UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 22 gennaio 1993 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.41 del 19-2-1993)

                             IL RETTORE
  Visto   lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma  "Tor
Vergata", approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  29
ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938,  n.  1652,  recante
disposizioni  sull'ordinamento  didattico universitario, e successive
modificazioni;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217, recante norme sul diritto di
stabilimento  e  libera  prestazione  dei servizi da parte dei medici
cittadini di Stati membri della Comunita' europea;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162,  relativo  al  riordinamento  delle scuole di specializzazione e
dirette a fini speciali;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma "Tor Vergata"
approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  L'art.  331  relativo  al  vecchio  ordinamento  della  scuola   di
specializzazione  in  otorinolaringoiatria e' soppresso e sostituito,
con il conseguente  scorrimento  della  numerazione  successiva,  dai
seguenti articoli:
         SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA
  Art.   331.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
otorinolaringoiatria presso l'Universita' degli studi  di  Roma  "Tor
Vergata".
  La  scuola  ha  lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel
campo  della  otorinolaringoiatria  e  di   fornire   le   competenze
professionali   necessarie  per  il  conseguimento  del  diploma  che
legittima   l'assunzione   della   qualifica   di   specialista    in
otorinolaringoiatria.
  La    scuola    rilascia    il    titolo    di    specialista    in
otorinolaringoiatria.
  Art. 332. - La scuola ha la durata di quattro anni.
  Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di  insegnamento  e  di
attivita' pratiche guidate.
  In  base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato  in  sei
per   ciascun   anno   di   corso,  per  un  totale  di  ventiquattro
specializzandi.
  Art. 333. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal  consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina e
chirurgia.
  Al funzionamento della scuola contribuisce  con  le  sue  strutture
l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica.
  Art.  334.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati in medicina e chirurgia.
  Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso  del  diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art.  335.  -  La  scuola comprende sette aree di insegnamento e di
tirocinio professionale:
    a) area delle scienze basiche fisiche;
    b) area delle scienze basiche biologiche;
    c) area clinica;
    d) area diagnostica;
    e) area terapeutica;
    f) area delle scienze correlate;
    g) area medico-legale e sociale.
  Art. 336. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area  didattica  e
formativa professionale sono i seguenti:
 a) Area delle scienze basiche fisiche:
   informatica medica e strumentazione biomedica.
 b) Area delle scienze basiche e biologiche:
   anatomia, istologia ed embriologia;
   fisiologia.
 c) Area clinica:
   patologia ORL e cervico-facciale;
   patologia e clinica ORL e cervico-facciale;
   ORL pediatrica;
   audiologia;
   foniatria.
 d) Area diagnostica:
   semeiotica ORL;
   anatomia e istologia patologica;
   patologia clinica;
   otoneurologia;
   audiometria.
 e) Area terapeutica:
   terapia medica;
   tecniche operatorie otologiche;
   tecniche operatorie laringofaringee e cervicali;
   tecniche operatorie ORL maxillo-facciali;
   chirurgia plastica;
   tracheobroncoscopia;
   anestesiologia.
 f) Area delle scienze correlate:
   neuropatologia;
   oculistica;
   radiologia;
   pediatria.
 g) Area medico-legale e sociale:
   medicina legale e infortunistica;
   ORL preventiva e sociale.
  Art. 337. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore
di  didattica  formale  e di tirocinio professionale guidato. Essa e'
organizzata in una attivita'  didattica  teorico-pratica  comune  per
tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in
una   attivita'  didattica  elettiva,  prevalentemente  di  carattere
tecnico-applicativo   di   ulteriori   quattrocento    ore    rivolte
all'approfondimento  del curriculum corrispondente ad uno dei settori
formativo-professionali (monte ore elettivo).
  La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto  come  di  seguito
specificato:
 1 Anno:
   Scienze basiche fisiche (ore 50):
    informatica medica e strumentazione biomedica . . . . .    ore 50
   Scienze basiche biologiche (ore 50):
    anatomia, istologia ed embriologia .  . . . . . . . . .     "  30
    fisiologia .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  20
   Clinica (ore 100):
    patologia ORL e cervico-facciale .  . . . . . . . . . .     " 100
   Diagnostica (ore 200):
    semeiotica ORL .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     " 175
    anatomia e istologia patologica . . . . . . . . . . . .     "  25
  Monte ore elettivo: ore 400.
 
 2 Anno:
   Clinica (ore 200):
    patologia clinica ORL e cervico-facciale .  . . . . .     ore 200
   Diagnostica (ore 100):
    otoneurologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  30
    patologia clinica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  30
    audiometria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  40
   Terapeutica (ore 100):
    tracheobroncoscopia . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  50
    anestesiologia .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  50
  Monte ore elettivo: ore 400.
 
  3 Anno:
   Clinica (ore 200):
    patologia clinica ORL e cervico-facciale .  . . . . .     ore 100
    audiologia .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  50
    foniatria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  25
    ORL pediatrica .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  25
   Terapeutica (ore 150):
    tecniche operatorie faringo-laringee e cervicali  . . .     " 100
    terapia medica .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  50
   Scienze correlate (ore 50):
    oculistica .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  20
    radiologia .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  30
  Monte ore elettivo: ore 400.
 
 4 Anno:
   Terapeutica (ore 350):
    tecniche operatorie otologiche .  . . . . . . . . . .     ore 175
    tecniche operatorie ORL maxillo-facciale .  . . . . . .     " 150
    chirurgia plastica .  . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  25
   Scienze correlate (ore 25):
    neuropatologia .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  15
    pediatria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     "  10
   Medico legale e sociale (ore 25):
    medicina legale ed infortunistica . . . . . . . . . . .     "  10
    ORL preventiva e sociale .  . . . . . . . . . . . . . .     "  15
  Monte ore elettivo: ore 400.
  Art.  338.  -  Durante  i  quattro  anni  di  corso e' richiesta la
frequenza nei reparti di  degenza  e  nei  servizi  specialistici  di
diagnosi  e  cura  seguenti: audiologico, otoneurologico, foniatrico,
chirurgico.
  La frequenza nelle vari aree per complessive ottocento  ore  annue,
compreso  il  monte  ore elettivo di quattrocento ore annue, avverra'
secondo delibera del consiglio della scuola  tale  da  assicurare  ad
ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione
professionale.  Il  Consiglio  della scuola ripartira' annualmente il
monte ore elettivo.
  Il  consiglio  della  scuola  predispone   apposito   libretto   di
formazione,  che  consenta allo specializzando ed al consiglio stesso
il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei  progressi
compiuti.
  Il  presente  decreto  rettorale  sara'  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 22 gennaio 1993
                                                   Il rettore: GARACI