Differimento del termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 6 marzo 1992 concernente: "Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacita' estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati di incendio".(GU n.61 del 15-3-1993)
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1934, emanato ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi; Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1992 recante: "Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacita' estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati d'incendio"; Rilevata la necessita' di attendere che i modelli di estintori carrellati di incendio omologati dal Ministero dell'interno, siano presenti sul mercato nazionale in numero congruo con le esigenze del mercato stesso; Decreta: Il termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 6 marzo 1992, citato in premessa, e' prorogato al 1 gennaio 1994. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 febbraio 1993 p. Il Ministro: MURMURA