Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.(GU n.21 del 27-1-1993)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: venti impetuosi del 26 marzo 1992 nella provincia di Caserta; venti impetuosi del 26 marzo 1992 nella provincia di Salerno; piogge persistenti dal 1 giugno 1992 al 31 luglio 1992 nella provincia di Benevento; piogge persistenti dal 10 giugno 1992 al 13 luglio 1992 nella provincia di Caserta; piogge persistenti dal 10 giugno 1992 al 13 luglio 1992 nella provincia di Salerno; piogge persistenti dal 10 giugno 1992 al 19 luglio 1992 nella provincia di Napoli; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Benevento: piogge persistenti dal 1 giugno 1992 al 31 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), nel territorio dei comuni di Airola, Bonea, Bucciano, Montesarchio, Paolisi. Caserta: venti impetuosi del 26 marzo 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Bellona, Carinaro, Carinola, Casaluce, Cellule, Cesa, Falciano del Marsico, Francolise, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Mondragone, Orta di Atella, Parete, Pastorano, Pignataro Maggiore, San Cipriano d'Aversa, Sant'Arpino, Sessa Aurunca, Sparanise, Succivo, Teverola, Trentola- Ducenta, Villa Literno, Vitulazio; piogge persistenti dal 10 giugno 1992 al 13 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c) e d), nel territorio dei comuni di Villa Literno. Napoli: piogge persistenti dal 10 giugno 1992 al 19 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c) e d), nel territorio dei comuni di Acerra, Afragola, Boscoreale, Brusciano, Caivano, Camposano, Castellammare di Stabia, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Poggiomarino, Pompei, San Gennaro Vesuviano, San Vitaliano, Sant'Antonio Abate, Santa Maria La Carita', Scisciano, Striano, Torre Annunziata. Salerno: venti impetuosi del 26 marzo 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d) e f), nel territorio dei comuni di Agropoli, Albanella, Altavilla Silentina, Battipaglia, Capaccio, Eboli, Giffoni Valle Piana, Giungano, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pontecagnano Faiano, Salerno, Sicignano degli Alburni, Bellizzi; venti impetuosi del 26 marzo 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Agropoli, Albanella, Altavilla Silentina, Battipaglia, Capaccio, Eboli, Giffoni Valle Piana, Giungano, Laurino, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pontecagnano Faiano, Salerno, Sicignano degli Alburni; piogge persistenti dal 10 giugno 1992 al 13 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c) e d), nel territorio dei comuni di Angri, Baronissi, Castel San Giorgio, Cava de' Tirreni, Corbara, Fisciano, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Ricigliano, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati, Siano. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 dicembre 1992 Il Ministro: FONTANA