MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLARE 13 maggio 1993, n. 150 

  Indicazioni sugli adempimenti degli istituti di istruzione e  delle
commissioni giudicatrici per lo svolgimento degli esami di maturita'.
Anno scolastico 1992-93.
(GU n.116 del 20-5-1993)
 
 Vigente al: 20-5-1993  
 

                                   Ai provveditori agli studi
                                  Ai  presidenti  delle   commissioni
                                  giudicatrici    degli    esami   di
                                  maturita'  professionale,  tecnica,
                                  classica,  scientifica, magistrale,
                                  artistica, di arte applicata  e  di
                                  licenza linguistica
                                  Ai     presidi    degli    istituti
                                  professionali, tecnici,  dei  licei
                                  classici,  dei  licei  scientifici,
                                  dei licei  linguistici,  dei  licei
                                  artistici,      degli      istituti
                                  magistrali e degli istituti d'arte
  Con la  presente  circolare  si  intendono  fornire  chiarimenti  e
indicazioni,  nonche'  l'elenco  degli  adempimenti,  per la puntuale
applicazione delle norme di legge e regolamentari in materia di esami
di maturita' e per un migliore svolgimento degli esami stessi,  ferme
restando  le  considerazioni  di  ordine  didattico effettuate con le
circolari 2 gennaio 1970, n. 10 e 13 maggio 1970, n. 2010.
  La  circolare  e'  indirizzata  non  solo   ai   presidenti   delle
commissioni  giudicatrici, ma anche ai capi di istituto, in quanto le
attivita' delle commissioni postulano l'utilizzazione di parte  delle
strutture  della  scuola  e l'indispensabile e fattiva collaborazione
del personale dell'istituto.
  Al fine di fornire  i  necessari  chiarimenti  e  gli  orientamenti
generali   sulla   regolare   funzionalita'  delle  operazioni  delle
commissioni,   con   particolare    riferimento    alla    necessita'
dell'adozione  di criteri di valutazione omogenei, i presidenti delle
medesime commissioni  verranno  riuniti,  unitamente  agli  ispettori
incaricati  della  vigilanza sugli esami di maturita', dal competente
provveditore agli studi dopo l'insediamento delle commissioni e senza
interferire con lo svolgimento delle  prove  scritte.  In  ogni  caso
dette  riunioni  dovranno  essere  esaurite  prima  dell'inizio della
correzione degli elaborati della prima prova scritta.
  Per i presidenti delle commissioni di maturita'  professionale  con
classi  sperimentali  post-qualifica  di  "Progetto  92" si svolgera'
apposita riunione, sempre dopo l'insediamento delle commissioni,  con
gli  ispettori  incaricati  della  vigilanza per regione sui medesimi
esami di maturita' di "Progetto 92",  presso  i  provveditorati  agli
studi  dei  capoluoghi  di  regione,  o  altra  sede  indicata  dagli
ispettori stessi, al fine di fornire i chiarimenti e gli orientamenti
di cui sopra e di esaminare le questioni attinenti  allo  svolgimento
degli esami di maturita' professionale sperimentale di "Progetto 92".
                             PARTE PRIMA
                     DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE
1) Requisiti di ammissione per i candidati interni e privatisti.
  Si  richiama  l'attenzione  sugli  articoli  34 e 35 dell'ordinanza
ministeriale 19 dicembre 1992,  n.  359,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 1992, n. 304.
2)  Giudizio  di  ammissione  all'esame e documentazione didattica da
presentare alla commissione giudicatrice.
  Si  richiama  l'attenzione sull'art. 41 dell'ordinanza ministeriale
19 dicembre 1992, n. 359, nonche' all'art. 2  della  legge  5  aprile
1969, n. 119, e al decreto ministeriale 15 maggio 1970.
  Si  raccomanda  che  il  testo  originale dei giudizi analitici dei
singoli membri del consiglio di classe sia  inserito  nel  curriculum
del  candidato; anch'esso, pertanto, deve essere messo a disposizione
della commissione, unitamente a tutti gli atti dello scrutinio finale
e a quelli relativi alla carriera scolastica di ciascun alunno.
  Tra gli atti della carriera scolastica  di  ciascun  alunno  devono
considerarsi  compresi  anche  gli  elaborati scritti, svolti durante
l'ultimo anno scolastico.
  In proposito, infine, si raccomanda  che  il  testo  originale  dei
giudizi  analitici  e  di ammissione venga conservato agli atti della
scuola,  trascritto  nel  registro  generale  degli  alunni   e   nei
rispettivi  verbali  dei  consigli  di classe, affinche' in qualsiasi
momento se ne possa prendere visione, anche dopo che  la  commissione
giudicatrice,  espletati  i  suoi  lavori,  abbia  inserito nel plico
sigillato le schede dei candidati che contengono tali giudizi.
   Si pone in evidenza che per gli esami  nelle  classi  che  attuano
sperimentazioni  di  ordinamento  e  struttura,  l'art. 8 del decreto
ministeriale 19 dicembre 1992, n. 360,  prevede  che  i  consigli  di
classe  presentino  alle  commissioni  una  documentazione  didattica
(programmi, lavori degli alunni, relazione informativa, ecc.) al fine
di mettere  le  commissioni  stesse  nella  condizione  di  conoscere
approfonditamente  il  progetto  sperimentale  per  una piu' coerente
conduzione dell'esame.
2/ a ) Esami di maturita' sperimentale di "Progetto 92".
 Per  le  condizioni  di   ammissione   agli   esami   di   maturita'
professionale sperimentale di "Progetto 92", si richiama l'art. 7 del
decreto  ministeriale  19  dicembre  1992,  n.  360 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del  29  dicembre  1992,  n.  304),  che  pone  in
particolare   evidenza   la   valutazione  del  raggiungimento  degli
obiettivi formativi sulla base del curriculum delle prove strutturate
di fine anno e degli eventuali stages.
  Tra gli elementi da valutare vi e', inoltre, il lavoro di  ricerca,
la   c.d.   tesina,   svolto   dall'alunno,   attinente  gli  aspetti
caratterizzanti il profilo professionale e  legato  alle  attitudini,
alle  esperienze  e  agli  interessi  del candidato. Tale tesina deve
essere valutata in modo articolato affinche' la commissione di  esame
possa proficuamente utilizzarla nel colloquio col candidato.
  Si  ricorda  che tra gli elementi del giudizio finale di ammissione
rientra la valutazione sulla terza area (v. ordinanza ministeriale 19
dicembre 1992, n. 359, articolo 31).
  Anche per tali esami i consigli di classe porranno  a  disposizione
della  commissione  ogni utile documentazione diretta a far conoscere
come il nuovo modello formativo sia stato attuato  nella  scuola  con
particolare  riferimento alla programmazione annuale che deve fornire
indicazioni sulla definizione degli obiettivi, sulla metodologia, sul
tipo di verifica, sui  contenuti  disciplinari,  nonche'  alle  prove
strutturate svolte al termine dell'anno e alla tesina di cui sopra.
  Dovranno,  inoltre,  essere indicati, nella relazione del consiglio
di classe, i moduli  formativi  della  terza  area  con  la  relativa
valutazione (v. art. 31 dell'ordinanza ministeriale n. 359 citata).
3) Modelli, registri e scritture.
  A  titolo  indicativo, si elencano i modelli normalmente occorrenti
per  un'organizzazione-tipo,  da  predisporre  a  cura  dei   singoli
istituti:
   verbale  di  consegna  dei  locali  da  adibire  ad  uffici  della
commissione;
   verbale di consegna della  documentazione  relativa  ai  candidati
interni e privatisti;
   verbali  di apertura del plico dei temi ministeriali e di consegna
delle buste contenenti i temi di esame nella sede principale e  nelle
eventuali sedi aggiunte;
   schede  personali  di  ciascun candidato dalle quali risultino: le
generalita',  la  provenienza,  un   breve   cenno   sul   curriculum
scolastico,  i  giudizi  analitici  ed  il giudizio di ammissione del
consiglio  di  classe,  l'indicazione  della  materia   oggetto   del
colloquio   scelta   dal   candidato,   della  materia  scelta  dalla
commissione, di quella eventualmente "aggiunta", le valutazioni delle
prove scritte, le risultanze  del  colloquio,  la  discussione  sugli
elaborati,  nonche'  il  giudizio di maturita' con relativo voto e la
valutazione  sull'orientamento  ai  fini  della  scelta  degli  studi
universitari  o  il  giudizio  di  non  maturita';  per  i  candidati
privatisti la scheda dovra' contenere  apposita  voce  per  le  prove
orali  integrative;  sulla  medesima  scheda  sara'  riportato  per i
candidati non maturi il giudizio,  sia  positivo  sia  negativo,  per
l'ammissione  alla  frequenza  dell'ultima classe o, per la maturita'
professionale, se essi siano idonei all'ultima classe;
   diario delle prove orali;
   congruo numero dei  prospetti  giornalieri  per  i  colloqui,  con
l'indicazione  della  materia  scelta  dal  candidato e della materia
scelta dalla commissione;
   registro dei varbali; si consiglia di usare  registri  in  bianco,
facendo   riferimento   ai   fac-simili  dei  verbali  riportati  nel
Bollettino ufficiale contenente le norme sugli scrutini ed esami; gli
stampati formulati dalle scuole potranno essere  utilizzati  solo  se
conformi  alle  direttive  ministeriali. Sul frontespizio dei varbali
sono  indicati:  l'anno  scolastico  cui  si  riferisce  la  sessione
d'esame,  la  sede  e  la  denominazione  dell'istituto presso cui la
commissione e' stata destinata, la numerazione delle commissioni  (I,
II,  ecc.)  quando  ve  ne  siano piu' di una; in calce ai verbali, a
fianco delle firme dei commissari che li hanno sottoscritti, dovranno
essere indicati i rispettivi nominativi;
   registro degli esami: sul frontespizio e' tracciato  il  prospetto
statistico  riassuntivo  con  la  distinzione fra candidati interni e
candidati privatisti e con la specificazione, per ciascuna categoria,
del numero dei candidati  ammessi  agli  esami,  degli  assenti,  dei
candidati  esaminati,  dei  maturi e dei non maturi. Nell'interno, il
registro conterra' le seguenti colonne:
    1) numero d'ordine;
    2) cognome, nome, luogo e  data  di  nascita  dei  candidati  (in
ordine alfabetico) per ciascuna classe;
    3) luogo di residenza del candidato;
    4) scuola di provenienza con le seguenti sottodistinzioni:
      a) statale;
      b) pareggiata;
      c) legalmente riconosciuta;
      d)  scuola  privata  o paterna, con l'indicazione del titolo di
studio posseduto dal candidato;
    5) risultato dell'esame con le seguenti sottodistinzioni:  maturo
con  il  voto  di  ............;  non  maturo;  il voto dovra' essere
scritto in  lettere  e  le  eventuali  correzioni  apposte  in  rosso
dovranno  essere  convalidate dalla firma del presidente; per i corsi
ordinari, dovranno essere indicate le  materie  oggetto  delle  prove
scritte e del colloquio e l'eventuale materia facoltativa aggiunta;
    6)  giudizio  finale (da trascriversi per tutti i candidati siano
essi dichiarati maturi o non maturi) e valutazione  sull'orientamento
ai  fini  della  scelta  degli  studi  universitari (unicamente per i
candidati dichiarati maturi);
    7) osservazioni varie; in tale ultima colonna sara' indicata, per
i candidati privatisti dichiarati non  maturi,  la  dichiarazione  di
ammissione  o di non ammissione all'ultima classe o, per la maturita'
professionale, se essi siano idonei all'ultima classe;
   modello   dei   risultati   dell'esame   da   affiggere   all'albo
dell'istituto sede principale della commissione e, per stralcio, agli
albi  degli istituti dai quali i candidati provengono (sede aggregata
e/o aggiunta);
   tabelloni dei vari risultati delle  operazioni  di  scrutinio,  da
affiggere all'albo dell'istituto.
4) Custodia di atti e di elaborati.
  Per  assicurare  la  massima sicurezza si richiama l'attenzione sui
seguenti adempimenti:
    a) gli elaborati relativi alle prove  scritte  e  grafiche  siano
sempre  raccolti  e  ordinati  in  armadi  e  locali che offrano, nel
sistema di sicurezza a disposizione dei singoli istituti, il  massimo
delle  garanzie, in modo da evitare qualsiasi rilievo di negligenza o
di scarsa prudenza;
    b) i giudizi formulati sia sulle prove scritte e grafiche sia  su
quelle orali siano riportati sugli appositi modelli che devono essere
custoditi  in  locali  e in armadi o cassetti diversi da quelli sopra
indicati, in modo che, sulla scorta di tali giudizi,  la  commissione
possa deliberare anche in mancanza degli elaborati;
    c)  il  personale  di custodia sia opportunamente impegnato negli
obblighi di vigilanza cui e' soggetto;
    d) in caso di inidoneita' dei locali o per  particolari  esigenze
di  sicurezza  i  provveditori agli studi, di propria iniziativa o su
richiesta del presidente della commissione o del  capo  di  istituto,
interesseranno  l'autorita'  di  pubblica  sicurezza  per un adeguato
servizio di vigilanza, specialmente nei giorni dello scrutinio.
5) Custodia del plico degli atti d'esame.
  Al termine della sessione i verbali verranno consegnati al  preside
dell'istituto  sede  principale  d'esame,  il quale li conservera' in
plico sigillato insieme con tutti gli  altri  atti  dell'esame.  Tali
plichi  non  dovranno  essere  aperti  se  non  a seguito di espressa
autorizzazione  ministeriale  con   le   modalita'   indicate   nelle
autorizzazioni   stesse,   salvo   che   nei   seguenti  casi  previa
autorizzazione del provveditore agli studi competente:
   ricorso giurisdizionale ai tribunali  amministrativi  regionali  o
straordinario al Capo dello Stato, avverso l'esito degli esami;
   indagine da effettuarsi da parte dell'autorita' giudiziaria;
   prelievo di certificati e documenti richiusi nel plico;
   ogni  qualvolta  il provveditore agli studi medesimo ne ravvisi la
necessita'.
  Le operazioni di apertura e chiusura  dei  plichi  dovranno  essere
effettuate  dal  preside  dell'istituto  interessato, assistito da un
funzionario designato dal provveditore agli studi e da un  insegnante
dello stesso istituto, possibilmente quello che ha svolto le funzioni
di rappresentante di classe nella commissione giudicatrice.
