MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 23 febbraio 1993 

  Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalita' degli
eventi  calamitosi  verificatisi  nelle  province di Padova, Venezia,
Verona e Vicenza.
(GU n.51 del 3-3-1993)

                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del  24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti   a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n.  590,  che  estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/81;
  Vista la legge 14 febbraio  1992,  n.  185,  concernente  la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2,  comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione
dell'esistenza di eccezionale  calamita'  o  avversita'  atmosferica,
attraverso   la   individuazione   dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze da concedere sulla base  delle  specifiche  richieste  da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della  regione Veneto degli
eventi  calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione   nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
   piogge persistenti dal 3 ottobre 1992  al  5  ottobre  1992  nella
provincia di Padova;
   piogge  alluvionali  dal  3  ottobre  1992 al 5 ottobre 1992 nella
provincia di Verona;
   piogge persistenti dal 3 ottobre 1992  al  5  ottobre  1992  nella
provincia di Vicenza;
   piogge  persistenti  dal  3  ottobre  1992 al 6 ottobre 1992 nella
provincia di Venezia;
   tromba d'aria 5 ottobre 1992 nella provincia di Verona;
  Accertata  l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli   eventi
calamitosi   segnalati,   per  effetto  dei  danni  alle  produzioni,
strutture aziendali, opere di bonifica;
                              Decreta:
  E' dichiarata l'esistenza del carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei danni alle produzioni, strutture aziendali, opere di bonifica nei
sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione
le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Padova:  piogge persistenti del 3 ottobre 1992, del 4 ottobre 1992,
del 5 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3,  lettera
b),  nel  territorio  dei  comuni  di Abano Terme, Albignasego, Arre,
Arzergrande, Bagnoli di Sopra,  Baone,  Battaglia  Terme,  Bovolenta,
Brugine,  Candiana,  Carrara  San  Giorgio,  Carrara  Santo  Stefano,
Cartura,  Casalserugo,  Codevigo,  Conselve,  Correzzola,  Galzignano
Terme, Legnaro, Monselice, Montegrotto Terme, Padova, Pernumia, Piove
di  Sacco,  Polverara,  Ponte San Nicolo', Pontelongo, Pozzonovo, San
Giorgio delle Pertiche,  San  Pietro  Viminario,  Santa  Giustina  in
Colle, Saonara, Teolo, Terrassa Padovana, Tribano, Villa del Conte.
  Venezia:  piogge persistenti dal 3 ottobre 1992 al 6 ottobre 1992 -
provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera  b),  nel  territorio
dei  comuni  di  Campagna  Lupia,  Campolongo  Maggiore, Camponogara,
Caorle, Ceggia, Chioggia, Cinto  Caomaggiore,  Concordia  Sagittaria,
Fossalta   di   Piave,   Fossalta  di  Portogruaro,  Fosso',  Marcon,
Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Portogruaro,  Quarto  D'Altino,  San
Michele  al Tagliamento, Santo Stino di Livenza, Scorze', Stra, Torre
di Mosto, Venezia, Vigonovo.
  Verona: piogge alluvionali dal 3 ottobre 1992 al 5 ottobre  1992  -
provvidenze  di  cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), e), f),
g), nel territorio del comune San Bonifacio;
   piogge alluvionali  dal  3  ottobre  1992  al  5  ottobre  1992  -
provvidenze  di  cui  all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio
dei comuni di Arcole,  Belfiore,  Caldiero,  Castelnuovo  del  Garda,
Cologna  Veneta,  Colognola  ai  Colli,  Illasi,  Isola  della Scala,
Montecchia  di  Crosara,  Monteforte   D'Alpone,   Pressana,   Rivoli
Veronese,  Ronca', San Bonifacio, Sommacampagna, Sona, Villafranca di
Verona, Zimella;
   tromba d'aria del 5 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art.  3,
comma  2,  lettera  e),  nel  territorio  dei  comuni  di  Mozzecane,
Povegliano Veronese, Villafranca di Verona.
  Vicenza: piogge persistenti dal 3 ottobre 1992 al 5 ottobre 1992  -
provvidenze  di  cui  all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio
dei comuni di Arzignano, Chiampo, Lonigo, Torrebelvicino.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 febbraio 1993
                                                 Il Ministro: FONTANA