MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

       Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
                      di integrazione salariale
(GU n.64 del 18-3-1993)

   Con decreto ministeriale 4 febbraio 1993:
    1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che
ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre  1992  con
effetto  dal  22  luglio  1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Texas Instruments Italia, con sede in Cittaducale (Rieti) e
unita' di Aversa (Caserta), per il periodo dal 22 luglio 1992 al
31 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1992 con  decorrenza  22
luglio 1992;
    2)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 17 febbraio 1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Darfo,  con  sede  in  Darfo  (Brescia)  e unita' di Darfo
(Brescia), per il periodo dal 17 agosto 1992 al 16 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1992  con  decorrenza
17 agosto 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  riorganizzazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Nuova Perani, con sede in Brescia e unita' di Brescia,  per
il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1992 con decorrenza 7
agosto 1992;
    4)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 1› dicembre 1991,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Tubettificio europeo, con sede in Lecco (Como) e unita' di
Abbadia Lariana (Como), Anzio (Roma) e Lecco (Como), per  il  periodo
dal 7 settembre 1992 al 30 novembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 14 settembre 1992 con decorrenza
1› giugno 1992.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale disposta con effetto dal 1› dicembre 1991, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Tubettificio europeo, con sede in Lecco (Como) e unita'  di
Abbadia  Lariana  (Como), Anzio (Roma) e Lecco (Como), per il periodo
dal 1› dicembre 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 14 settembre 1992 con decorrenza
1› dicembre 1992;
    6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  effetto dal 23 marzo 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Elicotteri meridionali - E.M. (Gruppo Agusta), con sede  in
Frosinone  e unita' di Anagni (Frosinone) e Frosinone, per il periodo
dal 23 settembre 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1992 con decorrenza  23
settembre 1992;
    7)  in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il  programma  per  crisi  aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con
effetto dal 4 novembre 1991, in favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Rayton  Fissore,  con sede in Cherasco (Cuneo) e unita' di
Cherasco (Cuneo), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 4 luglio 1992.
   Istanza aziendale presentata il 14 maggio 1992  con  decorrenza  4
maggio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 22 settembre 1992, n. 12309/7;
    8)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.   Fabbrica  interconsorziale  concimi  e  prodotti  chimici
Campania, con sede in Roma e unita' di Napoli, per il periodo  dal  7
febbraio 1992 al 6 agosto 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  17 marzo 1992 con decorrenza 7
febbraio 1992.
   Contributo addizionale: no (liquidazione coatta amministrativa.
   In liquidazione coatta amministrativa dal 26 settembre 1990;
    9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  effetto  dal 9 marzo 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. 3 M Italia, con sede in S. Marco  Evangelista  (Caserta)  e
unita'  di  S.  Marco  Evangelista  (Caserta),  per  il periodo dal 9
settembre 1992 all'8 marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 9 ottobre 1992  con  decorrenza  9
settembre 1992;
    10)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  riorganizzazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale  disposta  con  decreto  ministeriale  del  30
novembre  1992  con  effetto  dal  26  febbraio  1992,  in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Zignago  tessile,  con  sede  in  Fossalta  di Portogruaro
(Venezia) e unita' di  Fossalta  di  Portogruaro  (Venezia),  per  il
periodo dal 26 agosto 1992 al 25 febbraio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza
26 agosto 1992;
    11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che
ha approvato il programma per  crisi  aziendale,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l.  Manifatture  italiane riunite, con sede in Pieve del Cairo
(Pavia) e unita' di Pieve del Cairo (Pavia), per  il  periodo  dal  4
novembre 1991 al 3 maggio 1992.
   Istanza  aziendale presentata il 21 dicembre 1991 con decorrenza 4
novembre 1991.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 22 settembre 1992, n. 12311/13;
    12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 3 febbraio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Ero Electronic, con sede  in  Novate  Milanese  (Milano)  e
unita'  di  Novara  e  Novate Milanese (Milano), per il periodo dal 3
agosto 1992 al 2 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1992 con decorrenza 3
agosto 1992;
    13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  disposta  condecreto  ministeriale  del 26 giugno 1992 con
effetto dall'11 novembre 1991, in favore dei lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Prod-El  -  Prodotti  elettrici,  con  sede  in  Sesto San
Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San  Giovanni  (Milano),  per  il
periodo dall'11 novembre 1992 al 10 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 30 novembre 1992 con decorrenza 11
novembre 1992;
    14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che
ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 26  giugno  1992  con
effetto  dal  28  ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Regina industria, con sede in Cinisello Balsamo (Milano)  e
unita'  varie  nella regione Lombardia, per il periodo dal 26 ottobre
1992 al 25 aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 26
ottobre 1992;
    15)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre  1992  con
effetto  dal  13  gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. O.M.A.P. - Officine meccaniche alta precisione, con sede in
Brescia e unita' di Montichiari (Brescia), ufficio di Brescia, per il
periodo dal 6 novembre 1992 al 12 gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 13 novembre 1992 con decorrenza 13
luglio 1992.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    16)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con decreto ministeriale del 30 novembre 1992  con
effetto  dal  7  febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Vereco, con  sede  in  Malo  (Vicenza)  e  unita'  di  Malo
(Vicenza), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 7
agosto 1992;
    17)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal  4  maggio  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Officina  meccanica  Sigma, con sede in Vigevano (Pavia) e
unita' di Vigevano (Pavia), per il periodo dal 4 novembre 1992 al
3 maggio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza  4
novembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con effetto dal 20 aprile 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Legatoria industriale torinese - L.I.T., con sede in Torino
e unita' di Cascine Vica (Torino) e Torino, per  il  periodo  dal  20
ottobre 1992 al 19 aprile 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 20
ottobre 1992;
   Con decreto ministeriale 4 febbraio 1993:
    1)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Ing. C. Olivetti & C., con sede in Ivrea (Torino) e unita'
nazionali, per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1› settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 17 aprile 1992 con decorrenza 2
marzo 1992;
    2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  effetto  dal 2 marzo 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Ing. C. Olivetti & C., con sede in Ivrea (Torino) e  unita'
nazionali, per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1› marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2
settembre 1992;
    3)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Olivetti  prodotti  industriali,  con  sede  in Marcianise
(Caserta) e unita' di S. Bernardo d'Ivrea (Torino),  per  il  periodo
dal 2 marzo 1992 al 1› settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 17 aprile 1992 con decorrenza 2
marzo 1992;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  effetto  dal 2 marzo 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Olivetti  prodotti  industriali,  con  sede  in  Marcianise
(Caserta)  e  unita'  di S. Bernardo d'Ivrea (Torino), per il periodo
dal 2 settembre 1992 al 1› marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2
settembre 1992;
    5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Olivetti Sanyo, dal 22 dicembre 1992 Olivetti  Fax  (Gruppo
Olivetti),  con  sede  in  Pozzuoli  (Napoli)  e  unita'  di Pozzuoli
(Napoli), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1› settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992  con  decorrenza  2
marzo 1992;
    6)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto  dal  2  marzo  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Olivetti  Sanyo, dal 22 dicembre 1992 Olivetti Fax (Gruppo
Olivetti), con  sede  in  Pozzuoli  (Napoli)  e  unita'  di  Pozzuoli
(Napoli), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1› marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2
settembre 1992;
    7)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Olivetti telecomunicazioni, (Gruppo Olivetti), con sede in
Pozzuoli (Napoli) e unita' di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 2
marzo 1992 al 1› settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992  con  decorrenza  2
marzo 1992;
    8)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con  effetto  dal  2  marzo  1992  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Olivetti telecomunicazioni, (Gruppo Olivetti), con sede in
Pozzuoli (Napoli) unita' di Pozzuoli (Napoli), per il periodo  dal  2
settembre 1992 al 1› marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2
settembre 1992;
    9)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Tecnost-Mael, (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino)
e  unita'  di  Ivrea  (Torino), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1›
settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992  con  decorrenza  2
marzo 1992;
    10)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto  dal  2  marzo  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Tecnost-Mael, (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino)
e unita' di Ivrea (Torino), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1›
marzo 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il  1› marzo 1993 con decorrenza 2
