Controlli sugli scambi intracomunitari di prodotti del settore lattiero caseario provenienti dall'intervento o che usufruiscono di aiuti e sono vincolati a destinazioni od utilizzazioni particolari.(GU n.92 del 21-4-1993)
Vigente al: 21-4-1993
Agli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano All'Ispettorato centrale repressioni frodi Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane - Direzione centrale dei servizi doganali All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti Alla Confagricoltura Alla Confederazione coltivatori italiani All'Assolatte All'Assocaseari Alla Fiamclaf All'ANCLI All'AIDI All'ASSALZOO Alla Federazione nazionale cooper- ative agricole ed agroalimentari - Settore lattiero Alla CONALC PREMESSA Nel quadro della realizzazione del mercato unico, che comporta la soppressione dei controlli doganali per gli scambi intracomunitari, il regolamento CEE n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, ha apportato importanti innovazioni nelle procedure riguardanti i prodotti agricoli provenienti dall'intervento, ai quali sia riservata una destinazione o una utilizzazione vincolata. Le disposizioni del predetto regolamento sono altresi' applicabili, ove richiamate dalle specifiche normative concernenti particolari prodotti agricoli, anche nelle ipotesi in cui i prodotti medesimi, beneficiando di un aiuto comunitario, siano vincolati ad una destinazione o ad una utilizzazione particolari. Con la presente circolare vengono fornite le necessarie indicazioni per la corretta applicazione delle nuove disposizioni comunitarie, per i prodotti del settore lattiero caseario. L'AIMA, gli organi di controllo e le imprese interessate dovranno attenersi, nell'effettuazione delle procedure riguardanti gli scambi intracomunitari di prodotti lattiero caseari a destinazione od utilizzazione vincolata, alle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3002/92 e nel regolamento CEE n. 3566/92 della Commissione, dell'8 dicembre 1992, con le modalita' indicate nella presente circolare. Tali disposizioni dovranno pertanto essere applicate, nel settore del latte, ai prodotti assoggettati a controlli in virtu' dei regolamenti CEE n. 1624/76, 3143/85, 570/88, 429/90, 3378/91 nonche' al burro venduto dagli organismi di intervento ai sensi dell'art. 4- bis del regolamento CEE n. 2315/76 destinato ad essere utilizzato nel quadro del regolamento CEE n. 2191/81 e al latte scremato in polvere venduto dagli organismi di intervento ai sensi del regolamento CEE n. 3398/91 destinato ad essere utilizzato nell'ambito del regolamento CEE n. 1725/79. Titolo I INNOVAZIONI PROCEDURALI E COMPETENZE In presenza di scambi intracomunitari di prodotti a destinazione od utilizzazione vincolata deve essere redatto il modello T 5, la cui emanazione non compete piu' agli uffici doganali, a partire dal 1 luglio 1993. Dalla predetta data il modello T 5 deve essere rilasciato: 1) dall'organismo di intervento (o dall'autorita' o dal detentore all'uopo designati), nel caso di spedizione dei prodotti di intervento destinati ad essere spediti tal quali; 2) dall'organo di controllo competente nel caso di spedizione di prodotti che hanno subito una trasformazione nello Stato membro speditore. Restano inalterate le competenze delle dogane per gli scambi con i Paesi terzi. Il modello T 5, da emettere conformemente alle prescrizioni del regolamento CEE n. 3002/92 e del regolamento CEE n. 3566/92 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 5, parte prima, del 18 gennaio 1993), scorta la merce fino alla sua destinazione e deve essere consegnato dall'interessato, o da un suo rappresentante, all'autorita' di controllo competente dello Stato membro di utilizzazione o destinazione senza alcun transito in dogana. L'organismo di controllo, espletati gli accertamenti richiesti, secondo le procedure prescritte dalla normativa comunitaria e dalla vigente normativa nazionale di applicazione dei regolamenti citati al titolo II, restituisce il modello T 5 all'organismo indicato nella casella B dello stesso conservando copia autenticata del modello T 5. Una copia autenticata e' rilasciata anche all'impresa interessata. Nelle contabilita' specifiche, tenute ai sensi dei vari regolamenti e, ove necessario, nelle relative comunicazioni si dovra' fare riferimento al documento T 5. Titolo II CAMPO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI PER L'ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI La nuova normativa comunitaria non comporta innovazioni in merito alle procedure di controllo prescritte dalle regolamentazioni