Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e delle rela- tive condizioni speciali di polizza, presentate dalla societa' Helvetia vita - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita S.p.a., in Milano.(GU n.45 del 24-2-1993)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Viste le domande in data 25 giugno 1992 e 1 settembre 1992 presentate dalla Helvetia vita - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza; Vista la documentazione allegata alla predetta domanda; Vista la nota n. 224317 del 13 novembre 1992 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le rel- ative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Helvetia vita - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano: 1) tariffe di assicurazione, denominate "investire in cultura", a capitale rivalutabile a premio annuo costante, con prestazione sia in caso di morte che a scadenza ed aggiuntiva nel caso di conseguimento del diploma di maturita' nel numero di anni previsto dal corso di studio. Le tariffe prevedono inoltre ulteriori prestazioni nel caso di conseguimento del diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di scadenza della durata del corso di laurea prescelto (tariffe a tasso tecnico 3% e 4%); 2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e delle prestazioni garantite, delle tariffe di cui al precedente punto 1); 3) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione delle tariffe, regolanti la riduzione del premio, da applicare a contratti emessi nelle forme tariffarie di cui al precedente punto 1) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 febbraio 1993 Il Ministro: GUARINO