MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 27 aprile 1993 

  Integrazione  all'elenco  di  cui al decreto ministeriale 12 agosto
1992 concernente le patologie che  possono  trovare  reale  beneficio
dalle cure termali e strumenti di controllo per evitare abusi.
(GU n.102 del 4-5-1993)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  proprio  decreto in data 12 agosto 1992 con il quale, in
attuazione del comma 4 dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991,  n.
412,  sono  state identificate le patologie che possono trovare reale
beneficio dalle cure termali e gli strumenti di controllo per evitare
abusi (Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1992);
  Visto,  in  particolare,  l'art.  4,  comma  3,  che   prevede   la
possibilita'  di  inserire nell'elenco di cui all'art. 1 dello stesso
decreto altre patologie  per  le  quali  sia  accertato  che  possono
trovare un reale beneficio dalle cure termali;
  Viste le relazioni scientifiche prodotte dagli stabilimenti termali
interessati;
  Udito il Consiglio superiore di sanita';
  Rutenuto di accogliere l'orientamento del predetto Consiglio;
  Ritenuto di integrare il predetto elenco delle patologie;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'elenco  delle  patologie  che  possono  trovare reale beneficio
dalle  cure  termali,  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del  decreto
ministeriale 12 agosto 1992, sono aggiunte le seguenti voci:
   1) calcolosi delle vie urinarie e sue recidive;
   2) postumi di flebopatie di tipo cronico.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 aprile 1993
                                                   Il Ministro: COSTA