MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 febbraio 1993 

  Emissione   di   buoni   ordinari   del   Tesoro   al  portatore  a
trecentosessantasette giorni.
(GU n.36 del 13-2-1993)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n.  501,  di
approvazione  del  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per l'anno
finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo  massimo  di
emissione  dei  titoli  pubblici  in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare;
  Visto il decreto ministeriale  7  gennaio  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state
fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del  Tesoro  per
l'esercizio finanziario 1993;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 gennaio 1993
e' pari a 12.268 miliardi;
                              Decreta:
  Per   il   12   febbraio   1993   e'  disposta  l'emissione,  senza
l'indicazione del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al
portatore  a trecentosessantasette giorni con scadenza il 14 febbraio
1994 fino  al  limite  massimo  in  valore  nominale  di  lire  6.000
miliardi.
  La  spesa  per  interessi  gravera'  sul  cap.  4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1994.
  In  relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario e
nell'interesse dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei
buoni  ordinari  del  Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli
articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993  citato  nelle
premesse.  L'offerta  senza indicazione di prezzo di cui alla lettera
a) dell'art. 18 puo' essere presentata fino ad un importo massimo  di
2 miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le  relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca
d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente
allo sportello all'uopo istituito presso  l'Amministrazione  centrale
della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le
ore  12  del giorno 8 febbraio 1993, con l'osservanza delle modalita'
stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 3 febbraio 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI
Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1993
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 331