MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

COMUNICATO

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di
   origine  dei  vini  relativo  alla  richiesta  di   modifica   del
   disciplinare   di   produzione   della  denominazione  di  origine
   controllata "Lago di Caldaro" o "Caldaro".
(GU n.126 del 1-6-1993)

   Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei  vini,  istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica del 12 luglio 1963, n.  930,  esaminata  la  domanda
intesa  ad  ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata "Lago di  Caldaro"  o  "Caldaro"
riconosciuta  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 23 marzo
1970 (Gazzetta Ufficiale n. 115 del 9 maggio 1970) e  modificata  con
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 settembre 1981 (Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 3 aprile 1982), ha espresso parere favorevole  al
suo  accoglimento  proponendo,  ai  fini dell'emanazione del relativo
decreto ministeriale, il disciplinare di  produzione  modificato  nel
testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
modifica dovranno  essere  inviate  dagli  interessati  al  Ministero
dell'agricoltura   e   delle   foreste  -  Direzione  generale  della
produzione  agricola,  entro  sessanta  giorni   dalla   data   della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                               --------
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della
   denominazione di origine controllata "Lago di Caldaro" o "Caldaro"
   (in lingua tedesca "Kalterersee" o "Kalterer").
                               Art. 1.
   La  denominazione  di  origine  controllata  "Lago  di  Caldaro" o
"Caldaro"  (in  lingua  tedesca,  rispettivamente,  "Kalterersee"   o
"Kalterer")  e'  riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   Il vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro" deve essere ottenuto da  uve
provenienti  dal vitigno Schiava grossa e/o Schiava gentile e Schiava
grigia.
   E' ammessa la presenza di uve provenienti dai vitigni: Pinot  nero
e  Lagrein,  presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15 per cento
del totale delle viti esistenti.
                               Art. 3.
   La zona di produzione del vino "Lago di Caldaro"  o  "Caldaro"  e'
costituita   dai  territori  di  produzione  delimitati  con  decreto
ministeriale 23 ottobre 1931, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
290 del 17 dicembre 1931, nonche' dai territori ad essi vicini, per i
quali ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
   Tale  zona  -  che  comprende  in  parte i territori dei comuni di
Caldaro,  Appiano,  Termeno,  Cortaccia,  Vadena,  Nalles,  Andriano,
Magre'  all'Adige,  Egna,  Montagna,  Ora  e Bronzolo in provincia di
Bolzano ed in parte i territori dei comuni  di  Rovere'  della  Luna,
Faedo,  S.  Michele  all'Adige,  Lavis,  Giovo, Lisignago e Cembra in
provincia di Trento - e' delimitata, per ciascuna di dette  province,
come appresso:
                        PROVINCIA DI BOLZANO
   Il   territorio   di   produzione  e'  costituito  dalle  seguenti
sottozone:
    Zona A:
   Per  tale  zona  -  cui appartengono i comuni di Caldaro, Appiano,
Cortaccia, Magre' all'Adige, Termeno  e  Vadena  -  la  delimitazione
inizia  a  sud di Magre' a. A. in corrispondenza del bivio formato, a
quota 215, dalla strada del vino con la comunale che porta al  centro
abitato. Da tale punto il limite ovest della zona, in direzione nord,
e'  dato  dal  bosco,  raggiungendo solo per brevi tratti, e cioe' in
corrispondenza del Maso  Hofstatt  nel  comune  di  Cortaccia,  delle
localita'  S. Antonio e S. Nicolo' nel comune di Caldaro, del Maso S.
Valentino, nonche' delle localita' Sasso della Croce  nel  comune  di
Appiano, il limite altimetrico di m 600.
   In  particolare,  tale  limite ovest, rimane cosi' delimitato: dal
bivio suddetto, quota 215, la linea di confine coincide con la strada
comunale fino all'inizio dell'abitato  di  Magre'  all'Adige  quindi,
passa  in prossimita' della quota 330 in corrispondenza di C. Mayer e
per la quota 304. In prossimita' del Castello di  Niclara  il  limite
piega  verso  sud-ovest  passando per quota 518 da dove ripiega verso
nord, interseca la strada che porta a Niclara all'altezza della quota
518, prosegue verso nord  passando  in  prossimita'  delle  localita'
Ra'in  di  Sopra fino a giungere a Maso Hofstatt. Da Maso Hofstatt il
limite piega verso nord-est fino a C. Weger da cui corre  in  maniera
pressoche'  parallela  alla  strada Cortaccia-Termeno passando per le
quote 415, 457 per Maso Erivert fino a Kastellaz. Da questo punto  il
confine  -  del  lato  ovest della zona, sempre verso nord - tocca la
quota  350,  il  Molino  Mayer,  Valcovara,  Maso  Disertori  fino  a
giuingere  a Maso Undstein, qui volge a sud-est, passa per Plattenhof
da dove aggira alla base il M. di Sella e risale verso nord  passando
per  Unterstein  e  lungo  il sentiero che costeggia Aussester Riegel
fino all'inserimento con la provinciale n. 14 (q. 220). Il limite  di
zona  prosegue  quindi  verso  nord,  passando per le quote 263, 281,
costeggia il Betulletto e Unterplaniminietschi, aggira  la  localita'
Moslen,  costeggia  la  Pineta  al termine della quale riprende verso
nord, passa per S. Antonio, dove la linea  di  confine  coincide  con
l'acquedotto  sotterraneo,  e  all'esterno  dei  centri abitati di S.
Rocco e San Nicolo'.
   A  nord  di  S.  Nicolo',  il  confine  segue  verso  nord-est  la
carrareccia  che  si  inserisce  sulla strada per Pianizza di Sopra e
costeggia, verso destra, detta strada finche' a nord dell'abitato  di
Pianizza,  il  limite  volge  verso est, aggira escludendole le cosi'
dette  Buche  di  Ghiaccio.  Risale,  quindi,  verso   nord   ed   in
corrispondenza  di  Maso  Nova segue la curva di livello di 600 metri
sino al bosco Gfill. Costeggia bosco Gfill, attraversa Rio dei Prati,
passa per Castel Corba (q. 444) prosegue sempre verso nord e tocca le
quote 464, 449, il Castello di Appiano fino ad intersecare la  strada
Andriano-Riva di Sotto.
   Il  limite  della  zona,  lasciato  il  versante  ovest,  corre in
direzione sud-est, segue la strada che congiunge Riva di Sotto con la
strada statale n. 42, lasciandola prima del bivio  a  quota  250  per
proseguire  in direzione est parallelamente alla strada statale n. 42
fino al km 240 della  strada  stessa  nella  frazione  di  Frangarto.
Facendo  quindi angolo in direzione sud, segue il confine comunale di
Appiano fino alla Casa sull'Adige (Haus an der Etsch).
   Costeggia il bosco comprendendo la localita' Bellavista nonche' la
frazione di Colterenzio. Raggiunge S. Antonio di  Monticolo,  poi  il
Lido  di  Monticolo;  si dirige quindi verso sud, passa per l'Albergo
Moser e arrivato a quota 469 prende la carrareccia che passa  per  la
Valle Fuscalai congiungendosi, cosi', con il Maso Kreit nel comune di
Vadena. Ritornando in direzione est e quindi verso nord si identifica
con  il  confine  comunale  di Vadena seguendolo fino all'altezza del
Maso Rosi. Si dirige nuovamente verso sud seguendo la fossa di Vadena
che corre lungo il piede del monte fino a comprendere il Maso  Stadio
nel  comune  di  Vadena. All'altezza del Maso Stadio si volge quindi,
verso ovest comprendento la localita' Novale al  Varco  dello  stesso
comune;  raggiungendo  la  quota  227  sulla  sponda  est del Lago di
Caldaro.
   Costeggiando  il  lago  predetto  in  direzione   nord-ovest   ed,
aggirando - escludendoli - i cosi' detti Prati dei Cavalli, raggiunge
sulla  sponda  ovest  del Lago di Caldaro la localita' S. Giuseppe al
Lago, comprendendola. Toccando al km 10,5 la strada del vino,  segue,
il  confine  fra  il  comune di Caldaro e quello di Termeno fino alla
quota 218; raggiunge, escludendolo, il Campo sportivo (q. 229), passa
al di sopra del Maso Moser (q. 225) e del Maso Staffler (q. 215) pure
esclusi. Dal Maso Staffler il confine tocca, sempre in direzione sud-
ovest,  le  quote  213  in  corrispondenza  del  centro  abitato   di
Cortaccia,  214  nella  localita'  Rio  Largo,  221 all'altezza della
localita'  Niclara,  seguendo,  dopo  aver  intersecato  il   confine
comunale tra Cortaccia e Magre' a. A., la carrareccia che a quota 215
ca.  taglia  la  strada provinciale che porta da Magre' alla stazione
ferroviaria  di  Magre'-Cortaccia.  Prosegue  poi  sempre  lungo   la
carrareccia fino ad incontrare a quota 215 il punto di partenza della
descrizione.
   Vanno  inclusi  nella  zona  precedentemente  descritta  i vigneti
situati nella localita' Piccolungo del comune di Vadena; tale zona e'
delimitata a sud-est dal tratto di strada compreso tra le quote 229 e
223 ed anteriormente dalla curva di livello di 300 metri.
    Zona B:
   Tale zona, cui appartiene il comune di Andriano,  e'  circoscritta
come  segue:  il  limite,  partendo  a  sud  della  Cava di Pietra in
corrispondenza della quota 251,  segue  in  direzione  nord-ovest  la
rotabile che costeggia il monte fino al ponte sul rio Gaido, sotto il
Castello  Tordilupo,  continua lungo la linea altimetrica di m 400, a
pie' del monte sino a raggiungere il confine comunale che segue  fino
a  quota 250. Ritorna verso sud-est lungo la rotabile Gu'sshu'bel per
immettersi in corrispondenza del ponte  sul  rio  Gaido  (quota  254)
sulla   vecchia  strada  Terlano-Andriano.  Segue  quest'ultima  fino
all'imbocco della stessa  nella  nuova  strada  provinciale  Terlano-
Andriano  tagliandola  per  seguire,  volgendo verso sud, la curva di
livello quota 250 fino al punto di partenza della descrizione.
    Zona C:
   Per  tale  zona,  cui  appartiene  il   comune   di   Nalles,   la
delimitazione  ha  inizio  a sud del comune stesso, in corrispondenza
del bivio (q. 256) della strada Andriano-Nalles. Da questo  punto  il
limite  ovest  corre  in direzione nord-ovest lungo il rio del Bavaro
fino a raggiungere il Castel del Cigno (q. 357); passa per  le  quote
385  e  429  fino  ad incontrare la linea di confine con il comune di
Tesino e lo segue verso nord fino in corrispondenza della quota  280;
lascia  quindi  la  linea  di confine e piega verso sud, passando per
quota 280, interseca la provinciale Nalles-Vilpiano a quota 276 e  la
provinciale  Nalles-Terlano  a  quota  263,  e  prosegue,  quindi, in
direzione  sud  lungo  la  carrabile che, passando per le quote 265 e
261, chiude la zona al punto di partenza della descrizione.
    Zona D:
   Per tale zona, cui appartengono i comuni di Ora, Montagna e  Egna,
la  linea  di  delimitazione ha inizio a sud di Egna dal km 413 + 500
della  nuova  strada  statale   n.   12   (circonvallazione),   segue
quest'ultima  in direzione nord fino all'incrocio nord con la vecchia
strada statale n. 12. Piega verso  nord-est  e  raggiunge  la  strada
statale  n.  48  nei  pressi della quota 416; prosegue verso nord per
raggiungere nuovamente la strada statale n. 48 a quota 286.
   Segue detta statale per breve tratto fino al ponte sul  rio  Nero;
discende  in  direzione  ovest lungo il rio Nero fino alla confluenza
con il fiume Adige.
   La  delimitazione  segue,  in  direzione  nord,  prima  il   corso
dell'Adige  e  poi la "Fossa di Bronzolo" fino a quota 226 nei pressi
della stazione ferroviaria di Ora. Piega verso  est  e  passando  per
quota  228  raggiunge  la  strada  statale  n. 12 al km 420 + 500. Da
questo punto essa costeggia la roccia fino al cimitero  di  Montagna,
continua  lungo  la  strada  statale  n.  48  fino alla tenuta "Tenz"
comprendendola. Prosegue verso sud passando per quote 570,  591,  496
raggiungendo  la  linea  ferroviaria  nei  pressi  della  quota  622.
Continua lungo detta linea ferroviaria  fino  a  quota  603  per  poi
deviare  verso  ovest e raggiungere il rio Trodena passando per "Maso
Claus" e Gleno Inferiore. La delimitazione segue la sponda destra del
rio Trodena fino al ponte Villa Alta per costeggiare  di  seguito  il
bosco  fino  al  punto di partenza in corrispondenza del km 413 + 500
della strada statale n. 12.
   Zona E:
   Per  tale  zona,  cui  appartiene  il  comune  di   Bronzolo,   la
delimitazione  ha  inizio a sud di Bronzolo dalla quota 229, traversa
in linea retta, in direzione nord, il centro abitato per  raggiungere
la fossa di Uhl nei pressi della stazione ferroviaria.
