COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 7 aprile 1993 

  Criteri per la predisposizione dei programmi da  parte  di  aziende
partecipate  GEPI ai sensi dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n.
223, per consentire la realizzazione delle migliori condizioni per la
riorganizzazione delle imprese.
(GU n.101 del 3-5-1993)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Vista la legge 22 marzo 1971, n.  184,  che  affida  alla  GEPI  lo
specifico   compito   di   concorrere  alla  tutela  dell'occupazione
industriale  attraverso   specifici   interventi   di   riassetto   o
riconversione di imprese in difficolta';
  Viste le successive leggi che, nel riconfermare il ruolo della GEPI
a  difesa  dell'occupazione  e  della  ristrutturazione  dei  settori
industriali in crisi, assicurano alla stessa  le  necessarie  risorse
finanziarie;
  Visto  da  ultimo  l'art. 3 del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 58,
che affida alla GEPI il compito di  attuare,  nelle  aree  di  crisi,
interventi mirati alla ristrutturazione e riconversione dell'apparato
produttivo;
  Visto  l'art.  1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che disciplina
il ricorso all'intervento straordinario  di  integrazione  salariale,
prevedendo  la  presentazione  da  parte delle imprese interessate di
specifici programmi che evidenzino le azioni da attuare sia sul piano
industriale che su quello sociale;
  Considerato che la GEPI e' negli anni  intervenuta  a  sostegno  di
attivita'  industriali  localizzate  in  aree  di  grave  crisi, dove
permangono tuttora situazioni di rilevante squilibrio occupazionale;
  Ritenuto  che  l'impegno  GEPI  in  tali  situazioni,  deve  essere
riconfermato assicurando, anche attraverso la programmazione di nuovi
interventi  a  sostegno  delle  attivita'  produttive,  la difesa dei
livelli occupazionali;
  Ritenuto opportuno impartire direttive  alle  societa'  partecipate
della GEPI per la presentazione dei programmi previsti dal richiamato
art. 1 della legge n. 223/1991;
                              Delibera:
  Le  societa'  a  partecipazione maggioritaria GEPI, non in stato di
liquidazione, con personale sospeso dal lavoro ma non ancora  ammesso
ai   trattamenti   straordinari   di   integrazione  salariale,  sono
autorizzate  a  presentare  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
pubblicazione   della   presente  deliberazione  specifici  piani  ad
integrazione di quelli previsti dall'art. 1 della  lege  n.  223/1991
per  consentire  la  realizzazione  delle  migliori condizioni per la
riorganizzazione delle imprese.
  I piani devono evidenziare:
    a) gli interventi programmati  per  il  riassetto  d'impresa,  da
realizzarsi  anche mediante cessioni o costituzioni di nuove societa'
purche' atti a mantenere nell'area i livelli occupazionali;
    b) le risorse finanziarie necessarie per attuare gli  interventi,
comprese quelle di eventuali soggetti subentranti;
    c)  i  tempi necessari per la realizzazione del piano, enucleando
quelli occorrenti  per  la  definizione  del  progetto  esecutivo  da
presentarsi in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1993;
    d)  il  numero  dei  lavoratori  interessati alle sospensioni dal
lavoro,  distinguendoli   per   sesso,   fasce   d'eta',   qualifiche
professionali;
    e)  le  eventuali  esigenze formative da realizzarsi con appositi
programmi per i quali e' previsto l'accesso al Fondo sociale europeo.
  Fino all'emanazione dei criteri di cui al comma 5 dell'art.  3  del
decreto-legge   n.   58/1993   i   predetti   piani   devono   essere
tempestivamente comunicati al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
  Il   Comitato   tecnico   (ex   legge   n.   41/1986)   provvedera'
all'istruttoria  dei  programmi presentati ai sensi dell'art. 1 della
legge n. 223/1991 unitamente ai piani integrativi gia' comunicati  al
Ministero dell'industria ed in particolare considerera':
   1)  i  tempi occorrenti per la definizione dei progetti esecutivi,
intendendo per esecutivo il progetto che sotto il profilo  economico-
finanziario,   amministrativo   e  di  fattibilita'  industriale  sia
immediatamente realizzabile;
   2) le risorse finanziarie e gestionali messe  a  disposizione  dai
soggetti attuatori dei programmi di ristrutturazione o riconversione,
quando  tali  soggetti  siano diversi da coloro che hanno in carico i
lavoratori sospesi;
   3) le conseguenze occupazionali dei piani, distinguendo tra tutela
dei lavoratori attualmente in carico alle imprese e mantenimento  dei
posti di lavoro nell'area di insediamento;
   4)  le  obiettive  difficolta  alla realizzazione dei piani, nelle
aree di piu' scarsa industrializzazione procedendo ad una equilibrata
valutazione dei tempi attuativi.
  Il Comitato tecnico riferira' annualmente al  CIPI  sull'attuazione
della   presente  delibera,  con  particolare  riguardo  all'avvenuta
salvaguardia dei livelli occupazionali.
   Roma, 7 aprile 1993
                                    Il Presidente delegato: ANDREATTA