riguardanti i singoli prodotti, intese ad assicurare che si realizzi la destinazione od utilizzazione vincolata concernente i prodotti medesimi. Pertanto, in particolare, fermo restando quanto indicato al precedente titolo I in merito alle procedure amministrative, dovranno continuare ad essere svolti i controlli previsti: dal decreto ministeriale 25 maggio 1992 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 del 6 giugno 1992, che detta prescrizioni di applicazione del regolamento CEE n. 570/88; dal decreto ministeriale 16 aprile 1997 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 13 maggio 1987, che detta prescrizioni di applicazione del regolamento CEE n. 3143/85; dalla circolare MAF del 9 ottobre 1992, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 20 ottobre 1992, che detta prescrizioni di applicazione del regolamento CEE n. 429/90; dalla comunicazione AIMA n. 15 del 3 gennaio 1992 per quanto concerne il regolamento CEE n. 3378/91; dal decreto ministeriale 20 agosto 1984 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 17 settembre 1984, che detta prescrizioni di applicazione del regolamento CEE n. 1725/79, in caso di latte scremato in polvere spedito ai sensi dei regolamenti CEE numeri 1624/76 o 3398/91; dal decreto ministeriale 9 ottobre 1981 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 16 ottobre 1981, che detta prescrizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2191/81 per il burro venduto dagli organismi di intervento ai sensi dell'art. 4- bis del regolamento CEE n. 2315/76. Titolo III DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI SCAMBI DI LATTE SCREMATO IN POLVERE Per quanto concerne il latte scremato in polvere da utilizzare conformemente al regolamento CEE n. 1725/79 la cauzione prevista all'art. 2, paragrafo 1), lettera C), del regolamento CEE n. 1624/76 deve essere costituita presso gli organi regionali di controllo o uffici all'uopo designati dalle regioni. L'organo di controllo invia l'originale del documento T 5 all'organismo indicato nella casella B di tale documento solo dopo che la cauzione di cui sopra risulta costituita ed il latte scremato in polvere e' assoggettato a controllo. Per lo svincolo di detta cauzione devono, per contro, essere espletati tutti i controlli sulla incorporazione o denaturazione previsti dal citato decreto ministeriale 20 agosto 1984. Tutti gli esiti dei controlli e la relativa documentazione devono essere inviati all'AIMA. In caso di applicazione del regolamento CEE n. 3398/91 la cauzione di destinazione prevista all'art. 8, par. 2, secondo comma, e' costituita presso l'AIMA. L'organo di controllo, espletati tutti gli accertamenti previsti dal decreto ministeriale 20 agosto 1984 e verificato che il latte scremato in polvere sia stato trasformato in alimenti composti di cui al regolamento CEE n. 1725/79 entro i termini stabiliti all'art. 3 del regolamento CEE n. 3398/91, invia l'originale del documento T 5 all'organismo indicato nella casella B di tale documento. Nella contabilita' tenuta ai sensi del decreto ministeriale 20 agosto 1984 e nella relativa documentazione commerciale deve risultare che il prodotto e' stato acquistato ai sensi del regolamento CEE n. 3398/91. Titolo IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 4- BIS DEL REGOLAMENTO CEE N. 2315/76 Con il regolamento CEE n. 3774/92 e' stata introdotta la possibilita' di acquistare ai sensi dell'art. 4- bis del regolamento CEE n. 2315/76, burro di intervento a prezzo ridotto da utilizzare in uno Stato membro diverso da quello ove ha sede l'organismo di intervento venditore conformemente al regolamento CEE n. 2191/81 che prevede la concessione di un aiuto per il burro destinato a collettivita' senza scopo di lucro. La cauzione di cui all'art. 4- bis del regolamento CEE n. 2315/76 deve essere costituita presso l'AIMA. In caso di burro proveniente da altri Paesi membri il documento T 5 e' consegnato all'organo regionale di controllo che, verificatane la regolare destinazione secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 9 ottobre 1981, procede conformemente al titolo I della presente oltre ad espletare tutte le altre formalita' previste dal decreto ministeriale 9 ottobre 1981. Titolo V DISPOSIZIONI FINALI Le prescrizioni della presente circolare sono immediatamente applicabili al burro venduto e spedito dall'Italia o in Italia ai sensi dell'art. 4- bis del regolamento CEE n. 2315/76 e del regolamento CEE n. 3378/91. Le restanti prescrizioni della presente circolare si applicano a partire dal 1 luglio 1993. Il Ministro: DIANA