Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Asti Spumante" o "Asti" e "Moscato d'Asti".(GU n.100 del 30-4-1993)
Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Asti spumante" o "Asti" e "Moscato d'Asti", gia' riconosciuta come denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 (Gazzetta Ufficiale n. 199 del 9 settembre 1967) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1969 - Gazzetta Ufficiale n. 201 del 7 agosto 1969; decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1970 - Gazzetta Ufficiale n. 38 del 12 febbraio 1970; decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972 - Gazzetta Ufficiale n. 192 del 25 luglio 1972; decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1973 - Gazzetta Ufficiale n. 155 del 18 giugno 1973; decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1977 - Gazzetta Ufficiale n. 20 del 20 gennaio 1978; decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978 - Gazzetta Ufficiale n. 288 del 14 ottobre 1978; decreto ministeriale 1 febbraio 1979 - Gazzetta Ufficiale n. 55 del 24 febbraio 1979; decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1983 - Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1983 e decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo - ai fini dell'emanazione del decreto Presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopra citato - il testo modificato del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Proposta di riconoscimento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Asti Spumante" o "Asti" e "Moscato d'Asti Art. 1. La denominazione di origine controllata e garantita "Asti" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. La denominazione "Asti" senza altra indicazione o seguita dalla specificazione "spumante" (Asti o Asti spumante) e' riservata al vino spumante che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare. La denominazione "Asti" obbligatoriamente preceduta dalla specificazione Moscato (Moscato d'Asti) e' riservata al vino bianco non spumante che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare. Art. 2. I vini designati con le denominazioni di cui ai punti precedenti devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti esclusivamente dal vitigno Moscato bianco. Art. 3. La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 e' delimitata come segue: Provincia di Asti: interi territori dei comuni di Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Quaranti, San Marzano, Moasca, Sessame, Vesime, Rocchetta Palafea e San Giorgio Scarampi. Provincia di Cuneo: interi territori dei comuni di Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Vittoria d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella, Castino, Perletto e le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del comune di Alba. Provincia di Alessandria: interi territori dei comuni di Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine, Grognardo, Ricaldone, Strevi, Terzo e Visone. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 della legge n. 164/92, unicamente i vigneti ubicati su dossi collinari soleggiati, preferibilmente calcarei, o calcareo-argillosi, con l'esclusione dei vigneti ubicati su terreni di fondo valle o su terreni pianeggianti, leggeri od umidi. Il sistema di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) e i sistemi di potatura (corti lunghi e misti), devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 100 (max 75 hl di vino/ha). A detto limita, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. I vigneti di nuova iscrizione all'albo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a quattromila. La Regione Piemonte, con proprio decreto, puo' modificare di anno in anno, prima della vendemmia, limiti massimi di produzione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, ai sensi della legge n. 164/92, dandone comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La resa massima di uva in vino per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 non deve essere inferiore al 75%. Eventuali eccedenze non avranno diritto alla D.O.C.G. Art. 5. Le operazioni di ammostamento delle uve per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 2 devono essere effettuate nell'ambito della circoscrizione territoriale delle province di Alessandria, Asti e Cuneo. Le uve devono assicurare, anche attraverso una preventiva cernita, una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5 per l'Asti o Asti Spumante e di gradi 11 per il Moscato d'Asti. Tuttavia, nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli, saranno considerate idonee anche le uve che assicurino al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di almeno gradi 9,5 per l'Asti o Asti Spumante e di gradi 10 per il Moscato d'Asti. La regione Piemonte e' delegata ad accertare la sussistenza per le zone delimitate dall'art. 3, delle condizioni di annata climatica sfavorevoli ed ad autorizzare, entro