settembre 1992;
    11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Teknecomp, (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino)  e
unita'  di  Cavaglia' (Torino), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1›
settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992  con  decorrenza  2
marzo 1992;
    12)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto  dal  2  marzo  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Teknecomp, (Gruppo Olivetti), con sede in Ivrea (Torino) e
unita' di Cavaglia' (Torino), per il periodo dal 2 settembre 1992  al
1› marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2
settembre 1992;
    13)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Aros sud, (Gruppo Olivetti), con sede in Cecchina (Roma) e
unita' di Cecchina (Roma), per il periodo dal  2  marzo  1992  al  1›
settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 17 aprile 1992 con decorrenza 2
marzo 1992;
    14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  effetto  dal 2 marzo 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Aros sud, (Gruppo Olivetti), con sede in Cecchina (Roma)  e
unita'  di Cecchina (Roma), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1›
marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2
settembre 1992;
    15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Circuiti stampati Italia, (Gruppo Olivetti),  con  sede  in
Cavaglia  (gia'  Venaria) (Torino) e unita' di Cavaglia (Torino), per
il periodo dal 2 marzo 1992 al 1› settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1992  con  decorrenza  2
marzo 1992;
    16)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto  dal  2  marzo  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Circuiti  stampati  Italia, (Gruppo Olivetti), con sede in
Cavaglia (gia' Venaria) (Torino) e unita' di Cavaglia  (Torino),  per
il periodo dal 2 settembre 1992 al 1› marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2
settembre 1992;
    17)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Diaspron  sud,  (Gruppo  Olivetti),  con  sede in Pozzuoli
(Napoli) e unita' di Pozzuoli (Napoli), per il periodo  dal  2  marzo
1992 al 1› settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 17 aprile 1992 con decorrenza 2
marzo 1992;
    18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  effetto  dal 2 marzo 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Diaspron sud,  (Gruppo  Olivetti),  con  sede  in  Pozzuoli
(Napoli)  e  unita'  di  Pozzuoli  (Napoli),  per  il  periodo  dal 2
settembre 1992 al 1› marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2
settembre 1992;
    19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Manifattura Valle dell'Orco, (Gruppo Olivetti), con sede in
Ivrea (Torino) e unita' di Sparone (Torino), per  il  periodo  dal  2
marzo 1992 al 1› settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 17 aprile 1992 con decorrenza 2
marzo 1992;
    20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  effetto  dal 2 marzo 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Manifattura Valle dell'Orco, (Gruppo Olivetti), con sede in
Ivrea (Torino) e unita' di Sparone (Torino), per  il  periodo  dal  2
settembre 1992 al 1› marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2
settembre 1992;
    21)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Microfusione  Italia,  con  sede  in  S. Maurizio Canavese
(Torino) e unita' di S. Maurizio Canavese (Torino),  per  il  periodo
dal 2 marzo 1992 al 1› settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 17 aprile 1992 con decorrenza 2
marzo 1992;
    22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  effetto  dal 2 marzo 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Microfusione Italia,  con  sede  in  S.  Maurizio  Canavese
(Torino)  e  unita'  di S. Maurizio Canavese (Torino), per il periodo
dal 2 settembre 1992 al 1› marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2
settembre 1992;
    23)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.   Modinform  (Gruppo  Olivetti),  con  sede  in  Marcianise
(Caserta) e unita' di Marcianise (Caserta),  per  il  periodo  dal  2
marzo 1992 al 1› settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 17 aprile 1992 con decorrenza 2
marzo 1992;
    24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  effetto  dal 2 marzo 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Modinform  (Gruppo  Olivetti),  con  sede  in   Marcianise
(Caserta)  e  unita'  di  Marcianise  (Caserta), per il periodo dal 2
settembre 1992 al 1› marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2
settembre 1992;
    25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Nord elettronica (Gruppo  Olivetti),  con  sede  in  Altare
(Savona) e unita' di Altare (Savona), per il periodo dal 2 marzo 1992
al 1› settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 17 aprile 1992 con decorrenza 2
marzo 1992;
    26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  effetto  dal 2 marzo 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Nord elettronica (Gruppo  Olivetti),  con  sede  in  Altare
(Savona)  e unita' di Altare (Savona), per il periodo dal 2 settembre
1992 al 1› marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2
settembre 1992;
    27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Olivetti  Office  (Gruppo  Olivetti),  con  sede  in  Ivrea
(Torino) e unita' di Crema (Cremona), per il periodo dal 2 marzo 1992
al 1› settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 17 aprile 1992 con decorrenza 2
marzo 1992;
    28)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto  dal  2  marzo  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Olivetti  Office  (Gruppo  Olivetti),  con  sede  in Ivrea
(Torino) e unita' di Crema (Cremona), per il periodo dal 2  settembre
1992 al 1› marzo 1993.
   Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 2
settembre 1992.
   Con decreto ministeriale 4 febbraio 1993:
    1)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, in favore dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Apsia  Med,  con  sede  in S. Gregorio (Reggio Calabria) e
unita' di S.  Gregorio  (Reggio  Calabria),  per  il  periodo  dall'8
febbraio 1992 al 7 agosto 1992.
