Modificazioni ed integrazioni alla delibera n. 6817 del 3 febbraio 1993, concernente la determinazione degli atti e dei documenti nonche' dei dati e delle notizie che gli emittenti titoli quotati al mercato ristretto devono trasmettere/comunicare periodicamente alla Consob.(GU n.91 del 20-4-1993)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la propria delibera n. 6817 del 3 febbraio 1993; Ritenuta l'opportunita' di apportare modificazioni ed integrazioni ad alcune disposizioni della predetta delibera; Delibera: Il primo capoverso della lettera C), esclusi i punti 1) e 2), e' cosi' sostituito: Nei verbali assembleari, per i quali sia previsto l'obbligo di invio alla Commissione, devono essere inseriti, ovvero allegati ai medesimi, come parte integrante, i seguenti dati e notizie: Il punto 2) della lettera D) e' cosi' sostituito: La dichiarazione da parte del presidente dell'assemblea in ordine all'eventuale esistenza di accordi tra gli azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o il trasferimento delle stesse e, in caso di dichiarazione di esistenza, la specificazione del nominativo degli azionisti aderenti all'accordo e la percentuale di partecipazione sindacata o aggregata da ciascuno posseduta. Il primo capoverso della lettera F) e' cosi' sostituito: Nelle ipotesi di cui agli articoli 2420-bis, quarto comma, e 2444, primo comma, del codice civile, deve essere comunicato alla Consob, nello stesso giorno in cui l'attestazione dell'esecuzione dell'aumento di capitale e' stata depositata presso la cancelleria del tribunale, la data del deposito, l'ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in cui e' suddiviso. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Milano, 7 aprile 1993 Il presidente: BERLANDA