ERRATA-CORRIGE

Comunicato  relativo  al  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
riguardante:  "Nuovo  codice  della  strada".  (Decreto   legislativo
pubblicato  nel supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 114 del 18 maggio 1992).
(GU n.36 del 13-2-1993)

   Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato  nel  sopra
indicato   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta  Ufficiale,  sono
apportate le seguenti correzioni:
    all'art. 7, comma 1, lettera c), dove e' scritto: " ..  strade  o
tratti strade,", si legga: " .. strade o tratti di strade,";
    all'art.  47, comma 2, alla lettera d), per le categorie indicate
con le cifre "0", "01", "02", "03" e "04", al posto della  cifra  "0"
(zero) si intende indicata la lettera "O";
    all'art.  62,  al  comma  3, al terzo rigo, dove e' scritto: " ..
carico unitario medico trasmesso ..", si legga: " .. carico  unitario
medio  trasmesso  ..";  ed al comma 6 dello stesso articolo, al terzo
rigo, dove e' scritto: "nel caso in cui la sistanza assiale  ..",  si
legga: " .. nel caso in cui la distanza assiale ..";
    all'art.  65,  comma  1,  dove  e'  scritto:  "veicoli a trazione
animale ..", si legga: " i veicoli a trazione animale" e al comma  2,
dove e' scritto: "2. I veicoli di cui al comma i ..", si legga: "2. I
veicoli di cui al comma 1";
    all'art. 69, comma 1, dove e' scritto: " .. il numero, il codice,
le  caratteristiche  ..;",  si  legga:  " .. il numero, il colore, le
caratteristiche ..";
    all'art. 80, comma 13, all'ultimo periodo, dove e' scritto: "Pino
alla  avvenuta  annotazione  ..",  si  legga:  "Fino  alla   avvenuta
annotazione ..";
   all'art.  95,  comma  5, dove e' scritto: " .. l'intestatario dava
richiedere una nuova immatricolazione", si legga: " .. l'intestatario
deve richiedere una nuova immatricolazione";
    all'art. 97, comma 2, ed all'art. 101, comma 1, terzo rigo,  dove
e'  scritto:  "  ..  riservate allo stato.", si legga: " .. riservate
allo Stato.";
    all'art. 103, comma 1, dove e' scritto: "1. La parte interessata,
intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio,  o  l'avente
titolo  devono  comunicare  ..",  si legga: "1. La parte interessata,
intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio,  o  l'avente
titolo deve comunicare ..";
    all'art.  105, comma 1, infine, dove e' scritto: " .. non possono
superare la lunghezza di 15,50 m.", si legga: " .. non possono super-
are la lunghezza di 16,50 m.";
    all'art. 106, comma 2, tra le lettere f) ed  h)  e'  inserita  la
seguente: "g) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;";
    all'art.  166,  comma  1,  dove  e'  scritto:  "1.  Sui veicoli a
trazione il trasporto di cose  ..",  si  legga:  "1.  Sui  veicoli  a
trazione animale il trasporto di cose ..";
    all'art.   167,  comma  5,  dove  e'  scritto:  "  ..  o  con  un
autoarticolato la cui complessiva a pieno  carico  risulti  superiore
..",  si legga: " .. o con un autoarticolato la cui massa complessiva
a pieno carico risulti superiore ..";
    all'art. 208, comma 2, dove e' scritto: " .. attraverso il Centro
di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita'  e
sulla  sicurezza  stradale  (  CIS),",  si  legga: " .. attraverso il
Centro  di  coordinamento  delle  informazioni  sul  traffico,  sulla
viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS)";
    all'art.  235,  comma  8,  dove  e'  scritto:  "8.  Alle macchine
agricole e alle macchine operatrici di cui al Capo IV  del  titolo  I
..", si legga:  "8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici
di cui al Capo IV del titolo III  ..".