UNIVERSITA' DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 1 marzo 1993 

  Modificazione allo statuto dell'Universita'.
(GU n.67 del 22-3-1993)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982,
n. 162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
del 21 gennaio 1993;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Perugia,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  L'art. 180, quarto comma, titolo  XIII,  relativo  alla  scuola  di
specializzazione  in "anestesia e rianimazione", viene modificato con
l'aumento da quattro a  otto  del  numero  massimo  di  iscritti  per
ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.
  Il  presente  decreto  viene  inviato  per  la  pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Perugia, 1› marzo 1993
                                                    Il rettore: DOZZA