MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 febbraio 1993 

  Modalita' di versamento  dei  contributi  per  le  prestazioni  del
Servizio  sanitario  nazionale  nei  conti  correnti  intestati  alle
regioni e province autonome.
(GU n.34 del 11-2-1993)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega
al Governo per la razionalizzazione e la revisione  della  disciplina
in materia di sanita';
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riordino
della disciplina in materia sanitaria, emanato a norma del  precitato
art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  l'art.  11  del  richiamato  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  che  disciplina   il   versamento   dei   contributi
assistenziali per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale;
  Visto  il  comma  9 del predetto art. 11 che prevede l'attribuzione
dei contributi assistenziali alle  regioni  e  province  autonome  in
relazione  al  domicilio fiscale degli iscritti al Servizio sanitario
nazionale;
  Visto in particolare il comma 10 del predetto art. 11  che  prevede
tra l'altro, che con decreto del Ministro del tesoro siano fissate le
modalita'  di  versamento  dei  contributi  assistenziali su appositi
conti correnti infruttiferi da istituire presso la Tesoreria centrale
dello Stato;
                              Decreta:
  Sono istituiti presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato  conti
correnti infruttiferi intestati alle regioni e alle province autonome
di  Trento  e  Bolzano  ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 11 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  Sono altresi' istituite presso le sezioni di tesoreria  provinciale
dello  Stato  operanti  nei  capoluoghi  di  regione e nelle province
autonome di Trento e Bolzano  contabilita'  speciali  di  giro  fondi
intestate  alle  stesse  regioni e province autonome per le finalita'
dell'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  I versamenti dei contributi assistenziali di cui al  predetto  art.
11  sono effettuati in relazione al domicilio fiscale posseduto al 1
gennaio  di  ciascun  anno  dagli  iscritti  al  Servizio   sanitario
nazionale;  limitatamente  al  1993  il versamento dei contributi sui
redditi da pensione e da rendita vitalizia e' effettuato in relazione
al luogo di pagamento della pensione.
  Per i predetti versamenti si osservano le seguenti modalita':
   A) Sui conti  correnti  istituiti  presso  la  Tesoreria  centrale
affluiscono:
   i  contributi di cui ai comma 1 e 3 del citato art. 11 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
   i contributi di cui al comma 6 del citato art. 11 che  i  soggetti
ivi  contemplati  sono  tenuti  a  versare all'I.N.P.S., distinti per
regioni e province autonome di destinazione, per essere dal  medesimo
Istituto riversati nei predetti conti;
   i  contributi  relativi  ai  redditi  di  lavoro  dipendente  e di
pensione erogati dalle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo.
   B) Sulle contabilita' speciali di  giro  fondi  aperte  presso  le
sezioni  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato  operanti  presso i
capoluoghi di regione e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
affluiscono  i  contributi  versati dalle amministrazioni periferiche
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' dagli  ordinatori
secondari   di  spese  statali  con  emissione  di  titolo  di  spesa
estinguibile  mediante  accreditamento  in  apposito  conto  corrente
postale  aperto  presso  ciascun  capoluogo  di  regione  e provincia
autonoma  e  gestito  dall'amministrazione   postale   che   provvede
mensilmente  a  riversare alle predette contabilita' speciali di giro
fondi, le somme affluite sui citati conti correnti postali.
  Alle medesime contabilita' speciali  di  giro  fondi  aperte  nelle
sezioni  dei  capoluoghi  di  regione e province autonome affluiscono
altresi' i contributi di cui al comma 5 del ripetuto art. 11:
   1) riscossi direttamente dal concessionario competente;
   2)  corrisposti  mediante  delega  irrevocabile  alle  aziende  di
credito  di  cui  all'art.  3-  bis  del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  che,  previo  accentramento  e
suddivisione  delle  somme  riscosse  su  base  regionale  secondo il
domicilio fiscale del contribuente, provvedono  al  versamento  delle
somme  stesse  entro  cinque giorni dal giorno di riscossione; per le
somme  da  versare  presso  le  sezioni  competenti   a   favore   di
contabilita'  speciali  di  altre  regioni  o province autonome detto
termine e' di sette giorni;
   3) corrisposti mediante  delega  irrevocabile  all'amministrazione
postale  con  versamento  da  effettuare  sui predetti appositi conti
correnti   gestiti   dall'amministrazione   postale   che    provvede
mensilmente  a  riversare alle contabilita' speciali di giro fondi le
somme affluite sul citato conto corrente;  con  tali  modalita'  sono
riscossi anche i contributi versati dai cittadini stranieri residenti
in Italia.
  I  contributi  di  cui  al  comma 5 del predetto art. 11 dovuti dai
lavoratori dipendenti e pensionati e riscossi dai datori di lavoro  e
dagli enti erogatori di trattamenti pensionistici, ai sensi dell'art.
78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono versati, dai
medesimi  datori  di lavoro ed enti, con le stesse modalita' previste
per i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario  nazionale
riferiti ai redditi di lavoro dipendente.
  I  documenti  contabili di entrata nelle contabilita' speciali e le
attestazioni di versamento sui citati appositi conti correnti postali
sono trasmessi  dalle  competenti  tesorerie  e  dall'amministrazione
postale  alle  regioni  e  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
interessate.
   Roma, 6 febbraio 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI