MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 febbraio 1993 

  Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile  1993,
alle  operazioni  di  credito peschereccio di esercizio assistite dal
contributo pubblico negli interessi di cui alla legge 28 agosto 1989,
n. 302.
(GU n.52 del 4-3-1993)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del
credito peschereccio di esercizio;
  Visto l'art. 7, punto 2, della legge 28 agosto 1989,  n.  302,  che
dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra e'
fissato con decreto del Ministro del tesoro;
  Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale,
all'art.  10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il credito
peschereccio di esercizio viene fissato con le modalita' e secondo  i
criteri  di cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto 1986, e suc-
cessive modificazioni;
  Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1992, con il quale  e'
stata  fissata  la  maggiorazione  forfettaria  da  riconoscere  agli
istituti  di  credito  per  le  operazioni   agevolate   di   credito
peschereccio   di   esercizio,  a  fronte  della  loro  attivita'  di
intermediazione, nella misura dell'1% per l'anno 1993;
  Vista la comunicazione con la quale  la  Banca  d'Italia,  ai  fini
della  determinazione  del  tasso  di riferimento di cui sopra per il
bimestre marzo-aprile 1993, ha reso noto che  il  costo  medio  della
provvista dei fondi e' pari al 12,80%;
  Ritenuta  valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere
in merito;
                              Decreta:
  Il costo medio della provvista  dei  fondi  per  le  operazioni  di
credito  peschereccio  di  esercizio, assistite dal concorso pubblico
negli interessi, e' pari,  per  il  bimestre  marzo-aprile  1993,  al
12,80%.
  In   conseguenza,  tenuto  conto  della  maggiorazione  forfettaria
dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre marzo-
aprile 1993, sulle operazioni di credito  peschereccio  di  esercizio
assistite dal contributo pubblico negli interessi, e' pari al 13,80%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 febbraio 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI