MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

COMUNICATO

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
   origine  dei vini sulla domanda di riconoscimento del disciplinare
   di produzione del vino a denominazione di  origine  controllata  e
   garantita "Asti Spumante" o "Asti" e "Moscato d'Asti".
(GU n.100 del 30-4-1993)

   Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei  vini,  istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda  intesa
ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione del vino
a  denominazione di origine controllata e garantita "Asti spumante" o
"Asti" e "Moscato d'Asti", gia' riconosciuta  come  denominazione  di
origine  controllata  con  decreto  del Presidente della Repubblica 9
luglio 1967 (Gazzetta Ufficiale  n.  199  del  9  settembre  1967)  e
successivamente   modificata   con   decreto   del  Presidente  della
Repubblica 14 giugno 1969 - Gazzetta Ufficiale n. 201  del  7  agosto
1969;  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 gennaio 1970 -
Gazzetta Ufficiale n. 38 del 12 febbraio 1970; decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1972 - Gazzetta Ufficiale  n.  192  del  25
luglio 1972; decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1973 -
Gazzetta  Ufficiale n. 155 del 18 giugno 1973; decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 1977 - Gazzetta Ufficiale n. 20  del  20
gennaio  1978; decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978
- Gazzetta Ufficiale n. 288 del 14 ottobre 1978; decreto ministeriale
1› febbraio 1979 - Gazzetta Ufficiale n. 55  del  24  febbraio  1979;
decreto  del  Presidente  della Repubblica 19 gennaio 1983 - Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1983 e decreto  del  Presidente  della
Repubblica  4  agosto  1986,  ha  espresso  parere  favorevole al suo
accoglimento,  proponendo  -  ai  fini  dell'emanazione  del  decreto
Presidenziale  di  cui  all'art.  4  del decreto del Presidente della
Repubblica n. 930 sopra citato - il testo modificato del disciplinare
di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.
   Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta  proposta  di
riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate
dagli  interessati  al  Ministero  dell'agricoltura e delle foreste -
Direzione generale della produzione agricola -  Divisione  VI,  entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   Proposta di riconoscimento del vino a denominazione di origine
 controllata e garantita "Asti Spumante" o "Asti" e "Moscato d'Asti
                               Art. 1.
   La  denominazione  di  origine  controllata  e garantita "Asti" e'
riservata ai vini che  rispondono  alle  condizioni  e  ai  requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
   La  denominazione  "Asti"  senza altra indicazione o seguita dalla
specificazione "spumante" (Asti o Asti spumante) e' riservata al vino
spumante  che  risponde   ai   requisiti   stabiliti   nel   presente
disciplinare.
   La   denominazione   "Asti"   obbligatoriamente   preceduta  dalla
specificazione Moscato (Moscato d'Asti) e' riservata al  vino  bianco
non  spumante  che  risponde  ai  requisiti  stabiliti  nel  presente
disciplinare.
                               Art. 2.
   I vini designati con le denominazioni di cui ai  punti  precedenti
devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti  composti
esclusivamente dal vitigno Moscato bianco.
                               Art. 3.
   La  zona  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita di cui all'art. 1 e' delimitata come segue:
   Provincia di Asti:
    interi territori dei comuni  di  Bubbio,  Calamandrana,  Calosso,
Canelli,  Cassinasco,  Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto
Molina,  Castelnuovo  Belbo,  Castel  Rocchero,  Cessole,   Coazzolo,
Costigliole   d'Asti,   Fontanile,   Incisa   Scapaccino,   Loazzolo,
Maranzana,   Mombaruzzo,   Monastero   Bormida,   Montabone,    Nizza
Monferrato, Quaranti, San Marzano, Moasca, Sessame, Vesime, Rocchetta
Palafea e San Giorgio Scarampi.
   Provincia di Cuneo:
    interi territori dei comuni di Camo, Castiglione Tinella, Cossano
Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, S.
Stefano  Belbo,  S. Vittoria d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella, Castino,
Perletto e le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del  comune  di
Alba.
   Provincia di Alessandria:
    interi  territori  dei  comuni  di  Acqui Terme, Alice Bel Colle,
Bistagno, Cassine, Grognardo, Ricaldone, Strevi, Terzo e Visone.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei  vini  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  e
Garantita di cui all'art. 2 devono essere quelle  tradizionali  della
zona  e comunque unicamente atte a conferire alle uve, al mosto ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
   Sono pertanto  da  considerare  idonei,  ai  fini  dell'iscrizione
nell'albo  di  cui  all'art.  10  della legge n. 164/92, unicamente i
vigneti  ubicati  su  dossi  collinari  soleggiati,   preferibilmente
calcarei,  o calcareo-argillosi, con l'esclusione dei vigneti ubicati
su terreni di fondo valle  o  su  terreni  pianeggianti,  leggeri  od
umidi.