  Al  termine  delle  suddette  operazioni  dovra'  essere redatto un
apposito verbale in duplice copia, di  cui  una  sara'  inserita  nel
plico stesso e l'altra sara' rimessa al provveditore agli studi.
                            PARTE SECONDA
                   DISPOSIZIONI PER LE COMMISSIONI
                            GIUDICATRICI
6) Riunione preliminare.
  La  riunione  preliminare  e' particolarmente destinata ai seguenti
adempimenti:
   elezione del vice-presidente;
   scelta, da parte del presidente, di  uno  o  piu'  membri  per  le
funzioni  di  verbalizzazione  e,  in  genere,  di  segretario  della
commissione;
   esame degli elenchi dei candidati, delle  domande  di  iscrizione,
degli  atti  relativi alla carriera scolastica dei candidati stessi e
dei  documenti  previsti  dalla  normativa  vigente;  controllo   dei
programmi   di   esami  e  -  per  le  classi  sperimentali  -  della
documentazione di  cui  all'ottavo  comma  dell'art.  2  del  decreto
ministeriale  19  dicembre 1992, n. 360. La commissione giudicatrice,
qualora  nell'esaminare  la   documentazione   relativa   a   ciascun
candidato,  rilevi  eventuali  irregolarita'  insanabili  provvedera'
all'esclusione dagli esami dei  candidati  in  posizione  irregolare,
sempre  che  essa  sia accertata anteriormente all'inizio della prima
prova scritta. Se tale accertamento sara' stato  effettuato  dopo  la
detta   prova,   la  commissione  giudicatrice  provvedera'  a  darne
tempestiva  comunicazione  al  Ministero,  cui  compete,   ai   sensi
dell'art.  95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, l'adozione dei
relativi adempimenti.  In tal caso i candidati continueranno le prove
di esame con riserva;
   visita  ai  locali  predisposti  dal  capo  di  istituto  per   lo
svolgimento delle prove scritte e orali, allo scopo anche di adottare
ogni  opportuno  provvedimento  per  assicurare  la regolarita' delle
stesse e la sicurezza della custodia degli elaborati e degli atti  di
esame;
   raccolta  delle  dichiarazioni dei componenti le commissioni rela-
tive alle lezioni private. Tutti i componenti le  commissioni  devono
dichiarare  per  iscritto  se abbiano istruito privatamente candidati
della propria commissione; tale dichiarazione e'  obbligatoria  anche
se negativa;
   raccolta  delle  dichiarazioni dei componenti le commissioni rela-
tive all'assenza di rapporti di parentele e  di  affinita'  entro  il
quarto  grado,  ovvero  di  rapporto  di  coniugio tra loro e/o con i
candidati che essi dovranno esaminare;
   predisposizione dei turni di vigilanza durante  le  prove  scritte
presso  la  sede principale e le eventuali sedi aggiunte (art. 87 del
regio decreto 4 maggio 1925, n. 653);
   nomina  dei  membri aggregati, a pieno titolo e non, e contestuale
comunicazione  al  competente  provveditore  agli  studi   contenente
l'esplicita'  dichiarazione  redatta  dal  presidente,  sotto  la sua
responsabilita', che nessuno dei membri effettivi, compresi lo stesso
presidente e i rappresentanti di classe, e' in  possesso  del  titolo
(con riferimento alla classe di concorso o di abilitazione ovvero nel
caso  di  docenti non abilitati, con riferimento al titolo di studio)
necessario per assolvere tale funzione.
  I  commissari  sono  tenuti  ad  indicare  al  presidente  il  loro
recapito, per consentire la tempestivita' di eventuali comunicazioni,
anche per le vie brevi.
  All'atto dell'insediamento delle commissioni, qualora il presidente
accerti  che  tra i componenti siano presenti docenti legati tra loro
e/o con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinita'
entro il quarto grado, dovra' farlo presente al  provveditorato  agli
studi di competenza, il quale provvedera' al necessario spostamento.
7) Intese tra i presidenti.
  Al fine di raggiungere un'intesa per l'adozione di criteri armonici
nella   condotta   delle  operazioni  d'esame,  e'  opportuno  che  i
presidenti  di  commissioni  operanti  in  un  medesimo  istituto  si
incontrino  sia  nei  giorni dedicati alla riunione preliminare delle
rispettive commissioni, sia in quelli precedenti lo scrutinio finale.
8) Membri aggregati.
  La nomina dei membri aggretati  e'  disciplinata  dall'articolo  42
dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1992, n. 359.
  I   presidenti   delle   commissioni   giudicatrici  nomineranno  i
commissari aggregati, scegliendoli, di norma, tra le persone comprese
negli elenchi disponibili presso i provveditorati agli studi.
  La nomina dei  membri  aggregati  nelle  commissioni  di  maturita'
sperimentale  e' disciplinata dall'art. 2 del decreto ministeriale 19
dicembre 1992, n. 360.
  Nel disporre la nomina dei membri  aggregati  il  presidente  della
commissione  di  maturita' sperimentale dovra' tener conto, oltre che
della disposizione del precedente comma, anche della possibilita'  di
utilizzare  un  solo  docente  per  piu' discipline affini, in quanto
comprese nella stessa classe di concorso o di abilitazione  (ad  es.,
per  gli indirizzi di tipo edile, un solo commissario potrebbe essere
competente per architettura, urbanistica,  costruzioni  e  tecnologie
delle costruzioni).
9) Identita' dei candidati.
  L'identificazione  dei  candidati  deve avvenire nella maniera piu'
scrupolosa: la responsabilita'  di  tale  identificazione  spetta  al
presidente  della commissione il quale, prima dell'inizio delle prove
di esame, deve esigere la presentazione, da parte del  candidato,  di
un documento di riconoscimento.
  Nel  caso  in cui, all'atto della prima prova scritta, un candidato
fosse sprovvisto  di  documento  di  identificazione,  il  presidente
potra' consentirgli di sostenere tale prova, ma non dovra' ammetterlo
alla  seconda prova scritta se, all'inizio di quest'ultima, non avra'
esibito il documento di cui sopra.
  In casi eccezionali e sotto la sua  personale  responsabilita',  il
presidente  potra'  consentire  che  l'identificazione  del candidato
avvenga  successivamente  alla  partecipazione  alla  seconda   prova
scritta.
10) Assenza dei candidati.
  Si  richiama  l'attenzione sull'art. 53 dell'ordinanza ministeriale
n. 359.
  Sull'istanza di rinvio delle prove, che deve  essere  motivata,  il
presidente, valutatane l'attendibilita', decide inappellabilmente.
 a) Prove scritte.
  Nel  caso  in  cui  il candidato presenti certificazione medica, il
presidente disporra', ai  sensi  dell'art.  8-  bis  della  legge  n.
119/69,  immediatamente,  per le vie brevi, visita medico-fiscale, al
fine di accertare le reali condizioni di salute del candidato stesso.
Ovviamente,  nel  caso  in  cui  detta  visita  non  confermi  quanto
riportato  nella  certificazione  medica presentata, il candidato non
verra' ammesso a sostenere le prove suppletive.
  Ovviamente i candidati  assenti  anche  ad  una  sola  delle  prove
scritte  e  che  non abbiano o non siano stati ammessi a sostenere le
prove suppletive non possono partecipare alle prove integrative ed ai
colloqui.
  Sugli atti di esame per i candidati assenti a tutte o  parte  delle
prove,   per   i  quali  quindi  non  si  e'  potuto  procedere  alla
formulazione del  giudizio  finale,  si  verbalizzera'  apponendo  la
dizione: "assente da........".
 b) Prove integrative e/o colloquio.
  Nel  caso  in  cui  il candidato presenti certificazione medica, il
presidente della commissione deve disporre che le  prove  integrative
e/o il colloquio si svolgano in giorni diversi da quelli nei quali il
candidato e' stato convocato.
11) Assenze dei commissari e dei presidenti.
 Si  rammenta  che  a  norma dell'art. 11 del regio decreto 18 aprile
1929, n. 673, dell'art. 2, lettera E),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e dell'art. 14, comma 2, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, la
partecipazione agli esami di Stato costituisce servizio di istituto.
  Non  e'  pertanto  consentito  ai  componenti  le  commissioni   di
rifiutare  o  lasciare  l'incarico  dopo l'insediamento delle stesse,
salvo nei casi di legittimo impedimento i cui  motivi  devono  essere
documentati e rigorosamente accertati.
  Consegue  che  le  dimissioni  rassegnate all'infuori di tali norme
oppure l'abbandono di fatto dei lavori  di  esame  sono  perseguibili
disciplinarmente,  mentre,  per  i  casi  piu'  gravi,  potra' essere
configurato,  da  parte  della  competente  autorita',  il  reato  di
interruzione di pubblico servizio.
  La  norma, secondo la quale nel corso dei colloqui la collegialita'
e' assicurata dalla  presenza  di  almeno  cinque  membri  effettivi,
compreso  il rappresentante di classe, non significa che i componenti
delle commissioni possano assentarsi, magari a turno, dai  lavori  di
esame.  Essa  prevede  soltanto  il caso eccezionale della momentanea
assenza di non piu' di un componente la commissione, ma non autorizza
assenze prolungate o ripetute, che non siano giustificate. Tale norma
non puo' estendersi alle altre operazioni di esame che debbano sempre
svolgersi alla  presenza  dell'intera  commissione.  Ne'  infine,  la
collegialita' potra' essere considerata fatta salva se il commissario
assente fosse proprio quello affettivo della materia del colloquio.
  Cio'  premesso,  si  chiarisce  che  il  commissario legittimamente
assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata
dei lavori dal provveditore agli studi nei casi di assenze  superiori
ad  un  giorno,  a  meno  che  altro  componente  facente parte della
commissione (ivi compresi il  presidente  e  i  membri  interni)  sia
competente   nella  materia  per  la  quale  era  stato  nominato  il
commissario temporaneamente assente.
  Si  chiarisce  che  nel  caso  di  temporanea  assenza  di  qualche
componente  la  commissione,  la  revisione  delle  prove scritte e i
colloqui possono ugualmente effettuarsi:
   nel caso vi sia nella commissione altro  componente  (compresi  il
presidente  e  i  rappresentanti di classe o di indirizzo) competente
nella materia per la quale e' stato nominato il commissario assente;
   nel  cao  in  cui,  limitatamente  ai  colloqui  ed   alle   prove
integrative,  nei  giorni dell'assenza non debbano svolgersi prove su
materie di competenza dell'assente.
  Fuori dei casi predetti e soprattutto se non e' possibile prevedere
con  certezza  la  data  di  rientro  del  commissario  assente,   il
competente  provveditore  agli  studi  deve  procedere alla nomina di
altro docente per l'intera durata delle operazioni di esame.
  Qualora l'assenza sia superiore ad  un  giorno,  le  operazioni  di
esame verranno strutturate in base ad un nuovo calendario.
  Eventuali   brevi  assenze  del  presidente,  non  pregiudicano  la
prosecuzione dei colloqui, in quanto la funzione verra'  assolta  dal
vice presidente.
  Si tenga, comunque, presente che, qualora l'assenza si verifichi in
coincidenza  con  la  formulazione  dei giudizi di maturita', occorre
provvedere in ogni  caso  alla  sostituzione  tanto  del  commissario
quanto del presidente assenti.
  Poiche'  le  norme  vigenti prevedono espressamente la sostituzione
per tutta la rimanente durata della sessione, e' chiaro che - in sede
di esame - non e' dato  ricorrere  alla  supplenza  di  presidenti  o
commissari   assenti,   bensi'   soltanto   alla   loro  sostituzione
definitiva.
  I provvedimenti di collocamento in congedo  o  in  aspettativa  per
motivi  di  salute  o  di  famiglia  sono  limitati  ai  soli periodi
espressamente indicati dagli interessati, che non potranno  accettare
altra  nomina in commissioni di esami di maturita', salva la facolta'
dei  provveditori  agli  studi  di  chiedere   a   questo   Ministero
l'autorizzazione di avvalersi del personale di cui sopra.
12) Modalita' per le prove scritte.
  Fatto  l'appello e distribuiti i fogli con il timbro della scuola e
la firma del  presidente  della  commissione  o,  nel  caso  di  sedi
aggiunte, del commissario delegato, il presidente della commissione o
il   commissario   delegato   ricevera'   dal   preside   o  dal  suo
rappresentante la busta contenente i temi.
  Il presidente, constatata e  fatta  constatare  l'integrita'  della
busta,  procede all'apertura di essa in presenza dei candidati. Della
consegna e dell'apertura della busta si fa menzione nel  verbale.  Si
procede   subito  alla  dettatura;  al  termine  della  dettatura  si
chiedera' ai candidati se abbiano  perfettamente  udito  e,  in  caso
negativo, si ripeteranno, eventualmente scrivendole sulla lavagna, le
parti che non siano state comprese.
  Il  termine  massimo  concesso  per  le prove, indicato in calce al
tema, decorrera' dal momento in cui siano esaurite queste  operazioni
preliminari.
  I  candidati  possono  lasciare l'istituto dopo che siano trascorse
almeno tre ore dalla dettatura del tema.
  A meno che non sia diversamente disposto in calce ai temi  d'esame,
durante  lo svolgimento delle prove scritte linguistico-letterarie e'
consentito  l'uso  dei  vocabolari;   durante   le   prove   scritte,
scrittografiche,   grafiche   di  materie  tecnico-professionali,  e'
consentito l'uso di manuali tecnici e di calcolatrici  tascabili  (di
tipo  non  scrivente  e  non  programmabile).  Per quanto riguarda la
lingua  straniera  sono  consentiti:  il  vocabolario  bilingue,   il
monolingue  (purche'  non  enciclopedico)  ed i dizionari tecnici non
fraseologici.
  L'organizzazione della vigilanza durante lo svolgimento delle prove
scritte e' affidata, negli istituti sedi di commissione giudicatrice,
al presidente della commissione, nelle sedi aggiunte, al  commissario
delegato.
  I  commissari  che  assistono  alle prove scritte hanno facolta' di
allontanare dalla sala di esame  i  candidati  che  abbiano  commesso
gravi  mancanze  disciplinari  o che abbiano contravvenuto alle norme
che regolano lo svolgimento delle  prove  scritte.  Di  quanto  sopra
verra' fatta espressa menzione nel verbale.
  Al  termine della prova, ogni candidato deve consegnare l'elaborato
insieme alla minuta di esso ed ai fogli non  utilizzati,  Su  ciascun
elaborato,   un  componente  la  commissione  o  uno  dei  professori
assistenti segnera' l'ora della consegna e apporra' la firma.