   Istanza  aziendale presentata il 15 febbraio 1992 con decorrenza 8
febbraio 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    2)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Apsia  Med,  con  sede  in S. Gregorio (Reggio Calabria) e
unita' di S. Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dall'8 agosto
1992 al 18 settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1992  con  decorrenza  8
agosto 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a. Italkali - Societa' italiana sali  alcalini,  con  sede  in
Palermo  e  unita' di Casteltermini (Agrigento), miniera di Pasquasia
(Enna), miniera di Petralia (Palermo), miniera Racalmuto (Agrigento),
miniera Realmonte (Agrigento),  sede  di  Palermo,  unita'  di  Porto
Empedocle (Agrigento), per il periodo dal 4 febbraio 1992 al 3 agosto
1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 4 febbraio 1992 con decorrenza 4
febbraio 1992;
    4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 4 febbraio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Italkali  -  Societa'  italiana sali alcalini, con sede in
Palermo e unita' di Casteltermini (Agrigento), miniera  di  Pasquasia
(Enna), miniera di Petralia (Palermo), miniera Racalmuto (Agrigento),
miniera  Realmonte  (Agrigento),  sede  di  Palermo,  unita' di Porto
Empedocle (Agrigento), per il periodo dal 4 agosto 1992 al 3 febbraio
1993.
   Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1992  con  decorrenza  4
agosto 1992;
    5)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Terni  industrie  chimiche,  con  sede  in Narni (Terni) e
unita' di Nera Montorio (Terni), per il periodo dal 1› aprile 1992 al
30 settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con  decorrenza  1›
aprile 1992;
    6)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 1›  aprile  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Terni  industrie  chimiche,  con  sede  in Narni (Terni) e
unita' di Nera Montorio (Terni), per il periodo dal 1›  ottobre  1992
al 31 gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1›
ottobre 1992;
    7)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Nuova  chimica biosintesi, con sede in Palermo e unita' di
Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria), per il periodo  dal  7
febbraio 1992 al 6 agosto 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  24 marzo 1992 con decorrenza 7
luglio 1992;
    8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del  23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 7 febbraio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Nuova chimica biosintesi, con sede in Palermo, e unita'  di
Saline  di  Montebello Jonico (Reggio Calabria), per il periodo dal 7
agosto 1992 al 30 settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 30 maggio 1992  con  decorrenza  7
agosto 1992;
    9)  in  attuazione  della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax, con sede in Cagliari e unita' di
Arbatax (Nuoro), per il periodo dal 7 giugno 1992 al 6 dicembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  9 luglio 1992 con decorrenza 7
giugno 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    10)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  Firinu  costruzioni,  con  sede  in  Cagliari  e unita' di
Portoscuso (Cagliari), per il  periodo  dal  1›  aprile  1992  al  30
settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 1›
aprile 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    11)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 1›  aprile  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Firinu  costruzioni,  con  sede  in  Cagliari  e unita' di
Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 1› ottobre 1992 al 31 marzo
1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1›
ottobre 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    12)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Merloni  elettrodomestici, con sede in Fabriano (Ancona) e
unita' di Carinaro (Caserta), filiali vendita nazionali, magazzino di
Gricignano (Caserta), None (Torino)  e  Teverola  (Caserta),  per  il
periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  9 luglio 1991 con decorrenza 7
febbraio 1992;
    13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Italtractor  ITM,  con  sede  in  Potenza  e   unita'   di
Castelvetro  (Modena),  Ceprano (Frosinone) e Potenza, per il periodo
dal 1› marzo 1992 al 31 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992  con  decorrenza  1›
marzo 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta  con  effetto dal 1› marzo 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Italtractor  ITM,  con  sede  in  Potenza  e   unita'   di
Castelvetro  (Modena),  Ceprano (Frosinone) e Potenza, per il periodo
dal 1› settembre 1992 al 28 febbraio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992  con  decorrenza
1› settembre 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  in favore dei lavoratori interessati, dipendenti
dalla ditta:
   S.p.a. Teplamed, con sede  in  S.  Gregorio  (Reggio  Calabria)  e
unita'  di  S.  Gregorio  (Reggio  Calabria),  per  il periodo dall'8
febbraio 1992 al 7 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1992 con decorrenza  8
febbraio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Teplamed, con sede  in  S.  Gregorio  (Reggio  Calabria)  e
unita' di S. Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dall'8 agosto
1992 al 25 gennaio 1993.
