Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.23 del 29-1-1993)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia II del 26 marzo 1991; del senato accademico del 17 maggio 1991; del consiglio di amministrazione del 10 giugno 1991; Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 30 ottobre 1992; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli da 1191 a 1198, relativi alla scuola di specializzazione in oftalmologia, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in oftalmologia afferente alla seconda facolta' di medicina e chirurgia: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OFTALMOLOGIA Art. 1191. - E' istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli. La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica nel campo della oftalmologia con le conseguenti possibilita' operative. La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia. Art. 1192. - La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi. Art. 1193. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia. Art. 1194. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 1195. - La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) morfologia normale e patologia oculare; b) fisiopatologia della visione; c) semeiotica oculare; d) patologia e clinica oculare; e) chirurgia oftalmologica. Art. 1196. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: Morfologia normale e patologia oculare: anatomia oculare; embriologia e genetica oculare; anatomia ed istologia patologica. Fisiopatologia della visione: ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione; fisiopatologia della visione binoculare e ortottica. Semeiotica oculare: semeiotica clinica e strumentale. Patologia e clinica oculare: oftalmologia; oftalmologia pediatrica; neuroftalmologia. Chirurgia oftalmologica: chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita; chirurgia del segmento anteriore dell'occhio; chirurgia del segmento posteriore dell'occhio. Art. 1197. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata in un'attivita' didattica clinico-pratica comune per tutti gli studenti ed in un'attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: I Anno: Morfologia normale e patologia oculare (ore 50): anatomia oculare; embriologia e genetica oculare; anatomia ed istologia patologica. Fisiopatologia della visione (ore 150): ottica fisiopatologica: esame e correzione della refrazione. Semeiotica oculare (ore 200): semeiotica clinica e strumentale. Monte ore elettivo: ore 400. II Anno: Fisiopatologia della visione (ore 50): fisiopatologia della visione binoculare e ortottica. Semeiotica oculare (ore 100): semeiotica clinica e strumentale. Patologia e clinica oculare (ore 100): oftalmologia; oftalmologia pediatrica; neuroftalmologia. Chirurgia oftalmologica (ore 150): chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita; chirurgia del segmento anteriore dell'occhio. Monte ore elettivo: ore 400. III Anno: Patologia e clinica oculare (ore 200): oftalmologia; malattie oculari in rapporto ad affezioni oculare; ergoftalmologia. Infortunistica e medicina legale oftalmologiche. Chirurgia oftalmologica (ore 200): chirurgia del segmento anteriore dell'occhio; chirurgia del segmento posteriore dell'occhio. Monte ore elettivo: ore 400. IV Anno: Patologia e clinica oculare (ore 100): oftalmologia. Chirurgia oftalmologica (ore 300): chirurgia del segmento anteriore dell'occhio; chirurgia del segmento posteriore dell'occhio. Monte ore elettivo: ore 400. Art. 1198. - Durante i quattro anni di corso e' richiesta la frequenza nei reparti di oftalmologia del secondo policlinico e degli ospedali regionali convenzionati. La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consente allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Napoli, 16 dicembre 1992 Il rettore: CILIBERTO