  Per l'annullamento  delle  prove  di  esame  a  causa  di  frode  o
infrazione  disciplinare,  si  procede a norma dell'art. 95 del regio
decreto 4 maggio 1925, n. 653.
13) Prove d'esame per i candidati portatori di handicap.
  Si richiama l'attenzione sull'art. 51  dell'ordinanza  ministeriale
19 dicembre 1992, n. 359.
14) Modalita' delle votazioni.
  Durante i lavori della commissione, in tutte le occasioni in cui si
debba  ricorrere alla votazione per le necessarie determinazioni, non
e' consentito astenersi dal voto.
  Ciascun commissario dovra' esprimere  in  modo  palese  il  proprio
voto.
  Il  numero  dei  voti espressi a favore o contro una determinazione
deliberazione deve essere espressamente riportato nei verbali.
15) Diario e sedi di esame.
  Il  diario  delle   operazioni   e   delle   prove   e'   stabilito
dall'ordinanza  ministeriale  19  dicembre  1992,  n. 359, cosi' come
modificato dall'ordinanza ministeriale 12 marzo 1993, n. 73,  e,  per
gli  esami  di  maturita'  nei corsi ad indirizzo sperimentale, dagli
articoli 4, 6 e 7 del decreto ministeriale 19 dicembre 1992, n. 360.
  Un suggerimento che puo' essere offerto per contenere le  prove  di
esame  nel  minor  tempo  possibile,  sopratutto  in  presenza  di un
rilevante numero di candidati privatisti, e' quello  di  stabilire  i
diario  delle  prove  integrative  e  dei  colloqui  subito  dopo  la
conclusione della seconda prova scritta.
  Fermo restando il principio sancito nell'art. 37, comma  10,  della
predetta ordinanza ministeriale, secondo il quale le scuole che hanno
almeno 25 candidati interni possono essere sedi aggiunte di esame sia
per quanto concerne le prove scritte sia per quanto concerne le prove
orali, si ribadisce che, quando la stessa commissione debba esaminare
candidati  provenienti  da due o piu' istituti, il diario degli esami
orali dovra' essere stabilito in modo che la successione delle classi
di uno stesso istituto non subisca interruzioni.
  Si suggerisce, pertanto, in tali casi, che con il  sorteggio  venga
prima  determinato  l'ordine  di  successione  degli  istituti e poi,
nell'ambito di ciascun istituto, la successione delle classi.
  Nel caso in cui la commissione debba operare in due sedi  di  esami
(principale e aggiunta) presso due istituti diversi e che ad una sola
delle  due  sedi  risultino assegnati candidati privatisti, gli esami
avranno inizio presso la sede estratta per prima  nel  sorteggio  (e,
nell'ambito   di   questa,  con  la  sezione  indicata  da  ulteriore
sorteggio, nel caso di piu' sezioni), anche se  a  questa  non  siano
assegnati   candidati   privatisti;  continueranno,  successivamente,
nell'altra sede, con l'inizio delle prove integrative e dei  colloqui
dei candidati privatisti e proseguiranno - secondo l'ordine stabilito
con  sorteggio  in  caso  di  piu'  sezioni  -  con  il colloquio dei
candidati interni.
  I privatisti, ai sensi dell'art. 40 dell'ordinanza ministeriale  su
indicata,  sostengono  per  primi  sia  le  prove  integrative che il
colloquio.
  Qualora l'istituto aggregato non sia sede  aggiunta  di  esame,  il
presidente  dovra'  decidere  se la commissione debba spostarsi - per
quanto concerne le sole prove orali - nell'istituto stesso, ovvero se
debbano essere i candidati a raggiungere la  commissione  nella  sede
principale.   Ovviamente,   lo   spostamento   della  commissione  e'
necessario per i candidati degenti in luogo di cura o detenuti,  ecc.
qualora  il competente provveditore agli studi li abbia autorizzati a
sostenere le prove d'esame fuori della sede scolastica.
  Il presidente conformera' il diario  degli  esami  alla  situazione
numerica  effettiva,  non  includendovi, ad esempio, i candidati che,
senza giustificato motivo, non abbiano sostenuto una  o  entrambe  le
prove scritte.
  Per  il  colloquio  e le eventuali prove integrative negli esami di
maturita' sperimentale devono essere convocati giornalmente non  meno
di  quattro  candidati  per  i  corsi  sperimentali  di ordinamento e
struttura, mentre per i corsi sperimentali di  solo  ordinamento  gli
alunni interni devono essere almeno cinque e i privatisti non piu' di
cinque, secondo quanto stabilito per la maturita' di ordinamento.
  Lo  scrutinio  finale dovra' avere luogo nella sede principale dopo
che  siano  stati  esaminati  tutti  i   candidati   assegnati   alla
commissione.
  Ciascuna  commissione  puo'  impiegare,  per gli scrutini e per gli
altri atti conclusivi degli esami, non piu' di tre giorni.
  I giorni festivi non vanno computati in  tutte  le  operazioni  che
comportino  tempi  o  scadenze  (giorni  assegnati  per  la  riunione
preliminare, per la revisione degli elaborati,  per  la  formulazione
dei giudizi).
  Ferma  restando  la  competenza  del  presidente nello stabilire il
diario  degli  esami  entro  i  limiti  dell'art.  40  dell'ordinanza
ministeriale  19 dicembre 1992, n. 359, i provveditori agli studi, ai
fini della liquidazione della indennita' di  missione,  eserciteranno
ogni opportuna azione di vigilanza e di controllo.
16) Scelta delle materie oggetto del colloquio (nei corsi ordinari).
  Per  la  determinazione  delle  due  materie oggetto del colloquio,
l'art. 50 dell'ordinanza ministeriale n. 359/92  dispone  un  preciso
ordine  di  successione.  Nei  giorni stabiliti per le prove scritte,
grafiche e scritto-grafiche, i candidati indicano - per iscritto - la
materia da essi prescelta tra le quattro  indicate  dal  Ministero  e
l'eventuale materia facoltativa aggiunta.
  Il  candidato  puo' indicare, come materia facoltativa aggiunta, ai
fini del colloquio, solo una materia che non sia compresa tra  quelle
indicate,  nell'apposita  ordinanza  ministeriale, per lo svolgimento
dei colloqui.
  Ovviamente la scelta non puo' cadere su materie  non  comprese  nei
programmi di insegnamento dell'ultimo anno di corso.
  Il   giorno  precedente  il  colloquio  di  ciascun  candidato,  la
commissione delibera sulla scelta della materia di propria competenza
tra le residue tre materie, e ne da' comunicazione il  giorno  stesso
mediante  avviso  affisso  all'albo dell'istituto ove la prova dovra'
avere svolgimento, ed eventualmente dell'istituto sede aggregata.
  Per i candidati che dovranno sostenere il colloquio di lunedi',  la
commissione  giudicatrice scegliera' la materia di propria competenza
oggetto del colloquio il sabato precedente e, nello stesso giorno, la
rendera' nota mediante affissione all'albo.
  La   commissione   operera'   meditatamente   la   propria   scelta
individualizzata  dopo un'attenta, approfondita disamina di tutti gli
elementi a sua disposizione,  quali  le  valutazioni  espresse  dalla
scuola  nel giudizio di ammissione formulato dal consiglio di classe,
che si inseriscono nel curriculum  degli  studi  e  quelli  che  essa
stessa  ha  potuto  trarre  dalla  revisione degli elaborati, nonche'
dalla scelta gia' operata da ciascun candidato.
  Va sottolineato che la scelta della seconda materia  non  deve  mai
essere  interpretata  come  una  disposizione  restrittiva,  o peggio
punitiva, nei confronti dei candidati; inoltre, si deve  ribadire  un
esplicito  richiamo volto ad affermare l'esigenza che le commissioni,
tenuto  conto  del  carattere  "collegiale"  della  prova,   motivino
opportunamente la scelta della seconda materia.
  Ai  fini  di  detta  scelta,  molti utili elementi di conoscenza su
ciascun candidato si possono proficuamente  acquisire  attraverso  il
consapevole  e  responsabile  apporto  del  commissario interno sulla
situazione della classe.
  Solo cosi', nel pieno rispetto della legge 5 aprile 1969, n. 119, e
del decreto ministeriale 15 maggio 1970,  ogni  commissione  puo',  a
buon  diritto,  avere  la  consapevolezza  di  disporre  di tutti gli
elementi piu' opportuni, sul piano oggettivo e  soggettivo,  per  "la
valutazione globale della personalita' del candidato, considerata con
riguardo  anche ai suoi orientamenti culturali e professionali" (art.
5 della legge e art. 4 del decreto ministeriale).
  La scelta della seconda materia  del  colloquio  dovra'  costituire
oggetto   di  un'apposita  deliberazione,  dalla  quale  risulteranno
specificate, sia  pure  sinteticamente,  le  particolari  motivazioni
della scelta stessa per ogni singolo candidato.
17) Svolgimento delle prove orali integrative (nei corsi ordinari).
  Le prove orali integrative, cui sono tenuti i candidati privatisti,
sono  espressamente  stabilite dall'art. 3 della legge 5 aprile 1969,
n. 119, e dall'art. 3 del decreto ministeriale 15 maggio 1970, e sono
disciplinate dall'art. 52  dell'ordinanza  ministeriale  19  dicembre
1992, n. 359.
  Le  specificazioni  della  suddetta norma, necessarie per stabilire
uniformita'  di  comportamento  da  parte  di  tutte  le  commissioni
giudicatrici,  non  significano  tuttavia  che  l'accertamento  debba
riguardare pedissequamente tutti gli argomenti delle materie  oggetto
di  esame,  ovvero  che  la  prova debba consistere in una minuziosa,
dettagliata  indagine   nell'ambito   degli   interi   programmi   di
insegnamento delle discipline medesime.
  La  ratio  del  citato  art. 3 e' coerente con l'esame e considera,
percio', le prove integrative come uno strumento  sostitutivo  di  un
curricolo  scolastico  non  esistente,  che,  unitamente  alle  prove
scritte ed al colloquio,  concorre  alla  valutazione  globale  della
personalita' del candidato ed all'accertamento della sua maturita'.
  Da  quanto  sopra discende che le commissioni giudicatrici, durante
lo svolgimento delle prove orali integrative, rivolgeranno la propria
attenzione sui  contenuti  fondamentali  delle  materie  o  parti  di
materie  oggetto  delle  prove  medesime,  al  fine  di acquisire gli
elementi indispensabili per la  formulazione  di  un  giudizio  sulla
preparazione complessiva del candidato.
  L'art.  52,  lettera  f),  dell'ordinanza  ministeriale su indicata
stabilisce che, per i candidati che hanno seguito  studi  all'estero,
le  prove  orali  integrative vertono su tutte le materie incluse nei
programmi di insegnamento del corso dell'istituto  cui  si  riferisce
l'esame  di maturita', escluse le materie oggetto della seconda prova
scritta e del colloquio, limitatamente al programma dell'ultimo  anno
di studi.
  Nel  caso  in cui i candidati suddetti abbiano presentato titoli di
studio conseguiti presso scuole estere aventi riconoscimento  legale,
corredati  dai  relativi  programmi  di  insegnamento,  si rimette al
prudente   apprezzamento   della   commissione   la    determinazione
dell'entita' e dell'estensione delle prove orali integrative.
18) Svolgimento del colloquio.
  Per  la maturita' nei corsi ordinari, le prove sono stabilite dagli
articoli 5 e 6 della legge n. 119/69, e dagli  articoli  4  e  5  del
decreto  ministeriale  15  maggio  1970,  e  consistono  in due prove
scritte e  in  un  colloquio;  da  tali  prove  di  maturita'  nessun
condidato  puo'  essere  esonerato  anche se risulti fornito di altra
maturita' o di titolo di studio ad essa superiore.
  Si  ricorda  che,  durante  lo  svolgimento   tanto   delle   prove
integrative  quanto  del  colloquio,  devono  essere  presenti almeno
cinque membri effettivi della commissione compreso il presidente o il
vice presidente (art. 55 dell'ordinanza ministeriale n. 359). Non  e'
possibile,  in altri termini, esaminare contemporaneamente piu' di un
candidato, costituendo in tal modo di  fatto  delle  sottocommissioni
che opererebbero illegittimamente.
  Il  colloquio  inizia con la materia scelta dal candidato. L'ordine
nel quale si devono succedere le altre fasi (colloquio sulla  materia
scelta  dalla  commissione,  discussione  sugli  elaborati, eventuale
materia aggiunta) non e' prestabilito ma e' rimesso alle  valutazioni
del  presidente,  il  quale, uditi i commissari, decidera' in modo da
garantire, caso per caso, che nel colloquio si proceda, in ogni fase,
con  la  necessaria  serenita'  e  nel  rispetto  -  sempre  -  della
personalita'  del  candidato,  per  il  migliore  conseguimento delle
finalita' cui il colloquio stesso tende.
  Il risultato del colloquio deve essere espresso con una valutazione
unica e non distinta per le singole materie che hanno formato oggetto
del colloquio stesso.
19) Esami di maturita' sperimentale di "Progetto 92".
  Il  giudizio  sulla  seconda  prova  scritta pluridisciplinare deve
scaturire come sintesi, non sommatoria, della valutazione delle  dis-
cipline  presenti nella prova. Ove vi fosse necessita', il presidente
della commissione provvedera' alla nomina di membri  aggregati,  come
previsto dalla normativa vigente.
  Per  lo  svolgimento del colloquio si rimanda all'art. 7, paragrafo
b), del decreto ministeriale 19 dicembre 1992, n. 360.
  In tali esami, considerato l'accertamento gia' effettuato  in  sede
di   prove   strutturate   al   termine  dell'anno  e  del  carattere
pluridisciplinare della seconda prova  scritta,  il  colloquio,  come
previsto  dall'art.  7  del decreto ministeriale n. 360, si svolgera'
essenzialmente sul lavoro di ricerca - la cosiddetta tesina -  svolto
dal candidato, oltre che sui concetti essenziali di due materie.
20) Prove scritte suppletive.
  L'art.  37,  ultimo  comma, dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre
1992, n. 359, stabilisce che, per i candidati  degenti  in  luogo  di
cura,  detenuti,  ecc., l'eventuale effettuazione delle prove scritte
fuori dalla sede scolastica, debitamente autorizzata  dal  competente
provveditore  agli  studi,  potra'  essere  effettuata soltanto nella
sessione suppletiva.
