MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

COMUNICATO

            Provvedimenti concernenti le varieta' agrarie
(GU n.86 del 14-4-1993)

   Con  decreto  ministeriale n. 10311 del 31 dicembre 1992, e' stata
accertata  la  perdita,  per  l'"Associazione  marsicana   produttori
ortofrutticoli  -  A.M.P.O.",  con  sede  in Avezzano (L'Aquila), via
Nazario Sauro n. 114, dei requisiti previsti dalla  legge  27  luglio
1967,  n.  622,  e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 febbraio 1968.
   La predetta Associazione viene, pertanto, cancellata  dal  n.  135
dell'elenco    nazionale    delle   organizzazioni   dei   produttori
ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della citata legge e ad essa  viene
revocata la personalita' giuridica di diritto privato.
   Con decreto ministeriale n. 000849/A del 14 gennaio 1993, e' stata
accertata  la  perdita, per l'"Associazione produttori ortofrutticoli
Etruria", con sede in Perugia, via Campo Marte, 14/J,  dei  requisiti
previsti  dalla  legge  27  luglio  1967,  n.  622,  e  dal  relativo
regolamento di esecuzione emanato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 165 del 21 febbraio 1968.
   La  predetta  Associazione  viene,  pertanto, cancellata dal n. 88
dell'elenco   nazionale   delle   organizzazioni    dei    produttori
ortofrutticoli,  di cui all'art. 5 della citata legge e ad essa viene
revocata la personalita' giuridica di diritto privato.
   Con decreto ministeriale n. 000850/A del 14 gennaio 1993, e' stata
accertata la perdita,  per  l'"Associazione  produttori  agrumari  ed
ortofrutticoli - APAO", con sede in Siracusa, via Vanvitelli, 49, dei
requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo
regolamento  di  esecuzione  emanato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 165 del 21 febbraio 1968.
   La predetta Associazione viene, pertanto,  cancellata  dal  n.  96
dell'elenco    nazionale    delle   organizzazioni   dei   produttori
ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della citata legge e ad essa  viene
revocata la personalita' giuridica di diritto privato.