   Il   sistema   di   impianto,   le   forme   di   allevamento  (in
controspalliera) e i sistemi di  potatura  (corti  lunghi  e  misti),
devono  essere  quelli  generalmente  usati  e  comunque  atti  a non
modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La  resa  massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in   coltura
specializzata  per  la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita di cui all'art. 1 non deve essere superiore a
q.li 100 (max 75 hl di vino/ha).
   A detto limita, anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
produzione  dovra'  essere  riportata  attraverso un'accurata cernita
delle uve, purche' quella globale del vigneto non superi del  20%  il
limite medesimo.
   I  vigneti  di  nuova iscrizione all'albo od oggetto di reimpianto
dovranno essere composti da un numero di ceppi ad  ettaro,  calcolati
sul sesto di impianto, non inferiore a quattromila.
   La  Regione Piemonte, con proprio decreto, puo' modificare di anno
in anno, prima della vendemmia, limiti massimi  di  produzione  delle
uve  per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita di cui all'art. 1 inferiore a quello  fissato
dal  presente  disciplinare,  ai sensi della legge n. 164/92, dandone
comunicazione  immediata  al  Ministero  dell'agricoltura   e   delle
foreste.
   La  resa  massima  di  uva  in  vino  per la produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita di  cui  all'art.  1
non deve essere inferiore al 75%.
   Eventuali eccedenze non avranno diritto alla D.O.C.G.
                               Art. 5.
   Le operazioni di ammostamento delle uve per la produzione dei vini
a  denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 2
devono   essere   effettuate   nell'ambito    della    circoscrizione
territoriale delle province di Alessandria, Asti e Cuneo.
   Le uve devono assicurare, anche attraverso una preventiva cernita,
una  gradazione  alcoolica  complessiva minima naturale di gradi 10,5
per l'Asti o Asti Spumante e di gradi 11 per il Moscato d'Asti.
   Tuttavia, nelle  annate  con  condizioni  climatiche  sfavorevoli,
saranno  considerate  idonee  anche le uve che assicurino al vino una
gradazione alcoolica complessiva minima naturale di almeno gradi  9,5
per l'Asti o Asti Spumante e di gradi 10 per il Moscato d'Asti.
   La regione Piemonte e' delegata ad accertare la sussistenza per le
zone  delimitate  dall'art.  3,  delle condizioni di annata climatica
sfavorevoli ed ad autorizzare, entro il 15 settembre di  ogni  annata
considerata  tale,  quanto  disposto nel precedente comma. La regione
Piemonte  inoltre  di  anno  in  anno,  su  richiesta  del  Consorzio
volontario  di  tutela o del consiglio interprofessionale di cui agli
articoli 19 e 20 della legge n. 164/92, puo'  stabilire  prima  della
vendemmia  il  livello  di  acidita',  il  profilo  ed  il  contenuto
aromatico minimi delle uve al fine di garantire la tipicita' dei vini
di cui all'art. 2.
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  locali,
leali e costanti, tra cui in particolare:
    cernita  delle  uve  quando necessario, eventuale diraspatura dei
grappoli e loro  normale  pressatura,  formazione  in  vasche,  della
cosiddetta coperta ed aggiunta al mosto di coagulanti e chiarificanti
nelle  dosi  consuetudinarie  e  comunque  nei  limiti previsti dalle
leggi: conseguente decantazione del mosto seguita  da  filtrazioni  o
centrifugazioni  dello  stesso;  conservazione  del  mosto o del vino
dolce, mediante filtrazioni, centrifugazioni,  refrigerazioni,  anche
conseguenti  a  fermentazioni atte ad ottenere il giusto rapporto tra
alcool effettivo e zuccheri residui sino al momento  della  presa  di
spuma    per   l'Asti   o   Asti   Spumante   e   fino   al   momento
dell'imbottigliamento per il Moscato d'Asti.
   Per  la  conservazione  e'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi
antifermentativo  anche se consentito dalle vigenti norme nazionali e
comunitarie.
                               Art. 6.
   L'aumento della gradazione alcoolica naturale  del  mosto  o  vino
destinato  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata  e  garantita  "Moscato  d'Asti",  autorizzato  nei  casi
previsti   dal   terzo   comma  dell'art.  5,  deve  essere  ottenuto
esclusivamente mediante aggiunta di mosto concentrato di uve  moscato
bianco prodotto in Piemonte, o di mosto concentrato rettificato e non
puo' in ogni caso, essere superiore a gradi 1,5.
                               Art. 7.