  Per la procedura da seguire, si richiama quanto stabilito dall'art.
53 dell'ordinanza sopra citata.
  Per ciascun candidato assente che  abbia  chiesto  ed  ottenuto  il
rinvio  del  colloquio,  la deliberazione eventualmente gia' adottata
dalla commissione giudicatrice in  merito  alla  materia  di  propria
competenza   su  cui  dovra'  vertere  il  colloquio,  dovra'  essere
ripetuta.
  Anche tale nuova deliberazione verra' adottata il giorno precedente
quello stabilito per lo svolgimento  del  colloquio  e  potra'  anche
confermare la scelta precedentemente effettuata.
  L'eventuale  ammissione dei candidati a prove integrative o a prove
suppletive non potra' comportare il prolungamento  dei  lavori  della
commissione, ne' potra' essere disposta dopo che abbiano avuto inizio
le sedute per il giudizio di maturita'.
21) Giudizio di maturita'.
  Si  richiama l'attenzione sull'art. 8 della legge 5 aprile 1969, n.
119, sull'art. 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1970, e sull'art.
56 dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1992, n. 359, che  dettano
precise  norme  per  la  formulazione  del  giudizio  conclusivo  nei
riguardi di  tutti  i  candidati  esaminati.  Alla  formulazione  del
giudizio,    all'attribuzione    del   voto   ed   alla   valutazione
sull'orientamento partecipa l'intera commissione; partecipa  altresi'
solo  il  rappresentante di classe o di indirizzo dei candidati per i
quali il giudizio deve essere espresso, con  esclusione  degli  altri
membri  interni,  a  meno  che questi ultimi non siano stati nominati
membri aggregati a pieno titolo.
  Nel caso in cui, a causa del numero non elevato  di  candidati,  il
Ministero abbia raggruppato piu' indirizzi nella medesima commissione
(es. per la maturita' tecnica industriale elettrotecnica e meccanica)
anche  operanti  in  piu'  sedi, a tutte le operazioni di esame, alla
formulazione  del giudizio di maturita' e alla assegnazione del voto,
debbono partecipare tutti i componenti di nomina del Ministero o  del
provveditore,   i   membri  aggregati  a  pieno  titolo,  compresi  i
rappresentanti  di  classe  che  eventualmente  svolgono  anche  tale
funzione e i membri interni (questi ultimi limitatamente ai candidati
da essi rappresentati).
  Si  verifichera'  quindi  che,  alle  operazioni  di  esame  di  un
candidato ad esempio di indirizzo "elettrotecnica", partecipano anche
i commissari (membri effettivi e membri  aggregati  a  pieno  titolo)
nominati per le esigenze dell'indirizzo "meccanica".
  Alla   formulazione   del   giudizio   di   maturita'  sperimentale
partecipano, oltre il presidente, i commissari di nomina ministeriale
e i membri aggregati a pieno titolo che hanno titolo  a  condurre  il
colloquio (art. 5 del decreto ministeriale n. 360).
  I  commissari  aggregati  non  a  pieno titolo partecipano con voto
meramente consultivo alle sole operazioni concernenti i candidati per
i quali si e' resa necessaria la loro partecipazione all'esame.
  Deve essere prestata particolare attenzione  alla  motivazione  del
giudizio.
  Va,  infatti,  tenuto  presente  che il difetto di motivazione puo'
costituire motivo di annullamento del deliberato della commissione in
sede contenziosa, e piu' in generale,  che  la  discrezionalita'  dei
deliberati  della  commissione  non esclude che i detti giudizi siano
sindacabili,  in  sede  contenziosa,   oltreche'   per   difetto   di
motivazione, sotto i profili della illogicita', della irrazionalita',
della  contraddittorieta'  o  della  mancata valutazione di tutti gli
elementi di giudizio.
  Conseguentemente, deve essere, ad esempio, seriamente  giustificata
una  votazione  massima nei confronti di un candidato che, pur avendo
fornito buone prove d'esame, risulta ammesso con stentata sufficienza
o  con   indicazioni   di   carenze   in   materie   fondamentali   o
caratterizzanti l'indirizzo di studi, ovvero una votazione minima nei
confronti di un candidato che, pur avendo sostenuto prove d'esame non
brillanti,   sia  stato  ammesso  con  un  giudizio  molto  positivo.
Particolare cautela deve poi essere impiegata nella formulazione  dei
giudizi  di  non  maturita',  soprattutto  in  presenza  di  elementi
favorevoli al candidato nel giudizio sintetico di ammissione e/o  nei
giudizi  analitici.  E'  necessario  infatti,  in tali casi, motivare
dettagliatamente ed esaurientemente le ragioni per le  quali  l'esito
delle  prove  d'esame non puo' confermare le valutazioni positive del
consiglio di classe o di alcuni suoi componenti.
21/ a ) Esami di maturita' sperimentale di "Progetto 92".
  I moduli formativi  della  terza  area  non  costituiscono  oggetto
dell'esame  di  maturita' ne' di valutazione specifica da parte delle
commissioni   giudicatrici;   tuttavia   le   commissioni    medesime
prenderanno  conoscenza  dei  moduli  e  della  relativa  valutazione
formulata dal consiglio di classe al fine di acquisire la  conoscenza
dell'intero percorso formativo dell'alunno.
22) Voto di maturita'.
  Si  rinvia agli articoli 8 della legge 5 aprile 1969, n. 119, 7 del
decreto ministeriale 15 maggio 1970, e 56 dell'ordinanza ministeriale
19 dicembre 1992, n. 359.
  Si  precisa  che,  nel  caso ci siano uno o piu' membri aggregati a
pieno  titolo  aventi  anch'essi  diritto  ad  esprimere   voto,   la
valutazione  risultante dovra' essere rapportata a sessantesimi. Tale
risultato si consegue moltiplicando per  sei  la  somma  dei  voti  e
dividendo  poi il prodotto per il numero di coloro che hanno espresso
il voto. Le frazioni  fino  a  cinquanta  centesimi  saranno  ridotte
all'unita'  inferiore, quelle superiori a cinquanta centesimi saranno
elevate all'unita' superiore (ad es.: una votazione di 39,42/60 sara'
ridotta a 39/60, mentre  una  votazione  di  36,57  sara'  elevata  a
37/60).
  Negli   esami  di  maturita'  sprimentale  puo'  succedere  che  il
colloquio venga condotto da un numero di commissari inferiore a sei e
che pertanto anche il giudizio  di  maturita'  ed  il  relativo  voto
debbano  essere  espressi  da  un  collegio costituito da meno di sei
membri. In tal caso, fermo restando che ogni commissario  dispone  di
voti  da  6  a  10,  il  voto  complessivo  deve essere rapportato in
sessantesimi moltiplicando per sei la somma dei voti e  dividendo  il
prodotto per il numero di coloro che hanno espresso il voto.
23)  Valutazione  sull'orientamento  ai fini della scelta degli studi
universitari.
 Per i candidati dichiarati maturi, la  valutazione  sull'ordinamento
ai  fini  della  scelta  degli  studi  universitari  deve  discendere
dall'esito delle prove d'esame, dal curriculum degli  studi  seguito,
nonche'  dalle  indicazioni  fornite dal consiglio di classe, a norma
dell'art. 57 dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1992, n. 359.