il 15 settembre di ogni annata considerata tale, quanto disposto nel precedente comma. La regione Piemonte inoltre di anno in anno, su richiesta del Consorzio volontario di tutela o del consiglio interprofessionale di cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 164/92, puo' stabilire prima della vendemmia il livello di acidita', il profilo ed il contenuto aromatico minimi delle uve al fine di garantire la tipicita' dei vini di cui all'art. 2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui in particolare: cernita delle uve quando necessario, eventuale diraspatura dei grappoli e loro normale pressatura, formazione in vasche, della cosiddetta coperta ed aggiunta al mosto di coagulanti e chiarificanti nelle dosi consuetudinarie e comunque nei limiti previsti dalle leggi: conseguente decantazione del mosto seguita da filtrazioni o centrifugazioni dello stesso; conservazione del mosto o del vino dolce, mediante filtrazioni, centrifugazioni, refrigerazioni, anche conseguenti a fermentazioni atte ad ottenere il giusto rapporto tra alcool effettivo e zuccheri residui sino al momento della presa di spuma per l'Asti o Asti Spumante e fino al momento dell'imbottigliamento per il Moscato d'Asti. Per la conservazione e' vietata l'aggiunta di qualsiasi antifermentativo anche se consentito dalle vigenti norme nazionali e comunitarie. Art. 6. L'aumento della gradazione alcoolica naturale del mosto o vino destinato alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Moscato d'Asti", autorizzato nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 5, deve essere ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di mosto concentrato di uve moscato bianco prodotto in Piemonte, o di mosto concentrato rettificato e non puo' in ogni caso, essere superiore a gradi 1,5. Art. 7. La partita (cuve'e) destinata alla spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Asti" o "Asti Spumante", da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, deve essere ottenuta da mosti aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare. Qualora, nel caso di annate accertate, ai sensi del precedente articolo 5 come climaticamente sfavorevoli ed in presenza di mosti aventi una gradazione minima naturale inferiore a gradi 10,5 e sino a gradi 9,5, e' consentito l'arricchimento ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente. Tale arricchimento, in ogni caso, non puo' essere superiore a 1,5 gradi alcoolici. Il processo di lavorazione per la presa di spuma, comprendente il periodo di affinamento, non puo' avere una durata inferiore a mesi uno. Le operazioni di presa di spuma e di stabilizzazione, nonche' le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento devono essere effettuate nel territorio delle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del comune di Chieri (Torino). E' in facolta' del Ministro per l'agricoltura e le foreste di consentire che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle provincie di Milano o Torino, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano da almeno 10 anni prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, "Moscato d'Asti" o "Asti Spumante" o "Asti". Art. 8. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Moscato d'Asti" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: limpidezza: brillante; colore: paglierino, giallo piu' o meno intenso; odore: aroma caratteristico e fragrante di moscato; sapore: dolce, aromatico, caratteristico di moscato; talvolta vivace o frizzante; gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11 di cui svolti: almeno gradi 5,5 e non piu' di 6,5; acidita' totale: minimo 5 per mille. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Moscato d'Asti" deve essere immesso al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie e chiuso con tappo in sughero marchiato indelebilmente "Moscato d'Asti". E' vietato l'uso del tappo a fungo e della gabbietta. E' altresi' vietata la gassificazione artificiale parziale o totale e l'aggiunta di qualsiasi antifermentativo anche se consentito dalle vigenti norme nazionali e comunitarie. Le operazioni di elaborazione e di stabilizzazione nonche' le operazioni di imbottigliamento e confezionamento devono essere effettuate nel territorio delle provincie di Alessandria, Asti e Cuneo e nella frazione di Pessione nel comune di Chieri (Torino). E' in facolta' del Ministro per l'agricoltura e le foreste di consentire che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle provincie di Milano o Torino, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano da almeno 10 anni prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, "Moscato d'Asti" o "Asti Spumante" o "Asti". Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Asti o Asti Spumante", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: spuma: fine, persistente; limpidezza: brillante; colore: giallo paglierino o giallo dorato assai tenue; odore: aroma caratteristico di moscato, spiccato e delicato; sapore: aromatico, caratteristico di moscato, delicatamente dolce ed equilibrato; gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12 con alcool svolto minimo gradi 7 e massimo gradi 9,5; zuccheri riduttori (dopo inversione): minimo 70 e massimo 95 grammi per litro; acidita' totale: minimo 5 per mille; estratto secco netto: minimo g 17 per litro. Nella preparazione dell'"Asti o Asti Spumante" e' vietata la gassificazione artificiale sia totale che parziale. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Asti o Asti Spumante" confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante, deve essere immesso al commercio nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie e con tradizionale tappo di sughero a fungo marchiato indelebilmente "Asti o Asti Spumante" nella parte che resta esterna alla bottiglia. Quando si tratti di bottiglia con contenuto nominale non superiore a cl 20 ammesso un altro dispositivo di chiusura adeguato. E' in facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta specifica del Consorzio volontario di tutela o del consiglio interprofessionale di cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 164/92 qualora cio' sia richiesto da esigenze dei mercati esteri, consentire lievi varianti ai parametri di cui ai commi precedenti. Per la conservazione e' vietata l'aggiunta di qualsiasi antifermentativo anche se consentito delle vigenti norme nazionali e comunitarie. Art. 9. E' consentito che il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Moscato d'Asti", designato come tale al momento della rivendicazione annuale della denominazione, possa essere designato entro il 30 giugno successivo e qualora corrisponda alle caratteristiche previste dal presente disciplinare, con la denominazione di origine controllata e garantita "Asti" o "Asti Spumante". E' vietata l'operazione inversa. Art. 10. La regione Piemonte, sentite le organizzazioni di categorie interessate, puo' stabilire, con opportune metodologie, ivi compresa la pesatura delle uve, controlli sia quantitativi che qualitativi, delle uve anche in vigneto, dei mosti e dei vini sfusi od imbottigliati atti a fregiarsi delle denominazioni di origine controllata e garantita di cui all'art. 1. Art. 11. Alle denominazioni di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 del presente disciplinare e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi "Superiore", "Ex- tra", "Fine", "Selezionato", "Gran" e similari. E' consentita l'indicazione dell'annata di produzione per l'Asti Spumante e il Moscato d'Asti. Per la denominazione di origine controllata e garantita "Asti" o "Asti Spumante" e' altresi' vietato l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, zone o sottozone e vigne comprese nella zona di produzione di cui all'art. 3. Per la denominazione di origine controllata e garantita "Moscato d'Asti" e' invece consentito l'uso delle indicazioni geografiche di cui al comma precedente purche' le uve provengano totalmente dalle corrispondenti aree geografiche. Tali frazioni, zone, sottozone e vigne, devono essere individuate e delimitate ai sensi della legge n. 164/92. E' inoltre consentito, per la denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 2 l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Art. 12. In ottemperanza al punto 1 dell'art. 13 della legge n. 164/92 i vini di cui all'art. 2 per l'utilizzazione delle rispettive denominazioni di origine controllate e garantite devono superare l'esame chimico-fisico ed organolettico da effettuarsi, su richiesta degli interessati, presso le C.C.I.A.A. competenti per territorio. Per l'esame chimico-fisico e organolettico le C.C.I.A.A. possono avvalersi di altre istituzioni, enti o consorzi volontari di tutela che dispongano delle necessarie attrezzature, all'uopo autorizzate. L'esame organolettico deve essere effettuato da apposite Commissioni costituite ai sensi del punto 3 dell'art. 13 della legge n. 164/92, che opereranno secondo le norme all'uopo impartita dal M.A.F. L'esame organolettico deve essere ripetuto, anche ai fini del rilascio del contrassegno di Stato di cui al punto 3 dell'art. 23 della legge n. 164/92 partita per partita nella fase di imbottigliamento. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, per partita si intende il quantitativo omogeneo di vino sciolto, ben individuabile in vasi vinari separati, dichiarato dall'interessato pronto per l'imbottigliamento. Art. 13. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con le denominazioni di origine controllate e garantite "Asti" o "Asti Spumante" e "Moscato d'Asti" "prodotti a monte dei vini" e vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione "ivi compresi quelli di natura contabile comprovanti l'origine previsti dalla vigente normativa per la commercializzazione degli stessi prodotti", e' punito a norma dell'art. 28 della legge n. 164/92.