Modificazione al decreto ministeriale 27 giugno 1992 recante le modalita' di presentazione dell'istanza e degli elementi documentali e informativi per il rilascio dell'autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento.(GU n.95 del 24-4-1993)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 1, comma 5, lettera c), della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 1992,n. 83, relativo al requisito di professionalita' della maggioranza degli amministratori, amministratori delegati, direttori generali, amministratori e dirigenti muniti di rappresentanza delle societa' di gestione; Visto il proprio decreto del 27 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 9 luglio 1992 disciplinante le modalita' di presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento; Visto il proprio decreto del 26 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1991, modificato ed integrato dal decreto del 18 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, recante - tra l'altro - i criteri per la determinazione dei requisiti di professionalita' degli amministratori delle societa' di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare; Decreta: Art. 1. L'art. 3, comma 1, punto 4), sub 1), del decreto del Ministro del tesoro del 27 giugno 1992 e' modificato come segue: " b1) una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della societa' di gestione attestante il patrimonio della societa', quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, ed il valore complessivo netto dei fondi gestiti alla data degli ultimi rendiconti approvati nonche' dei patrimoni delle SICAV gestiti, quali risultano dagli ultimi bilanci approvati. Ove si tratti di societa' di gestione di nuova costituzione, e' sufficiente - al fine dell'attestazione del patrimonio - la dichiarazione di cui al precedente punto sub 2)". Roma, 13 aprile 1993 Il Ministro: BARUCCI