COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 3 febbraio 1993 

  Determinazione  degli atti e dei documenti nonche' dei dati e delle
notizie che gli emittenti titoli quotati al mercato ristretto  devono
trasmettere/comunicare  periodicamente alla Consob. (Deliberazione n.
6817).
(GU n.33 del 10-2-1993)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;
  Vista la legge 23 febbraio 1977, n. 49;
  Visto il regolamento per la negoziazione  dei  titoli  non  ammessi
alla  quotazione  ufficiale  nelle borse valori approvato con propria
delibera n.  233  del  24  giugno  1977,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 177 del 30 giugno 1987;
  Viste  le  proprie  delibere n. 2725 del 19 febbraio 1987 e n. 4808
del  24  luglio   1990,   concernenti   modificazioni   al   predetto
regolamento,  pubblicate  rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.
56 del 9 marzo 1987 e n. 182 del 6 agosto 1990;
  Visto il regolamento di attuazione degli articoli 6 e 7 della legge
17 maggio 1991, n. 157, adottato con delibera n. 5553 del 14 novembre
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  289  del  10  dicembre
1991;
  Visti  in particolare gli articoli 7 e 26 del predetto regolamento,
in forza dei quali il bilancio di esercizio corredato dalla relazione
degli amministratori e dei sindaci, dagli allegati  di  cui  all'art.
2424 del codice civile, dalla relazione della societa' di revisione e
dal  verbale  di approvazione dell'assemblea, oltre ad essere messi a
disposizione del pubblico, devono  altresi'  essere  fatti  pervenire
alla Consob;
  Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 149;
  Considerato   che   ai  sensi  dell'art.  18,  secondo  comma,  del
richiamato regolamento n. 233,  occorre  determinare  gli  atti  e  i
documenti  da  trasmettere  nonche' i dati e le notizie da comunicare
alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa  periodicamente
da  parte degli emittenti i titoli ammessi alle negoziazioni in uno o
piu' mercati ristretti;
  Ritenuto  necessario  che  gli  emittenti  i  titoli  ammessi  alla
negoziazione  inviino alla Commissione i verbali assembleari relativi
alle deliberazioni  riguardanti  l'approvazione  delle  proposte  che
importano   modificazioni   dell'atto   costitutivo,   emissione   di
obbligazioni, fusione e scissione societaria;
                              Delibera:
   A) E' revocata la delibera 4810 del 24 luglio 1990.
   B) Gli emittenti i titoli ammessi alle negoziazioni in uno o  piu'
mercati ristretti devono comunicare alla Commissione nazionale per le
societa'  e  la  borsa,  mediante  lettera raccomandata, entro trenta
giorni da quello in  cui  l'assemblea  ha  deliberato  l'approvazione
delle  proposte  che  importano  modificazioni dell'atto costitutivo,
emissione di obbligazioni, fusione e scissione societaria, il verbale
dell'assemblea e le deliberazioni adottate.
   C) Ai verbali assembleari, per i quali sia previsto  l'obbligo  di
invio   alla   Commissione,   devono   essere  allegati,  come  parte
integrante, i seguenti dati e notizie:
   1) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o  per  delega,
specificando  il  numero  delle  azioni  possedute.  Dall'elenco deve
comunque risultare il socio delegante, in caso di delega,  nonche'  i
soggetti  votanti in qualita' di creditori pignoratizi, riportatori e
usufruttuari;
   2) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si
sono  astenuti  o  si  sono allontanati prima di una votazione, ed il
relativo numero di azioni possedute.
   D) Nei verbali assembleari  devono  essere  inserite  le  seguenti
notizie:
   1)  l'elenco  nominativo degli azionisti che partecipano in misura
superiore al 2% al capitale  sociale  sottoscritto  rappresentato  da
azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci,
integrate  dalle  comunicazioni  ricevute  e  da altre informazioni a
disposizione. Tale elenco  deve  indicare  il  numero  di  azioni  da
ciascuno  possedute, distinguendo, ove possibile, le azioni ordinarie
da quelle privilegiate;
   2) la dichiarazione da  parte  del  presidente  dell'assemblea  in
ordine  all'esistenza  o  alla  mancata  conoscenza  di pattuizioni o
accordi  tra  gli  azionisti  concernenti  l'esercizio  dei   diritti
inerenti alle azioni o il trasferimento delle stesse.
   E)  I  verbali  assembleari trasmessi alla Consob devono contenere
l'attestazione   di    conformita'    all'originale    apposta    dal
rappresentante legale o da un notaio.
   F)  Nelle  ipotesi di cui agli articoli 2420- bis, quarto comma, e
2444, primo comma, del codice civile,  deve  essere  comunicato  alla
Consob,  nello  stesso  giorno  in cui l'attestazione dell'esecuzione
dell'aumento di capitale e' stata iscritta presso la cancelleria  del
tribunale,  la  data  dell'iscrizione,  l'ammontare  del capitale, il
numero e le categorie di azioni in cui e' suddiviso.
  Qualora la societa' non sia assoggettata agli obblighi di cui  alle
predette  norme, la medesima comunicazione e' dovuta al completamento
delle operazioni di aumento del capitale sociale.
   G) Entro trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
delibera,  deve  essere  comunicata  alla  Consob la composizione del
consiglio   di   amministrazione,   del   collegio   sindacale,   con
l'indicazione,   per   ogni   singolo   componente,   della  data  di
accettazione della nomina.
  Entro dieci giorni dal loro verificarsi, devono  essere  comunicate
alla   Consob   le  variazioni  intervenute  nella  composizione  del
consiglio  di  amministrazione  e   del   collegio   sindacale,   con
l'indicazione   della   data   di  cessazione  della  carica  e/o  di
accettazione della nomina, nonche' le  variazioni  intervenute  nella
carica  di  direttore  generale,  ove  prevista,  e i dati anagrafici
relativi ai soggetti considerati.
   H) Entro dieci giorni da quello in cui la  societa'  e'  venuta  a
conoscenza del loro verificarsi, devono essere comunicate alla Consob
le    variazioni   rilevanti   intervenute   nelle   percentuali   di
partecipazione al capitale da parte degli azionisti, rilevate in base
alle risultanze del libro dei soci, alle comunicazioni  ricevute,  ad
esclusione  di  quelle pervenute ai sensi dell'art. 1/5 della legge 7
giugno 1974, n. 216, e ad altre informazioni a disposizione.
   I) Le societa' strutturate in forma cooperativa devono  comunicare
alla  Commissione  nazionale  per le societa' e la borsa, entro il 31
gennaio di ciascun anno, e con supporto di idonea  documentazione,  i
dati  relativi  all'anno  precedente  concernenti  i trasferimenti di
azioni per i quali il consiglio di  amministrazione  ha  espresso  il
placet,  nonche'  i  casi  in  cui  e'  stato  negato  il gradimento,
indicando il numero di azioni  cui  si  riferisce  il  diniego  e  le
motivazioni eventualmente adottate.
  La  presente  delibera  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Roma, 3 febbraio 1993
                                              Il presidente: BERLANDA