COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

COMUNICATO

     Reiezioni di richieste avanzate da alcune societa' ai sensi
    dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675
(GU n.33 del 10-2-1993)

   Il CIPI, nella seduta del 20 novembre 1992, ha  deliberato  quanto
segue:
    1)  la  societa'  N.C.S.  Produzione  imbottigliamento S.r.l. ora
Terme di Recoaro S.p.a., con sede in Canzo (Como) e  stabilimento  di
Castrocielo (Frosinone), non puo' ritenersi successivamente al giugno
1990  in  condizione di ristrutturazione aziendale ai sensi e per gli
effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera a), della legge n. 675/77;
    2) non e' accertata la  sussistenza  della  condizione  di  crisi
aziendale   della   societa'   ASA  Confezioni  S.a.s.,  con  sede  e
stabilimento di Napoli a decorrere dal 1 luglio 1989;
    3) l'impresa Badia S.r.l., con sede in S.  Benedetto  del  Tronto
(Ascoli  Piceno)  e stabilimento di Badia Polesine (Rovigo), non puo'
ritenersi in condizione di crisi aziendale, a decorrere dal 15 aprile
1991.
   Avverso  tutti  i  suddetti  provvedimenti  e'   ammesso   ricorso
straordinario   o   ricorso  giurisdizionale  entro,  rispettiamente,
centoventi e sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dei
provvedimenti stessi;
    4) non e' accertata la  sussistenza  della  condizione  di  crisi
aziendale  della  societa'  Hermalux  immobiliare  S.p.a.,  con  sede
aziendale di Migliarino Pisano, a decorrere dal 1 agosto 1989.