MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 febbraio 1993 

  Determinazione  del  tasso da assumere come base per il calcolo del
contributo in conto interessi a carico dello Stato  e  delle  regioni
sulle operazioni di credito turistico-alberghiero nel bimestre marzo-
aprile 1993.
(GU n.52 del 4-3-1993)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la
razionalizzazione e lo  sviluppo  della  ricettivita'  alberghiera  e
turistica;
  Visto  l'art.  109,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio
1988 modificato dal decreto del 27 dicembre  1990,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 29 del 4 febbraio
1991, concernente criteri e modalita' di determinazione del tasso  da
assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a
carico  dello  Stato  e  delle  regioni  sulle  operazioni di credito
turistico-alberghiero;
  Visto il proprio decreto del 15  dicembre  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 297 del 18 dicembre
1992, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere  agli
istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito
agevolato  previste  dalle  leggi  sopracitate  e' stata fissata, per
l'anno 1993, nella misura dell'1,05 per cento;
  Visto il proprio decreto del 28  dicembre  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 1993,
con  il  quale  il  tasso di riferimento per le operazioni di credito
turistico-alberghiero  effettuate  dalle  casse  di   risparmio   con
provvista  non  riveniente  dal collocamento di titoli obbligazionari
per il bimestre gennaio-febbraio  1993  e'  stato  determinato  nella
misura  del  15,45  per  cento,  di  cui  1,05  per cento a titolo di
maggiorazione forfettaria;
  Vista la lettera con la quale  la  Banca  d'Italia  ha  fornito  la
comunicazione   prevista  dal  citato  decreto  ministeriale  del  22
dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento  per  il
bimestre marzo-aprile 1993 relativo alle operazioni sopra indicate;
  Ritenuta  valida  la  predetta  comunicazione  e dovendosi, quindi,
provvedere in merito;
                              Decreta:
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo  1968,
n.  326,  nonche'  dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento  per
le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse
di  risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli
obbligazionari per il bimestre marzo-aprile 1993 e' determinato nella
misura del 14,20 per cento annuo posticipato, di cui 1,05 per cento a
titolo di maggiorazione forfettaria.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 febbraio 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI