MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 maggio 1993 

  Indicazione del prezzo  medio  ponderato  dei  buoni  ordinari  del
Tesoro  a  novantaquattro,  centottantacinque e trecentosessantasette
giorni relativi all'emissione del 15 maggio 1993.
(GU n.120 del 25-5-1993)

                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale  7  gennaio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono  state
fissate  le  modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per
l'esercizio finanziario 1993;
  Visti i decreti ministeriali del 4 maggio 1993 che  hanno  disposto
per  il  14  maggio  1993 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a
novantaquattro,  centottantacinque  e  trecentosessantasette   giorni
senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;
  Visto  l'art.  3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
  Ritenuto che in applicazione dell'art.  2  del  menzionato  decreto
ministeriale  7  gennaio  1993 occorre indicare con apposito decreto,
per  ogni  scadenza,   i   prezzi   risultanti   dall'asta   relativa
all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 maggio 1993;
  Considerato  che  nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni
ordinari del Tesoro per l'emissione del 14 maggio 1993 sono indicati,
tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le  tre  tranches
dei titoli emessi;
                              Decreta:
  Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 maggio 1993 il
prezzo  medio  ponderato  e'  risultato  pari  a L. 97,14 per i BOT a
novantaquattro giorni, a L.  94,41  per  i  BOT  a  centottantacinque
giorni e a L. 89,25 per i BOT a trecentosessantasette giorni.
  La  spesa  per interessi ammonta a L. 250.537.742.500 per i buoni a
novantaquattro  giorni  con   scadenza   16   agosto   1993,   a   L.
377.028.640.000 per quelli a centottantacinque giorni con scadenza 15
novembre   1993   e   a   L.   537.951.210.000   per   i   titoli   a
trecentosessantasette giorni con scadenza 16 maggio 1994.
  Il prezzo minimo accoglibile e' risultato pari a L. 96,79 per i BOT
a novantaquattro giorni, a L. 93,76 per  i  BOT  a  centottantacinque
giorni e a L. 88,10 per i BOT a trecentosessantasette giorni.
  Il  presente  decreto  e' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 20 maggio 1993
                                        Il direttore generale: DRAGHI
AVVERTENZA:
            Provvedimento  soggetto  al  controllo  successivo  della
          Corte dei conti ai sensi dell'art. 7 del  decreto-legge  15
          maggio 1993, n. 143.