Criteri per la predisposizione dei programmi da parte di aziende partecipate GEPI ai sensi dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per consentire la realizzazione delle migliori condizioni per la riorganizzazione delle imprese.(GU n.101 del 3-5-1993)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, che affida alla GEPI lo specifico compito di concorrere alla tutela dell'occupazione industriale attraverso specifici interventi di riassetto o riconversione di imprese in difficolta'; Viste le successive leggi che, nel riconfermare il ruolo della GEPI a difesa dell'occupazione e della ristrutturazione dei settori industriali in crisi, assicurano alla stessa le necessarie risorse finanziarie; Visto da ultimo l'art. 3 del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 58, che affida alla GEPI il compito di attuare, nelle aree di crisi, interventi mirati alla ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo; Visto l'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che disciplina il ricorso all'intervento straordinario di integrazione salariale, prevedendo la presentazione da parte delle imprese interessate di specifici programmi che evidenzino le azioni da attuare sia sul piano industriale che su quello sociale; Considerato che la GEPI e' negli anni intervenuta a sostegno di attivita' industriali localizzate in aree di grave crisi, dove permangono tuttora situazioni di rilevante squilibrio occupazionale; Ritenuto che l'impegno GEPI in tali situazioni, deve essere riconfermato assicurando, anche attraverso la programmazione di nuovi interventi a sostegno delle attivita' produttive, la difesa dei livelli occupazionali; Ritenuto opportuno impartire direttive alle societa' partecipate della GEPI per la presentazione dei programmi previsti dal richiamato art. 1 della legge n. 223/1991; Delibera: Le societa' a partecipazione maggioritaria GEPI, non in stato di liquidazione, con personale sospeso dal lavoro ma non ancora ammesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale, sono autorizzate a presentare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione specifici piani ad integrazione di quelli previsti dall'art. 1 della lege n. 223/1991 per consentire la realizzazione delle migliori condizioni per la riorganizzazione delle imprese. I piani devono evidenziare: a) gli interventi programmati per il riassetto d'impresa, da realizzarsi anche mediante cessioni o costituzioni di nuove societa' purche' atti a mantenere nell'area i livelli occupazionali; b) le risorse finanziarie necessarie per attuare gli interventi, comprese quelle di eventuali soggetti subentranti; c) i tempi necessari per la realizzazione del piano, enucleando quelli occorrenti per la definizione del progetto esecutivo da presentarsi in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1993; d) il numero dei lavoratori interessati alle sospensioni dal lavoro, distinguendoli per sesso, fasce d'eta', qualifiche professionali; e) le eventuali esigenze formative da realizzarsi con appositi programmi per i quali e' previsto l'accesso al Fondo sociale europeo. Fino all'emanazione dei criteri di cui al comma 5 dell'art. 3 del decreto-legge n. 58/1993 i predetti piani devono essere tempestivamente comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Comitato tecnico (ex legge n. 41/1986) provvedera' all'istruttoria dei programmi presentati ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991 unitamente ai piani integrativi gia' comunicati al Ministero dell'industria ed in particolare considerera': 1) i tempi occorrenti per la definizione dei progetti esecutivi, intendendo per esecutivo il progetto che sotto il profilo economico- finanziario, amministrativo e di fattibilita' industriale sia immediatamente realizzabile; 2) le risorse finanziarie e gestionali messe a disposizione dai soggetti attuatori dei programmi di ristrutturazione o riconversione, quando tali soggetti siano diversi da coloro che hanno in carico i lavoratori sospesi; 3) le conseguenze occupazionali dei piani, distinguendo tra tutela dei lavoratori attualmente in carico alle imprese e mantenimento dei posti di lavoro nell'area di insediamento; 4) le obiettive difficolta alla realizzazione dei piani, nelle aree di piu' scarsa industrializzazione procedendo ad una equilibrata valutazione dei tempi attuativi. Il Comitato tecnico riferira' annualmente al CIPI sull'attuazione della presente delibera, con particolare riguardo all'avvenuta salvaguardia dei livelli occupazionali. Roma, 7 aprile 1993 Il Presidente delegato: ANDREATTA