  Anche in questo adempimento, assume particolare rilievo la presenza
del rappresentante di classe, ai fini della migliore mediazione della
problematica del rapporto scuola-prova d'esame.
  Nel formulare la valutazione, si consideri che  l'orientamento  non
va riferito tanto ad una determinata facolta', quanto ad un gruppo di
discipline affini.
  Si  raccomanda,  inoltre,  che la valutazione sull'orientamento non
venga  espressa  in  formule  generiche  e  convenzionali,   ma   sia
esaurientemente motivata.
  Il  giudizio,  positivo  o  negativo,  sulla  maturita'  di ciascun
candidato e,  per  i  candidati  dichiarati  maturi,  la  valutazione
sull'orientamento   universitario,   vanno  trascritti  nei  registri
d'esame e sono rilasciati, a richiesta dell'interessato, dal  preside
dell'istituto  di  appartenenza (art. 8 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910, e art. 57 dell'ordinanza su indicata).
24) Giudizio per l'ammissione alla frequenza dell'ultima classe.
  Nei riguardi dei candidati privatisti  dichiarati  non  maturi,  le
commissioni  devono  giudicare,  sia  in  senso positivo sia in senso
negativo, se essi  possano  essere  ammessi  a  frequentare  l'ultima
classe  dell'istituto  e,  per  i  candidati privatisti agli esami di
maturita'  professionale,  se  essi  possano   ottenere   l'idoneita'
all'ultima  classe,  ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 15
maggio 1970. Detto giudizio e' obbligatorio  per  tutti  i  candidati
privatisti  che siano sprovvisti di promozione o idoneita' all'ultima
classe e deve risultare, in maniera inequivocabile, tanto nel  quadro
da  affiggere all'albo dell'istituto, quanto nei registri d'esame. Il
giudizio   non   costituisce   titolo   di   studio,   non   contiene
specificazione  di  voti  sulle  singole  discipline  e  non ha altro
effetto legale se non di consentire la frequenza dell'ultima  classe.
Tuttavia,  detto  giudizio e' valutabile ai fini della determinazione
delle prove orali integrative  a  norma  dell'art.  52,  lettera  b),
dell'ordinanza  ministeriale  n.  359. E' da considerarsi abrogata la
disposizione che limitava la possibilita'  della  frequenza  all'anno
scolastico successivo (art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale
5  aprile  1945,  n.  227);  deve  altresi'  intendersi  abrogata  la
disposizione relativa alla dichiarazione  di  idoneita'  alla  quarta
classe  di  istituto  di  istruzione  tecnica (par. 40 dell'ordinanza
ministeriale 3 maggio 1947).
  Si precisa che, a norma dell'art. 44 del  regio  decreto  4  maggio
1925,  n.  653,  i  candidati  privatisti  non maturi e non ammessi a
frequentare  l'ultima  classe  o  dichiarati  non   idonei,   possono
sostenere  in sessione autunnale esami di idoneita' all'ultima classe
o a classe precedente l'ultima, anche di istituto di tipo diverso  da
quello  in cui non abbiano superato l'esame di maturita', esclusi gli
esami di  idoneita'  all'ultima  classe  del  medesimo  indirizzo  di
maturita'   professionale.   Si   ricorda  che  i  candidati  interni
dichiarati non maturi o non ammessi agli esami di maturita',  possono
ripetere  l'ultima  classe  per un massimo di altri due anni (art. 8,
penultimo comma, legge 5 aprile 1969, n. 119, e art.  7  del  decreto
ministeriale 15 maggio 1970).
25) Registri di esami.
  I  registri  di  esami  di  maturita'  sono  compilati a cura della
commissione giudicatrice in duplice copia, di  cui  una  rimane  agli
atti  dell'istituto sede principale d'esame e l'altra e' trasmessa al
provveditore  agli  studi  competente  per  territorio.  Il  registro
contiene  la trascrizione delle generalita' dei candidati, della loro
provenienza scolastica,  dei  risultati  degli  esami  (deliberazione
conclusiva    e   giudizio;   voto   di   maturita'   e   valutazione
dell'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari per i
candidati maturi; dichiarazione di ammissione  o  di  non  ammissione
alla frequenza dell'ultima classe di corso per i candidati privatisti
dichiarati non maturi).
  Vengono  altresi'  trascritte sul registro le materie oggetto delle
prove scritte e  del  colloquio  e  l'eventuale  materia  facoltativa
aggiunta,  ai  fini  dell'indicazione  sui  certificati  di studio, a
richiesta degli interessati.
  Gli  atti  devono  essere  firmati  da  tutti   i   componenti   la
commissione.
  Ogni  commissario  ha  facolta' di verbalizzare eventuali motivi di
dissenso, fermo restando l'obbligo di sottoscrivere tutti gli atti.
  L'estratto del registro, in duplice copia, viene compilato per  gli
eventuali istituti aggiunti e/o aggregati.
  Una  copia  viene  consegnata  ai  suoi rappresentanti, debitamente
munita della firma di tutti i membri della commissione; l'altra copia
viene inviata, a cura del  presidente,  al  provveditore  agli  studi
della  provincia di competenza, tramite l'istituto sede principale di
esami.
 26) Relazioni dei presidenti delle commissioni.
  Le relazioni  dei  presidenti  delle  commissioni  sugli  esami  di
maturita' dovranno essere inviate, a conclusione degli esami e a cura
dei presidenti medesimi:
   ai  provveditori  agli  studi:  le relazioni riguardanti tutti gli
esami di maturita',  sia  dei  corsi  ordinari  che  sperimentali.  I
provveditori  agli  studi  segnaleranno  alle  direzioni  generali  e
ispettorato competenti i casi maggiormente  significativi  risultanti
dalle relazioni stesse;
   agli I.R.R.S.A.E.: le relazioni riguardanti gli esami di maturita'
sperimentale;
   alla  Direzione generale dell'istruzione professionale - Div. III:
le  relazioni  riguardanti  gli  esami  di  maturita'   professionale
sperimentale  di "Progetto 92", formulate secondo lo schema che sara'
inviato direttamente ai presidenti;
   alla Direzione generale per l'istruzione  media  non  statale:  le
relazioni  riguardanti  gli  esami  di maturita' effettuati presso le
scuole o istituti legalmente riconosciuti o pareggiati.
27) Diplomi di maturita' e certificati provvisori.
  Qualora  non  pervengano  tempestivamente  i  modelli  di  diploma,
saranno  rilasciati  certificati  provvisori  dal  capo dell'istituto
statale, pareggiato o  legalmente  riconosciuto  di  provenienza  dei
candidati.
  Tali certificati provvisori, debitamente numerati e registrati, non
potranno  essere  rilasciati  se  non  in  un  unico  esemplare; essi
dovranno riportare in lettere il voto assegnato e recare la  seguente
dicitura:  "Il presente certificato viene rilasciato in luogo del di-
ploma originale del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso
valore".  Esso  perdera'  tale  efficacia  quando,  da  parte   delle
autorita'  scolastiche, sara' rilasciato il diploma originale, per la
cui consegna occorrera', peraltro, la  restituzione  del  certificato
provvisorio.
28) Norme abrogate.
  La  presente  circolare  sostituisce  la  precedente dell'11 aprile
1992, n. 102.
                                         Il Ministro: JERVOLINO RUSSO