Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento della pretura di Bassano del Grappa.(GU n.73 del 29-3-1993)
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la nota del presidente della Corte di appello di Venezia n. 71/1PP in data 28 gennaio 1993, dalla quale risulta che la pretura di Bassano del Grappa non e' stata in grado di funzionare il giorno 15 gennaio 1993 a causa dello sgombero della zona ove ha sede detta pretura disposto con ordinanza del prefetto di Vicenza; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari; Decreta: In conseguenza del mancato funzionamento della pretura di Bassano del Grappa il giorno 15 gennaio 1993, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 marzo 1993 Il Ministro: CONSO