in
Camposanmartino (Padova) e unita'  di  Albignasego  (Padova)  per  il
periodo dal 24 dicembre 1991 al 23 giugno 1992.
   Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1991 con decorrenza 24
dicembre 1991.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 10 febbraio 1992, in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Officine  Adige, con sede in Verona e unita' di Verona per
il periodo dal 10 agosto 1993 al 9 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1992 con  decorrenza  10
agosto 1992;
    17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 7 febbraio 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Bendix H.V.S. Italia, con sede in Milano e unita' di Milano
per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 giugno 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il  3 agosto 1992 con decorrenza 7
agosto 1992;
    18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dall'8  febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Valeo,  con  sede in Santena (Torino) e unita' di Mondovi'
(Cuneo), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 8
agosto 1992.
   Con decreto ministeriale 30 novembre 1992:
     1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  progata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 7 febbraio 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Vandervell  Italia, con sede in Brunico (Bolzano) e unita'
di Brunico (Bolzano), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 31  ottobre
1992.
   Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1992 con decorrenza 7
agosto 1992;
     2)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l.  Raccorderia  meridionale,  con  sede  in  Castellammare di
Stabia (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli)  per  il
periodo dal 1› giugno 1992 al 30 novembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  l'8  luglio 1992 con decorrenza 1›
giugno 1992.
   L'Istituto  nazionale  previdenza   sociale   e'   autorizzato   a
provvedere al pagamento diretto trattamento;
     3)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  6
novembre  1992  con  effetto  dal  7  febbraio  1992,  in  favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Gilardini - Divisione accessori (Gruppo Fiat), con sede  in
Torino  e unita' di Venaria (Torino) per il periodo dal 7 agosto 1992
al 5 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 3 agosto  1992  con  decorrenza  7
agosto 1992.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 12460/9 del 6 novembre 1992;
     4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Zignago  tessile,  con  sede  in  Fossalta  di  Portogruaro
(Venezia)  e  unita'  di  Fossalta  di  Portogruaro  (Venezia) per il
periodo dal 26 febbraio 1992 al 25 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992  con  decorrenza  26
febbraio 1992;
      5)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 6 gennaio 1992, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Filati Bertrand, in amministrazione straordinaria, con sede
in  Biella (Vercelli) unita' di Pignataro Maggiore (Napoli), Vigliano
Biellese e Massazza (Vercelli) per il periodo dal 6 luglio 1992 al  5
gennaio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 24 luglio 1992 con decorrenza 6
luglio 1992.
   Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria);
     6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20  novembre  1992,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. G. Stefani, con sede in Thiene (Vicenza) e unita' di Thiene
(Vicenza) per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 29 giugno 1992.
   Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1992 con decorrenza  30
dicembre 1991.
      7)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 30 dicembre 1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. G. Stefani, con sede in Thiene (Vicenza) e unita' di Thiene
(Vicenza) per il periodo dal 30 giugno 1992 al 29 dicembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 10 agosto 1992 con decorrenza 30
giugno 1992;
      8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  per ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Ligabue Catering, con sede in Venezia  e  unita'  di  Punto
Franco  (Venezia)  per  il  periodo  dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto
1992.
   Istanza aziendale presentata il 19 marzo  1992  con  decorrenza  8
febbraio 1992.
     9)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Ligabue  Catering,  con  sede in Venezia e unita' di Punto
Franco (Venezia) per il periodo dall'8  agosto  1992  al  7  febbraio
1993.
   Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1992 con decorrenza 8
agosto 1992;
    10)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l.  Policolor  Sud,  con  sede in Cercola (Napoli) e unita' di
Cercola (Napoli) per il periodo dal 25 marzo 1992 al 2 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 1› aprile 1992  con  decorrenza  7
febbraio 1992.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;
    11)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  M.P.M. Meccanica Padana Monteverde, con sede in Selvazzano
Dentro (Padova) e unita' di Selvazzano Dentro (Padova) per il periodo
dall'8 febbraio 1992 al 2 giugno 1992.
   Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1992 con  decorrenza  8
febbraio 1992.
    12)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  6
novembre  1992  con  effetto  dal  10  febbraio  1992,  in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Maglificio Raffaella, con sede in Carpi (Modena)  e  unita'
di  Reggiolo  (Reggio Emilia), per il periodo dal 10 agosto 1992 al 9
febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata l'8 settembre 1992 con decorrenza  10
agosto 1992.
    13)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre  1992  con
effetto  dall'8  febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Casaralta, con sede in Bologna e unita' di Bologna, per  il
periodo dall'8 agosto 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 19 settembre 1992 con decorrenza 8
agosto 1992.
    14)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Soncini,  con  sede in Venezia e unita' di Quarto d'Altino
(Venezia), per il periodo dal 2 aprile 1992 al 7 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 9 aprile  1992  con  decorrenza  8
febbraio 1992.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;
    15)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal  2  aprile  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Soncini,  con  sede in Venezia e unita' di Quarto d'Altino
(Venezia), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 21 gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992  con  decorrenza  8
agosto 1992;
    16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha   approvato   il   programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Tecnofrigo Europa, con sede in Castelmaggiore  (Bologna)  e
unita' di Castelmaggiore (Bologna), per il periodo dal 26 agosto 1991
al 23 febbraio 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 20 settembre 1991 con decorrenza
26 agosto 1991.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 12210/12 del 25 giugno 1992;
    17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 26  agosto  1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Tecnofrigo  Europa, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e
unita' di Castelmaggiore (Bologna), per il periodo dal 18 maggio 1992
al 23 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con  decorrenza  26
febbraio 1992.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 12251/5 del 27 luglio 1992;
    18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal  26 agosto 1991, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Tecnofrigo Europa, con sede in Castelmaggiore  (Bologna)  e
unita' di Castelmaggiore (Bologna), per il periodo dal 24 agosto 1992
al 23 febbraio 1993.
   Istanza  aziendale presentata l'8 settembre 1992 con decorrenza 24
agosto 1992;
    19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Calzaturificio F.lli D'Anna, con sede in Mugnano (Napoli) e
unita'  di  Mugnano  (Napoli), per il periodo dal 30 marzo 1992 al 29
settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata l'11 aprile 1992  con  decorrenza  30
marzo 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto  dal  1›  gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Conceria Modello, con sede in Avellino e unita' di  Solofra
(Avellino), per il periodo dal 1› luglio 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 29 giugno 1992 con decorrenza 1›
luglio 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    21)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l.  D.P.E.,  con  sede  in Cellole (Caserta) e unita' di Sessa
Aurunca (Caserta), per il periodo dal 25 novembre 1991 al  20  aprile
1992.
   Istanza  aziendale presentata il 2 dicembre 1991 con decorrenza 21
ottobre 1991.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;
    22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20  novembre  1992,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. D.P.E., con sede in Cellole (Caserta)  e  unita'  di  Sessa
Aurunca  (Caserta),  per  il  periodo dal 21 aprile 1992 al 31 agosto
1992.
   Istanza aziendale presentata il 12 maggio 1992 con  decorrenza  21
aprile 1992;
    23)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Vereco,  con  sede  in  Malo  (Vicenza)  e  unita' di Malo
(Vicenza), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo  1992  con  decorrenza  7
febbraio 1992.