   La   partita  (cuve'e)  destinata  alla  spumantizzazione  per  la
produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata   e
garantita  "Asti"  o  "Asti  Spumante",  da effettuarsi con il metodo
della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, deve essere
ottenuta da mosti  aventi  le  caratteristiche  di  cui  al  presente
disciplinare.
   Qualora,  nel  caso  di  annate accertate, ai sensi del precedente
articolo 5 come climaticamente sfavorevoli ed in  presenza  di  mosti
aventi una gradazione minima naturale inferiore a gradi 10,5 e sino a
gradi  9,5,  e'  consentito  l'arricchimento ai sensi della normativa
comunitaria e nazionale vigente.
   Tale arricchimento, in ogni caso, non puo' essere superiore a  1,5
gradi alcoolici.
   Il  processo di lavorazione per la presa di spuma, comprendente il
periodo di affinamento, non puo' avere una durata  inferiore  a  mesi
uno.
   Le  operazioni  di presa di spuma e di stabilizzazione, nonche' le
operazioni di imbottigliamento e  di  confezionamento  devono  essere
effettuate nel territorio delle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo
e  nella  frazione  Pessione  del  comune  di  Chieri (Torino). E' in
facolta' del Ministro per l'agricoltura e le  foreste  di  consentire
che  le  suddette  operazioni  di  preparazione  siano  effettuate in
stabilimenti situati nel  territorio  delle  provincie  di  Milano  o
Torino,  a  condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate
producano da almeno 10 anni prima della entrata in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica 12  luglio  1963,  n.  930,  "Moscato
d'Asti" o "Asti Spumante" o "Asti".
                               Art. 8.
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Moscato d'Asti" all'atto dell'immissione al consumo deve  rispondere
alle seguenti caratteristiche:
    limpidezza: brillante;
    colore: paglierino, giallo piu' o meno intenso;
    odore: aroma caratteristico e fragrante di moscato;
    sapore:  dolce,  aromatico,  caratteristico  di moscato; talvolta
vivace o frizzante;
    gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11 di cui  svolti:
almeno gradi 5,5 e non piu' di 6,5;
    acidita' totale: minimo 5 per mille.
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Moscato d'Asti" deve  essere  immesso  al  consumo  nelle  bottiglie
corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie e
chiuso   con  tappo  in  sughero  marchiato  indelebilmente  "Moscato
d'Asti".
   E' vietato l'uso del tappo a fungo e della gabbietta. E'  altresi'
vietata  la gassificazione artificiale parziale o totale e l'aggiunta
di qualsiasi antifermentativo anche se consentito dalle vigenti norme
nazionali e comunitarie.
   Le operazioni di elaborazione  e  di  stabilizzazione  nonche'  le
operazioni   di  imbottigliamento  e  confezionamento  devono  essere
effettuate nel territorio delle  provincie  di  Alessandria,  Asti  e
Cuneo  e nella frazione di Pessione nel comune di Chieri (Torino). E'
in facolta' del Ministro per l'agricoltura e le foreste di consentire
che le  suddette  operazioni  di  preparazione  siano  effettuate  in
stabilimenti  situati  nel  territorio  delle  provincie  di Milano o
Torino, a condizione che in detti stabilimenti le  ditte  interessate
producano da almeno 10 anni prima della entrata in vigore del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  12  luglio 1963, n. 930, "Moscato
d'Asti" o "Asti Spumante" o "Asti".
   Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Asti o
Asti Spumante", all'atto dell'immissione al consumo, deve  rispondere
alle seguenti caratteristiche:
    spuma: fine, persistente;
    limpidezza: brillante;
    colore: giallo paglierino o giallo dorato assai tenue;
    odore: aroma caratteristico di moscato, spiccato e delicato;
    sapore: aromatico, caratteristico di moscato, delicatamente dolce
ed equilibrato;
    gradazione  alcoolica  minima  complessiva:  gradi  12 con alcool
svolto minimo gradi 7 e massimo gradi 9,5;
    zuccheri riduttori (dopo inversione):  minimo  70  e  massimo  95
grammi per litro;
    acidita' totale: minimo 5 per mille;
    estratto secco netto: minimo g 17 per litro.
   Nella  preparazione  dell'"Asti  o  Asti  Spumante"  e' vietata la
gassificazione artificiale sia totale che parziale.
   Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Asti o
Asti Spumante" confezionato nel  caratteristico  abbigliamento  dello
spumante,   deve   essere   immesso   al  commercio  nelle  bottiglie
corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie e
con tradizionale tappo di sughero a  fungo  marchiato  indelebilmente
"Asti o Asti Spumante" nella parte che resta esterna alla bottiglia.
   Quando si tratti di bottiglia con contenuto nominale non superiore
a cl 20 ammesso un altro dispositivo di chiusura adeguato.
