DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1993 

  Indizione  del referendum popolare per l'abrogazione parziale della
legge 23 dicembre 1978, n.  833,  recante  istituzione  del  Servizio
sanitario nazionale.
(GU n.50 del 2-3-1993)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 75 ed 87 della Costituzione;
  Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum
previsti  dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del
popolo, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 37 emessa  in  data
16 gennaio 1993 e depositata in cancelleria in data 4 febbraio 1993 -
comunicata  in  data  4  febbraio  1993  e  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - prima serie speciale - n. 6 dell'8 febbraio 1993, a norma
dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge  -  con  la  quale  e'
stata  dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione  parziale  della  legge  23  dicembre  1978,   n.   833
("Istituzione del servizio sanitario nazionale");
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 febbraio 1993;
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
                              Decreta:
  E'  indetto il referendum popolare per l'abrogazione della legge 23
dicembre  1978,  n.  833   ("Istituzione   del   servizio   sanitario
nazionale"),  limitatamente  a:  art. 2, secondo comma, limitatamente
alle parole: " h) la identificazione e la  eliminazione  delle  cause
degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo"; art. 14,
terzo   comma,   limitatamente   alle   parole:   "   b)   all'igiene
dell'ambiente"; art. 18, secondo comma: "La stessa legge  attribuisce
la gestione dei presidi e dei servizi di cui al precedente comma alla
unita'  sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati e stabilisce
norme particolari per definire: a) il collegamento funzionale  ed  il
coordinamento  di  tali  presidi  con  quelli  delle unita' sanitarie
locali interessate, attraverso  idonee  forme  di  consultazione  dei
rispettivi  organi  di  gestione;  b)  gli  indirizzi di gestione dei
predetti presidi e servizi e le procedure  per  l'acquisizione  degli
elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa; c) la tenuta di
uno  specifico  conto  di  gestione  allegato  al  conto  di gestione
generale dell'unita' sanitaria locale competente per  territorio;  d)
la  composizione dell'organo di gestione dell'unita' sanitaria locale
competente  per  territorio  e  la  sua  eventuale  articolazione  in
riferimento  alle specifiche esigenze della gestione"; art. 20, primo
comma, lettera a), limitatamente alle parole: "di vita e", e  lettera
c),  limitatamente  alle parole: "di vita e"; art. 21, secondo comma,
limitatamente alle parole: "e la salvaguardia dell'ambiente", nonche'
alle parole: "di igiene ambientale e"; art. 22; art. 66, primo comma,
lettera a), limitatamente alle parole:  "compresi  i  beni  mobili  e
immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi".
  I  relativi  comizi  sono  convocati  per  il giorno di domenica 18
aprile 1993.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 25 febbraio 1993
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  MANCINO, Ministro dell'interno
                                  CONSO,   Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia