Controvalore in lire italiane dell'unita' di conto europea (ECU) ai fini dell'applicazione delle leggi 10 giugno 1978, n. 295, e 22 ottobre 1986, n. 742, recanti nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e sulla vita, e del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di attuazione della direttiva n. 88/357/CEE, concernente, tra l'altro, disposizioni per l'esercizio della liberta' di prestazione nelle assicurazioni contro i danni.(GU n.27 del 3-2-1993)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le succes- sive disposizioni modificative ed integrative; Visti in particolare gli articoli 82 e 86 della predetta legge n. 295/1978; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visti in particolare gli articoli 3 e 82 della predetta legge n. 742/1986; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di attuazione della direttiva n. 88/357/CEE concernente, tra l'altro, le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della liberta' di prestazione nelle assicurazioni contro i danni; Visto in particolare l'art. 5 del predetto decreto legislativo n. 49/1992; Accertato che per l'anno 1993 il controvalore in lire italiane dell'unita' di conto europea (ECU) va riferito al 30 ottobre 1992; Vista la Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del giorno 31 ottobre 1992, n. C 283, che ha pubblicato il valore di conversione della predetta unita' di conto europea, al 30 ottobre 1992, nelle varie monete nazionali dei Paesi membri della Comunita' economica europea; Decreta: A decorrere dal 31 dicembre 1992 e fino al 30 dicembre 1993, il controvalore in lire italiane dell'unita' di conto europea (ECU), ai fini dell'applicazione delle leggi 10 giugno 1978, n. 295, 22 ottobre 1986, n. 742, e del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, e' pari a L. 1680,25. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 dicembre 1992 Il Ministro: GUARINO