ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, riguardante: "Nuovo codice della strada". (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1992).(GU n.36 del 13-2-1993)
Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni: all'art. 7, comma 1, lettera c), dove e' scritto: " .. strade o tratti strade,", si legga: " .. strade o tratti di strade,"; all'art. 47, comma 2, alla lettera d), per le categorie indicate con le cifre "0", "01", "02", "03" e "04", al posto della cifra "0" (zero) si intende indicata la lettera "O"; all'art. 62, al comma 3, al terzo rigo, dove e' scritto: " .. carico unitario medico trasmesso ..", si legga: " .. carico unitario medio trasmesso .."; ed al comma 6 dello stesso articolo, al terzo rigo, dove e' scritto: "nel caso in cui la sistanza assiale ..", si legga: " .. nel caso in cui la distanza assiale .."; all'art. 65, comma 1, dove e' scritto: "veicoli a trazione animale ..", si legga: " i veicoli a trazione animale" e al comma 2, dove e' scritto: "2. I veicoli di cui al comma i ..", si legga: "2. I veicoli di cui al comma 1"; all'art. 69, comma 1, dove e' scritto: " .. il numero, il codice, le caratteristiche ..;", si legga: " .. il numero, il colore, le caratteristiche .."; all'art. 80, comma 13, all'ultimo periodo, dove e' scritto: "Pino alla avvenuta annotazione ..", si legga: "Fino alla avvenuta annotazione .."; all'art. 95, comma 5, dove e' scritto: " .. l'intestatario dava richiedere una nuova immatricolazione", si legga: " .. l'intestatario deve richiedere una nuova immatricolazione"; all'art. 97, comma 2, ed all'art. 101, comma 1, terzo rigo, dove e' scritto: " .. riservate allo stato.", si legga: " .. riservate allo Stato."; all'art. 103, comma 1, dove e' scritto: "1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo devono comunicare ..", si legga: "1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare .."; all'art. 105, comma 1, infine, dove e' scritto: " .. non possono superare la lunghezza di 15,50 m.", si legga: " .. non possono super- are la lunghezza di 16,50 m."; all'art. 106, comma 2, tra le lettere f) ed h) e' inserita la seguente: "g) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;"; all'art. 166, comma 1, dove e' scritto: "1. Sui veicoli a trazione il trasporto di cose ..", si legga: "1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose .."; all'art. 167, comma 5, dove e' scritto: " .. o con un autoarticolato la cui complessiva a pieno carico risulti superiore ..", si legga: " .. o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore .."; all'art. 208, comma 2, dove e' scritto: " .. attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale ( CIS),", si legga: " .. attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita' e sulla sicurezza stradale (CCISS)"; all'art. 235, comma 8, dove e' scritto: "8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al Capo IV del titolo I ..", si legga: "8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al Capo IV del titolo III ..".