Comunicato concernente la deliberazione del Consiglio dei Ministri relativa all'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, recante norme sulla collaborazione economica con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale.(GU n.37 del 15-2-1993)
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 29 gennaio 1993, ha adottato la deliberazione seguente, a complemento della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 1992 relativa all'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, recante norme sulla collaborazione economica con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale. (1) L'art. 2, comma 8, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, attribuisce una quota delle disponibilita' alle iniziative di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b) ed e), per i programmi di collaborazione interregionale. (2) L'art. 3 della stessa legge n. 212/92 stabilisce che il CIPES riservi una quota pari ad almeno il 15 per cento dello stanziamento previsto da tale legge a progetti promossi o affidati, tra gli altri, a regioni, province ed enti locali. (3) Il Consiglio ribadisce la necessita' di attivare con la massima urgenza gli interventi consentiti dalla menzionata legge affinche' l'Italia disponga tempestivamente degli strumenti adeguati alle esigenze di collaborazione esterna con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, impegnati gia' da tempo in un difficile processo di democratizzazione e di transizione verso l'economia di mercato che coinvolge le loro istituzioni politiche, economiche e sociali. (4) Il Consiglio ritiene opportuno di insediare il comitato di cui al punto 6), lettera f), della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992. (5) Il comitato su indicato e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' cosi' strutturato: a) di esso fanno parte: le regioni e le province autonome di cui all'art. 6 della stessa legge n. 212/92, inclusa la regione Emilia- Romagna, secondo il punto 5) della predetta deliberazione, l'Osservatorio interregionale per la cooperazione allo sviluppo, nonche' la regione Marche quale rappresentante della comunita' di lavoro dell'Adriatico meridionale e centrale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per gli affari regionali ed il Ministero degli affari esteri; b) la presidenza del comitato e' esercitata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) il comitato esprime parere in merito ai progetti presentati da regioni ed enti locali, ai termini dell'art. 2, comma 8, e dell'art. 3 della legge n. 212/92; d) il comitato si avvale, per l'esecuzione del suo mandato, dell'opera del Dipartimento per gli affari economici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.