   Istanza  aziendale  presentata  il 10 agosto 1992 con decorrenza 8
agosto 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    17)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l. Sa.Pro - Sarda progettazioni industriali, con sede in Porto
Torres  (Sassari)  e  unita'  di  Assemini  (Cagliari) e Porto Torres
(Sassari), per il periodo dal 1› marzo 1992 all'11 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con  decorrenza  1›
marzo 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Moplefan,  con  sede  in  Milano  e  unita' di Battipaglia
(Salerno) e Terni, per il periodo dal 18 novembre 1991 al  17  maggio
1992.
   Istanza aziendale presentata il 20 dicembre 1991 con decorrenza 18
novembre 1991;
    19)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Antibioticos,  con  sede  in Milano e unita' di Correzzana
(Milano), Rodano  (Milano),  Settimo  Torinese  (Torino),  uffici  di
Milano,  unita'  di  Milano, per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8
giugno 1992.
   Istanza aziendale presentata il 2 gennaio 1992  con  decorrenza  9
dicembre 1991;
    20)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 9 dicembre  1991,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Antibioticos,  con  sede  in Milano e unita' di Correzzana
(Milano), Rodano  (Milano),  Settimo  Torinese  (Torino),  uffici  di
Milano,  unita'  di  Milano,  per  il periodo dal 9 giugno 1992 all'8
dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 7 luglio  1992  con  decorrenza  9
giugno 1992;
    21)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l.  Ellesport,  con sede in Cagliari e unita' di Cagliari, per
il periodo dal 10 gennaio 1992 al 9 luglio 1992.
   Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1992 con decorrenza 10
gennaio 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    22)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale disposta con effetto dal 10 gennaio  1992,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Ellesport,  con sede in Cagliari e unita' di Cagliari, per
il periodo dal 10 luglio 1992 al 9 gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1992 con  decorrenza  10
luglio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Talco  Sardegna,  con  sede  in Cagliari e unita' di Orani
(Nuoro), per il periodo dal 2 gennaio 1992 al 1› luglio 1992.
   Istanza aziendale presentata il 6 febbraio 1992 con  decorrenza  2
gennaio 1992;
    24)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Subersarda, con sede in Tempio Pausania (Sassari) e unita'
di Tempio Pausania (Sassari), per il periodo dal 3 giugno 1991  al  2
dicembre 1991.
   Istanza  aziendale  presentata il 6 dicembre 1991 con decorrenza 3
giugno 1991;
    25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Api Basento, con sede in Potenza e unita' di  Potenza,  per
il periodo dal 9 marzo 1992 al 30 giugno 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 16 marzo 1992 con decorrenza 1›
gennaio 1992.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    26)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto  dal  9  marzo  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Api  Basento, con sede in Potenza e unita' di Potenza, per
il periodo dal 1› luglio 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1992 con  decorrenza  1›
luglio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Enichem Anic, con sede in  Palermo  e  unita'  di  Assemini
(Cagliari),   Brindisi,   Porto   Marghera  (Venezia),  Porto  Torres
(Sassari), Ravenna, uffici di S. Donato  Milanese  e  uffici  vendita
(Milano), per il periodo dal 1› ottobre 1991 al 31 marzo 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1›
ottobre 1991;
    28)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 1› ottobre  1991,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Enichem  Anic,  con  sede  in Palermo e unita' di Assemini
(Cagliari),  Brindisi,  Porto  Marghera   (Venezia),   Porto   Torres
(Sassari)  e  Ravenna,  per  il  periodo  dal  1›  aprile  1992 al 30
settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con  decorrenza  1›
aprile 1992;
    29)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 1› ottobre  1991,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Enichem Anic, con sede in Palermo, e unita' di Ravenna, per
il periodo dal 1› ottobre 1992 al 31 gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1›
ottobre 1992;
    30)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.   Enichem  Syntesis,  con  sede  in  Palermo  e  unita'  di
laboratorio di Bolgiano  (Milano),  laboratorio  di  Paderno  Dugnano
(Milano), Ravenna, sede di Milano, Sesto S. Giovanni (Milano), per il
periodo dal 1› ottobre 1991 al 31 marzo 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1›
ottobre 1991;
    31)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Enichem  Syntesis,  con  sede  in  Palermo,  e  unita'  di
Villadossola (Novara), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 31 marzo
1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza  7
febbraio 1992;
    32)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.   Enichem  Syntesis,  con  sede  in  Palermo  e  unita'  di
Villadossola (Novara), per il  periodo  dal  1›  aprile  1992  al  30
settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 maggio 1992 con decorrenza 1›
aprile 1992;
    33) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Enichem  Syntesis,  con  sede  in  Palermo  e  unita'   di
Villadossola  (Novara),  per  il  periodo  dal  1› ottobre 1992 al 31
gennaio 1993;
   Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1992 con decorrenza 1›
ottobre 1992;
    34)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.   Enichem  Syntesis,  con  sede  in  Palermo  e  unita'  di
laboratorio di Bolgiano  (Milano),  laboratorio  di  Paderno  Dugnano
(Milano),  sede di Milano, Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo
dal 1› aprile 1992 al 30 settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1992 con  decorrenza  1›
aprile 1992;
    35)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Ibla,  con  sede  in  Palermo  e  unita' di Ragusa, per il
periodo dal 27 gennaio 1992 al 26 luglio 1992.
   Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1992 con decorrenza 27
gennaio 1992;
    36) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta con effetto dal 27 gennaio 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Ibla, con sede in  Palermo  e  unita'  di  Ragusa,  per  il
periodo dal 27 luglio 1992 al 30 settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 21 maggio 1992 con decorrenza 27
luglio 1992;
    37) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.p.a.  Valentini  International,  con  sede  in  Montalto  Uffugo
(Cosenza)  e  unita' di Montalto Uffugo (Cosenza), per il periodo dal
28 aprile 1992 al 31 agosto 1992.
   Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1992  con  decorrenza  1›
marzo 1992.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;
    38)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Fibre  acriliche,  con  sede  in Cesano Maderno (Milano) e
unita' di Cesano Maderno (Milano), per il periodo dal 1› ottobre 1991
al 31 marzo 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1›
ottobre 1991;
    39)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Fibre  acriliche,  con  sede  in Cesano Maderno (Milano) e
unita' di Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 2  dicembre  1991
al 1› giugno 1992.
   Istanza  aziendale presentata il 18 dicembre 1991 con decorrenza 2
dicembre 1991;
    40) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta con effetto dal 2 dicembre 1991, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Fibre acriliche, con sede  in  Cesano  Maderno  (Milano)  e
unita'  di Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 2 giugno 1992 al
30 settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1992  con  decorrenza  2
giugno 1992;
    41)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 2 dicembre  1991,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  Fibre  acriliche,  con  sede  in Cesano Maderno (Milano) e
unita' di Villacidro (Cagliari), per il periodo dal 1›  ottobre  1992
al 31 gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1›
ottobre 1992;
    42)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.r.l.  Costruzioni  sarde,  con  sede in Porto Torres (Sassari) e
unita' di cantiere di Macchiareddu (Cagliari)  e  cantiere  di  Porto
Torres  (Sassari),  per  il  periodo dal 1› marzo 1992, all'11 agosto
1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1992 con  decorrenza  1›
marzo 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    43) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l. Italam 86 (limitatamente ai lavoratori ex CRN), con sede in
Roma e unita' di Ancona, per il periodo dal 1›  gennaio  1992  al  29
febbraio 1992.
   Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1992 con decorrenza 1›
gennaio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    44) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 1› gennaio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Italam 86 (limitatamente ai lavoratori ex CRN), con sede in
Roma e unita' di Ancona, per il periodo  dal  1›  marzo  1992  al  31
agosto 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 aprile 1992 con decorrenza 1›
marzo 1992.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    45)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  La  Certosa,  con  sede  in  Cosenza  e  unita'  di  Polia
(Catanzaro), per il periodo dal 4 febbraio 1991 al 4 agosto 1991.
   Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1991  con  decorrenza  4
febbraio 1991;
    46)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 9  ottobre  1991,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Comsal  -  Compagnia  sarda alluminio, dal 3 dicembre 1991
Nuova  Comsal,  con  sede  in  Portoscuso  (Cagliari)  e  unita'   di
Portoscuso  (Cagliari),  per  il  periodo  dal 20 novembre 1991 all'8
aprile 1992.
   Istanza aziendale presentata il 27 novembre 1991 con decorrenza  9
ottobre 1991.
   Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991;
    47)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 9  ottobre  1991,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Comsal  -  Compagnia  sarda  alluminio dal 3 dicembre 1991
Nuova Comsal con sede in Portoscuso (Cagliari) e unita' di Portoscuso
(Cagliari), per il periodo dal 9 aprile 1992 all'8 ottobre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992  con  decorrenza  9
aprile 1992;
    48)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 9  ottobre  1991,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Comsal  -  Compagnia  sarda  alluminio dal 3 dicembre 1991
Nuova Comsal con sede in Portoscuso (Cagliari) e unita' di Portoscuso
(Cagliari), per il periodo dal 9 ottobre 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1992 con decorrenza  9
ottobre 1992;
    49)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Edisongas  con sede in Milano e unita' di Siracusa, per il
periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992.
