MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 aprile 1993 

  Abilitazione  ad  alcuni  enti  creditizi  ad  assentire  il  piano
economico-finanziario  previsto  dall'art.  46,  comma 2, del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,   diretto   ad   accertare
l'equilibrio dell'investimento e della connessa gestione.
(GU n.95 del 24-4-1993)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,
che  al  primo  comma  autorizza  le  amministrazioni  provinciali, i
comuni, i loro consorzi, le aziende speciali e le  comunita'  montane
ad  assumere  mutui  anche  se  assistiti da contributi dello Stato o
delle regioni per  il  finanziamento  di  opere  pubbliche  destinate
all'esercizio di servizi pubblici;
  Visto il secondo comma del predetto art. 46 il quale dispone che il
piano  finanziario  previsto  dall'art.  4  del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni,  nella  legge  26  aprile
1989, n. 155, deve essere integrato con un ulteriore piano economico-
finanziario  diretto  ad accertare l'equilibrio economico-finanziario
dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione  agli
introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe;
  Visto  il  terzo  comma del citato art. 46, il quale dispone che il
piano economico-finanziario di  cui  al  secondo  comma  deve  essere
preventivamente  assentito da un istituto di credito mobiliare scelto
tra gli istituti  indicati  con  decreto  emanato  dal  Ministro  del
tesoro;
  Considerato che occorre provvedere in merito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono abilitati ad assentire il piano economico-finanziario previsto
dall'art.  46,  comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, gli enti creditizi di seguito indicati:
    A) Banca nazionale del lavoro S.p.a.,  Banco  di  Napoli  S.p.a.,
Istituto  bancario  San  Paolo  di Torino S.p.a., Monte dei Paschi di
Siena, Banca commerciale  italiana  S.p.a.,  Banca  di  Roma  S.p.a.,
Credito  italiano  S.p.a.,  Banco  di Sicilia S.p.a., Banca nazionale
dell'agricoltura S.p.a., Banca  toscana  S.p.a.,  Banca  popolare  di
Milano,  Banca  popolare  di  Novara, Banco di Sardegna S.p.a., Banco
Ambrosiano Veneto S.p.a., Banca d'America e  d'Italia  S.p.a.,  Banca
provinciale  lombarda S.p.a., Banco lariano S.p.a., Credito romagnolo
S.p.a., Banca popolare di Bergamo.
    B) Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a.,  Cassa  di
risparmio  di Torino S.p.a., Sicilcassa S.p.a., Cassa di risparmio di
Calabria e Lucania S.p.a., Cassa  di  risparmio  di  Firenze  S.p.a.,
Banca  Carige  S.p.a., Cassa di risparmio di Genova e Imperia S.p.a.,
Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a., Cassa di  risparmio  di
Verona, Vicenza, Belluno e Ancona S.p.a.
    C)  I.M.I.  S.p.a., Crediop S.p.a., Mediobanca S.p.a., Interbanca
S.p.a., Efibanca S.p.a., Centrobanca S.p.a.,  Isveimer,  Cis  S.p.a.,
Irfis S.p.a.
    D) Gli altri enti creditizi nei quali, a seguito di operazioni di
ristrutturazione  effettuate  ai  sensi della legge 30 luglio 1990 n.
218, siano confluiti istituti specializzati ad operare nel campo  del
credito alle opere pubbliche.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 aprile 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI