Individuazione della circoscrizione di Torino tra le aree svantaggiate del Centro-Nord in quanto presenta un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione attiva superiore alla media nazionale.(GU n.36 del 13-2-1993)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede che per le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge n. 169 del 1 giugno 1991 che stabilisce che nelle aree svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'assunzione con contratto di formazione e lavoro e' ammessa sino all'eta' di 32 anni; Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le imprese operanti nelle circoscrizioni non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale; Considerato che la percentuale nazionale degli iscritti alle liste di collocamento rispetto alla popolazione in eta' di lavoro e' stata individuata dalla Direzione generale dell'Osservatorio del mercato del lavoro nella misura del 10,21; Vista la proposta della commissione regionale per l'impiego del Piemonte del 21 ottobre 1992 che, nell'integrare le precedenti delibere del 20 febbraio 1992 e del 28 aprile 1992, ha individuato la circoscrizione di Torino tra le aree svantaggiate del Centro-Nord, in quanto presenta un rapporto tra iscritti alla 1a classe delle liste di collocamento e popolazione attiva superiore alla media nazionale; Decreta: Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro a decorrere dal 1 gennaio 1992 e fino al 31 dicembre 1992 da imprese operanti nella circoscrizione di Torino. Nella predetta circoscrizione, ai sensi del decreto-legge 9 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge n. 169 del 1 giugno 1991 l'assunzione con contratto di formazione lavoro e' ammessa sino all'eta' di 32 anni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 1992 Il Ministro: CRISTOFORI