   Con decreto ministeriale 30 novembre 1992:
     1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 25  giugno  1992  con
effetto  dal  7  ottobre  1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Super Rifle, con sede in Barberino di Mugello  (Firenze)  e
unita' di Barberino di Mugello (Firenze), per il periodo dal 6 aprile
1992 al 4 ottobre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 22 maggio 1992 con decorrenza 6
aprile 1992;
     2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con decreto ministeriale del 12 ottobre 1992 con
effetto  dal 1› settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Volta Industries, con sede in Scandicci (Firenze) e  unita'
di  Scandicci (Firenze), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 31 agosto
1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992  con  decorrenza  2
marzo 1992;
     3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con
effetto dal 1› gennaio 1992, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Itin,  con  sede  in  Catania  e unita' di Catania, per il
periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1992 con  decorrenza  29
giugno 1992;
     4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con
effetto dal 7 ottobre 1991, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Alfa  Geri  industria  cappelli,  con  sede in Montevarchi
(Arezzo) e unita' di Montevarchi  (Arezzo),  per  il  periodo  dall'8
luglio 1992 al 5 ottobre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 15 luglio 1992 con decorrenza 6
aprile 1992.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
     5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 7 gennaio 1992, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  S.  Bisagli  & C., con sede in Prato (Firenze) e unita' di
Prato (Firenze), per il periodo dal 27 agosto 1992 al 6 gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 3 settembre 1992 con decorrenza  7
luglio 1992.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Con decreto ministeriale 30 novembre 1992:
     1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con
effetto dal 9 luglio 1991,  in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Italiana  manifatture, con sede in S. Benedetto del Tronto
(Ascoli Piceno), e unita' di Acquaviva  (Ascoli  Piceno),  Colonnella
(Teramo)  e  Roseto  (Teramo),  per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5
gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 5 agosto  1992  con  decorrenza  6
luglio 1992;
      2)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  22
settembre  1992  con  effetto  dal  24  febbraio  1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Calabrese veicoli industriali, con sede in Bari e unita' di
Bari, per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 1› settembre 1992  con  decorrenza
24 agosto 1992;
      3)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Aquila,  con sede in Trieste e unita' di Muggia (Trieste),
per il periodo dal 2 dicembre 1991 al 1› giugno 1992.
   Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1991 con decorrenza  2
dicembre 1991.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 12255/7 del 27 luglio 1992;
      4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  12  giugno  1992,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con
effetto dal 2 dicembre 1991, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Aquila,  con sede in Trieste e unita' di Muggia (Trieste),
per il periodo dal 2 giugno 1992 al 1› dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata l'11 giugno  1992  con  decorrenza  2
giugno 1992;
      5)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  22
settembre  1992  con  effetto  dal  27  gennaio  1992,  in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Radaelli Sud, con sede in Bari e unita'  di  Bari,  per  il
periodo dal 27 luglio 1992 al 26 gennaio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 1› settembre 1992 con decorrenza
27 luglio 1992;
      6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  12  agosto  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del 22
settembre 1992 con effetto  dal  24  febbraio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Calabrese Engineering, con sede in Modugno (Bari), e unita'
di  Modugno  (Bari), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio
1993.
   Istanza aziendale presentata il 1› settembre 1992  con  decorrenza
24 agosto 1992;
     7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha  approvato  il  programma  per  crisi  aziendale,  e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con
effetto dal 16 novembre 1991, in favore dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Inteco, con sede in Tito Scalo (Potenza), e unita' di Tito
(Potenza), per il periodo dal 17 maggio 1992 al 16 novembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con  decorrenza  17
maggio 1992;
      8)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  27
luglio  1992  con  effetto  dal  1›  novembre  1991,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Bendix Altecna, con sede in  Modugno  (Bari)  e  unita'  di
Modugno (Bari), per il periodo dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 27
aprile 1992;
      9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  12  giugno  1992,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con
effetto dal 1› giugno 1991, in  favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  A.B.L.  Italia,  con sede in Balvano (Potenza) e unita' di
Balvano (Potenza), per il periodo dal 27 marzo 1992 al 6 maggio 1992.
   Istanza aziendale presentata il 3 aprile  1992  con  decorrenza  6
maggio 1992.
   Art. 2, comma 4, legge n. 223/91.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 12255/22 del 27 luglio 1992.