MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 febbraio 1993 

  Differimento  del termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del
decreto ministeriale 6 marzo  1992  concernente:  "Norme  tecniche  e
procedurali  per la classificazione della capacita' estinguente e per
l'omologazione degli estintori carrellati di incendio".
(GU n.61 del 15-3-1993)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto il decreto ministeriale 31  luglio  1934,  emanato  ai  sensi
dell'art. 23 del decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577,    recante    l'approvazione    del    regolamento   concernente
l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi;
  Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1992 recante: "Norme tecniche
e procedurali per la classificazione della  capacita'  estinguente  e
per l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio";
  Rilevata  la  necessita'  di  attendere  che i modelli di estintori
carrellati di incendio omologati dal  Ministero  dell'interno,  siano
presenti  sul mercato nazionale in numero congruo con le esigenze del
mercato stesso;
                              Decreta:
  Il termine previsto  dal  primo  comma  dell'art.  10  del  decreto
ministeriale  6  marzo  1992,  citato in premessa, e' prorogato al 1›
gennaio 1994.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 febbraio 1993
                                              p. Il Ministro: MURMURA