Fissazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, del minor limite di flottante rispetto al 10%, relativamente alle azioni ordinarie di cinque societa' quotate. (Deliberazione n. 6893).(GU n.58 del 11-3-1993)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, il quale impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' dei titoli a chi, direttamente o indirettamente, abbia acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una societa' quotata nei mercati regolamentari quando il flottante sia inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob; Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale, tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, dell'eventuale minor limite di flottante per i titoli la cui percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento alla data di pubblicazione della delibera stessa; Considerato che alla data di pubblicazione della suddetta delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993, secondo la definizione di flottante ivi fornita, la percentuale di flottante delle azioni ordinarie delle seguenti societa' risulta pari a quella indicata a fianco di ciascuna, e percio' inferiore al 10 per cento: Alcatel cavi S.p.a. (1,8%), Editoriale La Repubblica S.p.a. (9,7%), Enichem S.p.a. (0,4%), Finanziaria agroindustriale S.p.a. (4,4%), Finmeccanica S.p.a. (3,5%), Fiscambi Holding S.p.a. (5,7%), Immobiliare Metanopoli S.p.a. (9,2%), Pierrel S.p.a. (4,8%), Sirio S.p.a. (7,7%), Valeo S.p.a. (1,7%), Worthington S.p.a. (1,9%); Considerato il valore di mercato del flottante ed il controvalore giornaliero medio degli scambi dei suddetti titoli, il numero degli azionisti delle rispettive societa' e le condizioni generali di mercato; Delibera: Ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni ordinarie delle sottoelencate societa' quotate in borsa e' fissato il minor limite percentuale di flottante a fianco di ciascuna indicato: Editorale La Repubblica S.p.a. .............................. 9% Enichem S.p.a. .............................................. 3% Finanziaria agroindustriale S.p.a. .......................... 6% Finmeccanica S.p.a. ......................................... 3% Immobiliare Metanopoli S.p.a. ............................... 8% Ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, alle azioni ordinarie delle sottoelencate societa' non viene fissato un limite percentuale di flottante inferiore a quello ivi stabilito in via generale nella misura del 10%: Alcatel cavi S.p.a.; Fiscambi Holding S.p.a.; Pierrel S.p.a.; Sirio S.p.a.; Valeo S.p.a.; Worthington S.p.a. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Roma, 25 febbraio 1993 Il presidente: BERLANDA