Modificazioni ed integrazioni al regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.(GU n.101 del 3-5-1993)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195; Considerato che il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 31 marzo 1993, ha deliberato di apportare modifiche ed integrazioni agli articoli 26, 33 e 44 del regolamento interno; Decreta: Il testo degli articoli 26, 33 e 44 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura, a seguito delle modifiche e integrazioni apportate con la deliberazione del 31 marzo 1993, e' formulato come segue: Art. 26 (Ordine delle votazioni). - La richiesta di rinvio della discussione o della deliberazione, comunque motivata, e' posta in votazione non appena sia presentata, con precedenza su ogni altra votazione. La questione pregiudiziale, che di un determinato argomento non si abbia a deliberare per specificati motivi, e', quindi, posta in votazione con precedenza su ogni altra questione. Segue la questione sospensiva che di un argomento non si abbia a discutere se non dopo una data determinata o dopo deliberazione su altro argomento connesso. Ogni questione regolamentare che sorga nel corso della seduta viene immediatamente esaminata, discussa e decisa con votazione del Consiglio a richiesta di almeno sette componenti. Si procede quindi, terminata la discussione, alle votazioni, prima, sulle proposte di assunzioni istruttorie, poi, su quelle di definizione del merito. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorita' delle votazioni hanno la precedenza sulla questione principale. Per le deliberazioni previste dall'art. 13, salvo quanto disposto nel successivo comma, e posta in votazione la proposta della commissione. Se essa sia respinta, sono poste in votazione le proposte presentate dai componenti la commissione o il Consiglio, nell'ordine della presentazione. Se la commissione abbia presentato piu' proposte alternative o si sia limitata a sottoporre la questione, sono poste in votazione le proposte fatte proprie e formu- late dai componenti, nell'ordine di presentazione. Se non vi sia nessuna osservazione, la proposta della commissione si intende approvata. Per le deliberazioni previste dagli articoli 14 e 15 e per quelle aventi ad oggetto trasferimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legislativo 31 maggio 1946, n. 511, prima della proposta della commissione, si pongono in votazione gli emendamenti parzialmente sostitutivi e quelli aggiuntivi, a cominciare dal piu' lontano, e, se approvati, essi si intendono inseriti nel testo della commissione. E', poi, posto in votazione il testo proposto dalla commissione, eventualmente emendato. Se siano proposti emendamenti parzialmente soppressivi, si procede a voto per divisione delle parti cui si riferiscono. Si puo' sempre procedere a voto per divisione, se il testo proposto dalla commissione sia diviso per argomenti distinti, su richiesta di un componente; si puo' altresi', in tal caso, procedere a discussione divisa su ciascuna parte che venga successivamente messa in votazione. I testi totalmente sostitutivi sono messi in votazione se il testo proposto dalla commissione sia stato ritirato o respinto, secondo l'ordine di presentazione, e sinche' sia raggiunta l'approvazione. Art. 33 (Commissione per il regolamento del Consiglio). - Il presidente, sentito il comitato di presidenza secondo le modalita' e i criteri indicati nell'art. 30, nomina la commissione per il regolamento del Consiglio, composta da sei componenti, e tra essi nomina il presidente ed il vicepresidente. La commissione per il regolamento del Consiglio resta in carica per tutta la durata del Consiglio. La commissione formula pareri sulla interpretazione del regolamento interno, quando ne sia richiesta dal presidente, dal vicepresidente, dal comitato di presidenza o dal Consiglio; elabora proposte di modificazione del regolamento e le sottopone al Consiglio; riferisce al Consiglio sulle proposte di modificazione del regolamento, che siano presentate da qualsiasi componente del Consiglio al comitato di presidenza, che ne informa il Consiglio. Art. 44 (Sedute del Consiglio). - Il Consiglio delibera validamente con la partecipazione di almeno ventuno componenti, dei quali quattordici magistrati e sette eletti dal Parlamento. Le deliberazioni sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti validi espressi a norma dell'art. 25. A parita' di voti prevale il voto del presidente della seduta. Le sedute sono presiedute dal presidente, o, in sua assenza, dal vicepresidente, o, se anche questi non possa essere presente, dal componente indicato dall'art. 5. Il presidente della seduta assicura l'applicazione del regolamento; in caso di dubbio puo' interpellare la commissione per il regolamento del Consiglio, salvo quanto disposto dall'art. 26, comma primo. Delle sedute e' redatto verbale contenente le deliberazioni, le motivazioni addotte, il riassunto della discussione, le opinioni dei dissenzienti, le proposte che siano state disattese e le votazioni. Dell'avvenuto deposito del verbale viene data comunicazione al Consiglio; qualora entro il termine di giorni quindici non siano presentate osservazioni, il verbale si intende approvato ed e' firmato dal presidente e dal segretario della seduta. In caso contrario il verbale viene approvato previa delibera sulle correzioni eventualmente proposte. In caso di urgenza l'approvazione del verbale puo' essere deliberata dal Consiglio a partire dalla seduta successiva a quella in cui e' stata data comunicazione dell'avvenuto deposito. Dato a Roma, addi' 24 aprile 1993 SCALFARO GRECHI, Segretario generale del Consiglio superiore della magistratura