PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Comunicato concernente la deliberazione del Consiglio dei Ministri
   relativa  all'attuazione  della  legge  26  febbraio 1992, n. 212,
   recante  norme  sulla  collaborazione  economica   con   i   Paesi
   dell'Europa centrale ed orientale.
(GU n.37 del 15-2-1993)

   Il  Consiglio dei Ministri, nella riunione del 29 gennaio 1993, ha
adottato la deliberazione seguente, a complemento della deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 1992 relativa  all'attuazione
della   legge   26   febbraio  1992,  n.  212,  recante  norme  sulla
collaborazione  economica  con  i  Paesi  dell'Europa   centrale   ed
orientale.
   (1)  L'art.  2,  comma  8,  della  legge 26 febbraio 1992, n. 212,
attribuisce una quota delle disponibilita'  alle  iniziative  di  cui
all'art.  3,  comma  3,  lettere  a),  b)  ed  e), per i programmi di
collaborazione interregionale.
   (2) L'art. 3 della stessa legge n. 212/92 stabilisce che il  CIPES
riservi  una  quota pari ad almeno il 15 per cento dello stanziamento
previsto da tale legge a progetti promossi o affidati, tra gli altri,
a regioni, province ed enti locali.
   (3) Il Consiglio  ribadisce  la  necessita'  di  attivare  con  la
massima  urgenza  gli  interventi  consentiti  dalla menzionata legge
affinche' l'Italia disponga tempestivamente degli strumenti  adeguati
alle  esigenze  di  collaborazione  esterna  con  i Paesi dell'Europa
centrale ed orientale,  impegnati  gia'  da  tempo  in  un  difficile
processo  di  democratizzazione  e di transizione verso l'economia di
mercato che coinvolge le loro  istituzioni  politiche,  economiche  e
sociali.
   (4) Il Consiglio ritiene opportuno di insediare il comitato di cui
al  punto  6),  lettera  f),  della  deliberazione  del Consiglio dei
Ministri del 25 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76
del 31 marzo 1992.
   (5) Il comitato su indicato e' istituito presso la Presidenza  del
Consiglio dei Ministri ed e' cosi' strutturato:
     a) di esso fanno parte: le regioni e le province autonome di cui
all'art.  6  della stessa legge n. 212/92, inclusa la regione Emilia-
Romagna,  secondo  il  punto   5)   della   predetta   deliberazione,
l'Osservatorio  interregionale  per  la  cooperazione  allo sviluppo,
nonche' la regione Marche quale  rappresentante  della  comunita'  di
lavoro  dell'Adriatico  meridionale  e  centrale,  la  Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per gli affari  regionali  ed
il Ministero degli affari esteri;
     b)  la presidenza del comitato e' esercitata dal Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
     c) il comitato esprime parere in merito ai  progetti  presentati
da  regioni  ed  enti  locali,  ai  termini  dell'art.  2, comma 8, e
dell'art. 3 della legge n. 212/92;
     d) il comitato si avvale,  per  l'esecuzione  del  suo  mandato,
dell'opera del Dipartimento per gli affari economici della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.