MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 gennaio 1993 

  Pagamento   delle   pensioni   a   favore  dei  titolari  residenti
all'estero.
(GU n.71 del 26-3-1993)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428;
  Vista la legge 3 marzo 1951, n. 193;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986,  n.
429;
  Visto  il  proprio  decreto in data 25 maggio 1989, registrato alla
Corte dei conti il 24 novembre 1989, registro n. 31, foglio n. 363;
  Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto del 25 maggio 1989  col
quale  si  dispone  che le pensioni a carico dello Stato e degli enti
convenzionati, a favore dei  beneficiari  residenti  all'estero  sono
corrisposte  a  trimestre  intero  maturato, con scadenza nell'ultimo
giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni  anno,
ed il pagamento puo' avere inizio dall'ultimo giorno feriale dei mesi
di scadenza;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  22  del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  429/1986,  le  procedure  per   il
pagamento  delle  pensioni a favore dei titolari residenti all'estero
devono essere stabilite con decreto del Ministro del tesoro;
  Considerato che e' opportuno nell'interesse pubblico  corrispondere
bimestralmente le pensioni pagabili all'estero;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ferma  restando la disciplina in atto per la procedura relativa
al  pagamento  delle  pensioni  a  favore  dei   titolari   residenti
all'estero, le pensioni a carico dello Stato, delle amministrazioni o
aziende autonome dello Stato e degli enti convenzionati, a favore dei
beneficiari  residenti  all'estero sono corrisposte a bimestre intero
maturato, con scadenza  nell'ultimo  giorno  dei  mesi  di  febbraio,
aprile,  giugno,  agosto,  ottobre  e  dicembre  di  ogni  anno ed il
pagamento puo' avere inizio dall'ultimo giorno feriale  dei  mesi  di
scadenza.
  2.  Il  pagamento  bimestrale  delle  pensioni  di  cui sopra avra'
effetto a decorrere dalla rata di agosto 1993.
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 15 gennaio 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1993
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 377