   E'  in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su
richiesta  specifica  del  Consorzio  volontario  di  tutela  o   del
consiglio interprofessionale di cui agli articoli 19 e 20 della legge
n.  164/92 qualora cio' sia richiesto da esigenze dei mercati esteri,
consentire lievi varianti ai parametri di cui ai commi precedenti.
   Per  la  conservazione  e'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi
antifermentativo  anche se consentito delle vigenti norme nazionali e
comunitarie.
                               Art. 9.
   E' consentito che il vino a denominazione di origine controllata e
garantita "Moscato d'Asti", designato  come  tale  al  momento  della
rivendicazione  annuale  della  denominazione, possa essere designato
entro  il  30  giugno   successivo   e   qualora   corrisponda   alle
caratteristiche   previste   dal   presente   disciplinare,   con  la
denominazione di origine  controllata  e  garantita  "Asti"  o  "Asti
Spumante". E' vietata l'operazione inversa.
                              Art. 10.
   La  regione  Piemonte,  sentite  le  organizzazioni  di  categorie
interessate, puo' stabilire, con opportune metodologie, ivi  compresa
la  pesatura  delle  uve, controlli sia quantitativi che qualitativi,
delle  uve  anche  in  vigneto,  dei  mosti  e  dei  vini  sfusi   od
imbottigliati   atti  a  fregiarsi  delle  denominazioni  di  origine
controllata e garantita di cui all'art. 1.
                              Art. 11.
   Alle  denominazioni  di  origine  controllata  e  garantita di cui
all'art.  1  del  presente  disciplinare  e'  vietata  l'aggiunta  di
qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi "Superiore", "Ex-
tra",   "Fine",  "Selezionato",  "Gran"  e  similari.  E'  consentita
l'indicazione dell'annata di produzione  per  l'Asti  Spumante  e  il
Moscato d'Asti.
   Per  la  denominazione di origine controllata e garantita "Asti" o
"Asti Spumante" e' altresi' vietato l'uso di indicazioni  geografiche
che facciano riferimento a comuni, frazioni, zone o sottozone e vigne
comprese nella zona di produzione di cui all'art. 3.
   Per  la  denominazione di origine controllata e garantita "Moscato
d'Asti" e' invece consentito l'uso delle indicazioni  geografiche  di
cui  al  comma  precedente purche' le uve provengano totalmente dalle
corrispondenti aree geografiche. Tali  frazioni,  zone,  sottozone  e
vigne, devono essere individuate e delimitate ai sensi della legge n.
164/92.
   E' inoltre consentito, per la denominazione di origine controllata
e  garantita  di  cui  all'art.  2  l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non  aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
                              Art. 12.
   In  ottemperanza  al  punto 1 dell'art. 13 della legge n. 164/92 i
vini  di  cui  all'art.  2  per  l'utilizzazione   delle   rispettive
denominazioni  di  origine  controllate  e  garantite devono superare
l'esame chimico-fisico ed organolettico da effettuarsi, su  richiesta
degli interessati, presso le C.C.I.A.A. competenti per territorio.
   Per  l'esame  chimico-fisico e organolettico le C.C.I.A.A. possono
avvalersi di altre istituzioni, enti o consorzi volontari  di  tutela
che dispongano delle necessarie attrezzature, all'uopo autorizzate.
   L'esame   organolettico   deve   essere   effettuato  da  apposite
Commissioni costituite ai sensi del punto 3 dell'art. 13 della  legge
n.  164/92,  che  opereranno  secondo le norme all'uopo impartita dal
M.A.F.
   L'esame organolettico deve essere  ripetuto,  anche  ai  fini  del
rilascio  del  contrassegno  di  Stato di cui al punto 3 dell'art. 23
della  legge  n.  164/92  partita   per   partita   nella   fase   di
imbottigliamento.
   Ai  fini  dell'applicazione  del  comma precedente, per partita si
intende il quantitativo omogeneo di vino sciolto,  ben  individuabile
in  vasi  vinari  separati,  dichiarato  dall'interessato  pronto per
l'imbottigliamento.
                              Art. 13.
   Chiunque produce, vende, pone in vendita o  comunque  distribuisce
per  il  consumo  con  le  denominazioni  di  origine  controllate  e
garantite "Asti" o "Asti Spumante" e  "Moscato  d'Asti"  "prodotti  a
monte  dei  vini"  e  vini  che  non rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal  presente  disciplinare  di  produzione  "ivi
compresi  quelli  di  natura contabile comprovanti l'origine previsti
dalla vigente  normativa  per  la  commercializzazione  degli  stessi
prodotti", e' punito a norma dell'art. 28 della legge n. 164/92.