Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova, Venezia, Verona e Vicenza.(GU n.51 del 3-3-1993)
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/81; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: piogge persistenti dal 3 ottobre 1992 al 5 ottobre 1992 nella provincia di Padova; piogge alluvionali dal 3 ottobre 1992 al 5 ottobre 1992 nella provincia di Verona; piogge persistenti dal 3 ottobre 1992 al 5 ottobre 1992 nella provincia di Vicenza; piogge persistenti dal 3 ottobre 1992 al 6 ottobre 1992 nella provincia di Venezia; tromba d'aria 5 ottobre 1992 nella provincia di Verona; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Padova: piogge persistenti del 3 ottobre 1992, del 4 ottobre 1992, del 5 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Abano Terme, Albignasego, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Baone, Battaglia Terme, Bovolenta, Brugine, Candiana, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Cartura, Casalserugo, Codevigo, Conselve, Correzzola, Galzignano Terme, Legnaro, Monselice, Montegrotto Terme, Padova, Pernumia, Piove di Sacco, Polverara, Ponte San Nicolo', Pontelongo, Pozzonovo, San Giorgio delle Pertiche, San Pietro Viminario, Santa Giustina in Colle, Saonara, Teolo, Terrassa Padovana, Tribano, Villa del Conte. Venezia: piogge persistenti dal 3 ottobre 1992 al 6 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Caorle, Ceggia, Chioggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Fosso', Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Portogruaro, Quarto D'Altino, San Michele al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Scorze', Stra, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo. Verona: piogge alluvionali dal 3 ottobre 1992 al 5 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), nel territorio del comune San Bonifacio; piogge alluvionali dal 3 ottobre 1992 al 5 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Arcole, Belfiore, Caldiero, Castelnuovo del Garda, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Illasi, Isola della Scala, Montecchia di Crosara, Monteforte D'Alpone, Pressana, Rivoli Veronese, Ronca', San Bonifacio, Sommacampagna, Sona, Villafranca di Verona, Zimella; tromba d'aria del 5 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Mozzecane, Povegliano Veronese, Villafranca di Verona. Vicenza: piogge persistenti dal 3 ottobre 1992 al 5 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Arzignano, Chiampo, Lonigo, Torrebelvicino. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 febbraio 1993 Il Ministro: FONTANA