   Istanza aziendale presentata il 31 dicembre 1991 con decorrenza  9
dicembre 1991;
    50)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 9 dicembre  1991,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Edisongas  con sede in Milano e unita' di Siracusa, per il
periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1992  con  decorrenza  9
giugno 1992;
    51)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla
ditta:
   S.p.a.  OSM  - Officine sussidiarie meridionali con sede in Tuglie
(Lecce) e unita' di Tuglie (Lecce), per il periodo  dal  9  settembre
1991 all'8 marzo 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 24 ottobre 1991 con decorrenza 9
settembre 1991.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    52)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  ECP  -  Enichem  polimeri,  con sede in Milano e unita' di
Brindisi, Casoria (Napoli), Cengio (Savona), Cesano Maderno (Milano),
Ferrara,  Mantova,  Milano,  Nera  Montoro  (Terni),  Novara,  Priolo
(Siracusa)  e  Terni,  per il periodo dal 1› ottobre 1991 al 31 marzo
1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1›
ottobre 1991;
    53) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. ECP - Enichem polimeri, con sede in  Milano  e  unita'  di:
laboratorio  di  Paderno  Dugnano (Milano) e laboratorio di S. Donato
(Milano), per il periodo dal 18 novembre 1991 al 17 maggio 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 18
novembre 1991;
    54)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  ECP  -  Enichem  polimeri,  con sede in Milano e unita' di
Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 30 dicembre 1991  al  29
giugno 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 30
dicembre 1991;
    55)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 30 dicembre 1991,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l.  ECP  -  Enichem  polimeri,  con sede in Milano e unita' di
Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 30  giugno  1992  al  30
settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 26 maggio 1992 con decorrenza 30
giugno 1992;
    56) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta con effetto dal 1› ottobre 1991, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. ECP - Enichem polimeri, con sede in  Milano  e  unita'  di:
Brindisi,  Casoria  (Napoli),  Cengio (Savona), Ferrara, Nera Montoro
(Terni), Novara, Priolo (Siracusa) e Terni, per  il  periodo  dal  1›
aprile 1992 al 30 settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 1›
aprile 1992;
    57) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l. Seaservice, con sede in Cagliari  e  unita'  di  Portoscuso
(Cagliari), per il periodo dal 1› gennaio 1992 al 30 giugno 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 1›
gennaio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    58) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 1› gennaio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.r.l. Seaservice, con sede in Cagliari  e  unita'  di  Portoscuso
(Cagliari), per il periodo dal 1› luglio 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 agosto 1992 con decorrenza 1›
luglio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    59) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Enichem partecipazioni, con sede in Milano e uffici di  San
Donato  Milanese  (Milano),  per il periodo dal 1› ottobre 1991 al 31
marzo 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1›
ottobre 1991;
    60) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta con effetto dal 1› ottobre 1991, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Enichem partecipazioni, con sede in Milano e uffici di  San
Donato  Milanese  (Milanese),  per  il  periodo  dal  1› aprile al 30
settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con  decorrenza  1›
aprile 1992;
    61)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Enichem,  con  sede in Milano e uffici di Assago (Milano),
Milano, e San Donato Milanese (Milano), per il periodo dal 1› ottobre
1991 al 31 marzo 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 1›
ottobre 1991;
    62) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha approvato il programma per crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.c.a.r.l. COREBS - Consorzio prodotti bieticoli saccariferi,  con
sede in Potenza, e unita' di Policoro (Matera), per il periodo dal 1›
gennaio 1992 al 30 giugno 1992.
   Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1992 con decorrenza 1›
gennaio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    63) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il programma per crisi aziendale, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  disposta  con  effetto  dal 1› gennaio 1992, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.c.a.r.l. COREBS - Consorzio prodotti bieticoli saccariferi,  con
sede in Potenza, e unita' di Policoro (Matera), per il periodo dal 1›
luglio 1992 al 31 dicembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 25 luglio 1992 con decorrenza 1›
luglio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    64) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato il programma di crisi aziendale, e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei  lavoratori  interessati, dipendenti dalla
ditta:
   S.r.l. IDM, con sede in Pesaro, e unita' di Pesaro, per il periodo
dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992  con  decorrenza  4
maggio 1992.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
    65) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Enichem agricoltura gia' Agrimont S.p.a., dal  1›  novembre
1991  Enichem  agricoltura  S.p.a.,  con  sede in Milano, e unita' di
Porto  Empedocle  (Agrigento),  Porto  Marghera  (Venezia)  e  Priolo
(Siracusa), per il periodo dal 1› ottobre 1991 al 31 marzo 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1991 con decorrenza 1›
ottobre 1991;
    66)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 1› ottobre  1991,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Enichem  agricoltura  gia'  Agrimont  S.p.a.,  con sede in
Milano, e unita' di:  Porto  Empedocle  (Agrigento),  Porto  Marghera
(Venezia)  e  Priolo (Siracusa), per il periodo dal 1› aprile 1992 al
30 settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con  decorrenza  1›
aprile 1992;
    67)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Enichem  agricoltura,  con  sede  in  Milano, e unita' di:
Cancello (Caserta), Montemarciano (Ancona) e  Portogruaro  (Venezia),
per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il  24 marzo 1992 con decorrenza 7
febbraio 1992;
    68) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Enichem agricoltura, con  sede  in  Milano,  e  unita'  di:
Cancello  (Caserta),  Montemarciano (Ancona) e Portogruaro (Venezia),
per il periodo dal 7 agosto 1992 al 30 settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 29 maggio 1992 con decorrenza 7
agosto 1992;
    69) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Enichem agricoltura,  con  sede  in  Milano,  e  unita'  di
Manfredonia  (Foggia),  per il periodo dal 1› marzo 1992 al 31 agosto
1992.
   Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1992  con  decorrenza  1›
marzo 1992;
    70)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal  1›  marzo  1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Enichem  agricoltura,  con  sede  in  Milano,  e unita' di
Manfredonia (Foggia), per il periodo dal  1›  settembre  1992  al  30
settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata  il 19 marzo 1992 con decorrenza 1›
settembre 1992;
    71) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano, e unita' di  Massa
(Massa  Carrara),  per  il  periodo dal 25 febbraio 1992 al 24 agosto
1992.
   Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1992  con  decorrenza  25
febbraio 1992;
    72)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 25 febbraio 1992,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Enichem agricoltura, con sede in Milano, e unita' di Massa
(Massa Carrara), per il periodo dal 25 agosto 1992  al  30  settembre
1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 28 maggio 1992 con decorrenza 25
agosto 1992;
    73) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Enichem agricoltura, con sede in Milano, sede e  uffici  di
Milano, per il periodo dal 18 novembre 1991 al 31 marzo 1992.
   Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 18
novembre 1991;
    74)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 18 novembre 1991,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Enichem  agricoltura, con sede in Milano, sede e uffici di
Milano, per il periodo dal 1› aprile 1992 al 30 settembre 1992.
   Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con  decorrenza  1›
aprile 1992;
    75)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale  in  favore   dei   lavoratori   interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Enichem  agricoltura,  con sede in Milano e unita' di Gela
(Caltanissetta) e Ravenna, per il periodo dal 1› ottobre 1991  al  31
marzo 1992.
   Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1991 con decorrenza 1›
ottobre 1991;
    76)  in  attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992,
che ha approvato  il  programma  di  ristrutturazione  aziendale,  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale disposta con effetto dal 1› ottobre  1991,  in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a.  Enichem  agricoltura,  con sede in Milano e unita' di Gela
(Caltanissetta) e Ravenna, per il periodo dal 1› aprile  1991  al  30
settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 1›
aprile 1992;
    77) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione   salariale   in   favore  dei  lavoratori  interessati,
dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Istituti Donegani, con sede in Novara e unita' di Milano  e
Novara, per il periodo dal 16 dicembre 1991 al 31 marzo 1992.
   Istanza  aziendale presentata il 21 gennaio 1992 con decorrenza 16
dicembre 1991;
    78) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale disposta con effetto dal 16 dicembre 1991, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Istituti Donegani, con sede in Novara e unita'  di  Novara,
per il periodo dal 1› aprile 1992 al 30 settembre 1992.
   Istanza  aziendale  presentata il 15 maggio 1992 con decorrenza 1›
aprile 1992;
    79) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23  dicembre  1992,
che  ha  approvato  il  programma  di  ristrutturazione aziendale, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale disposta con effetto dal 16 dicembre 1991, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:
   S.p.a. Istituti Donegani, con sede in Novara e unita'  di  Novara,
per il periodo dal 1› ottobre 1992 al 31 gennaio 1993.
   Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 1›
ottobre 1992.