   Segue  detta  fossa  fino  alla  strada  provinciale  (q. 228) per
raggiungere, in direzione nord-est, il cimitero di Bronzolo;  ritorna
quindi verso sud, costeggiando il bosco ceduo cosi' detto "Judenberg"
e  passando  a  sud di S. Leonardo (q. 290) si riallaccia al punto di
partenza (q. 229).
                         PROVINCIA DI TRENTO
   Il  territorio  di  produzione  e'   costituito   dalle   seguenti
sottozone:
    Zona A:
   Per  tale zona, cui appartiene il comune di Rovere' della Luna, la
linea di delimitazione ha inizio da quota 324 allo sbocco della Valle
dei Molini, segue le pendici del monte Craun fino  a  raggiungere  il
limite  comunale.  Segue  detto  limite  fino  al punto in cui questo
attraversa  la  strada  provinciale  n.  90  (Rovere'   della   Luna-
Mezzacorona);  continua  quindi verso nord, lungo la curva di livello
213, fino alla strada comunale da  quota  213  porta  alla  localita'
Dosseni  (q.  212), ritornando al punto di partenza (q. 324) seguendo
le pendici del costone roccioso.
    Zona B:
   Per tale zona, cui appartengono i comuni di S. Michele all'Adige e
Faedo, la delimitazione inizia dal km 393 + 500 della strada  statale
n.  12  e  va,  seguendo  detta  statale,  in  direzione nord fino ad
incontrare il confine comunale  di  S.  Michele  che  segue  fino  al
crocevia  della  strada  statale  n. 12 in prossimita' di Masetto. Da
tale punto il limite corre - prima verso est e poi verso nord - lungo
la strada statale n. 12 fino al km 398,  discende  quindi  verso  sud
lungo la rotabile che porta al Castello Monte Reale, da tale punto il
limite si identifica col sentiero che porta a rio dei Molini e con il
rio,  fino alla localita' Molini, segue quindi per un breve tratto la
strada  che  congiunge  Faedo  con  S.  Michele  all'Adige  fino   ad
incontrare  la Carrareccia che in direzione sud-ovest porta a Maso S.
Valentino, percorre detta carrareccia fino ad intersecare il  confine
comunale di Faedo e lo segue, in direzione ovest, finche' a sud delle
localita'  Canazzi  e Centofinestre si interseca col confine comunale
di S. Michele, e lo segue in  direzione  sud  e  sud-ovest,  fino  ad
incontrare la statale n. 12 al km 393 + 500.
   La  zona  sopra  descritta  comprende anche la porzione denominata
"Nasci" in comune di Faedo sita sulla sinistra della  strada  statale
n.  12  tra  il  km  400 e 401 delimitata a nord dal tratto di strada
anzidetto e negli altri punti  dalle  pendici  dei  monti  antistanti
(Dosson, M. Basso, Gaier Normale).
    Zona C:
   Per tale zona, cui appartiene il comune di Lavis, la delimitazione
inizia  dal km 391 della strada statale n. 12: discende detta statale
fino al km 389 per  dirigersi  verso  il  centro  abitato  di  Lavis,
passando  per  quote  213  e 225. Raggiunge quindi il torrente Avisio
toccando la localita' "Cuccioi"; risale detto torrente fino al limite
comunale che segue fino a quota 359 da dove  devia  verso  ovest  per
raggiungere  la  strada  provinciale della Val di Cembra in localita'
"Croce". Prosegue in direzione nord lungo il  sentiero  che  reca  al
Maso  Tratta  passando  per  i  masi  Furli e Clinga. Dal Maso Tratta
discende il corso del torrente fino a tornare al km 391 della  strada
statale n. 12.
    Zona D:
   Per  tale  zona,  cui  appartengono i comuni di Giovo, Lisignago e
Cembra, la linea di delimitazione parte dal km 3 + 500  della  strada
provinciale   della  Val  di  Cembra,  segue  detta  strada  fino  ad
incontrare il confine comunale tra Lisignago e Cembra. Discende lungo
detto confine comunale fino al torrente Avisio.
   Segue il corso dell'Avisio in direzione  ovest  fino  a  localita'
"Piaggi" per risalire al km 3 + 500 della strada provinciale.
   Nel  comune  di Cembra la zona di produzione comprende le porzioni
vitate ubicate tra il torrente Avisio e la provinciale della  Val  di
Cembra  denominata:  Valvalle',  Casella,  Saosent, Vadron, Loverzan,
Crosana, Camin, Mosinago, Fontane e Ischia.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   del   vino  di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle  uve  ed  ai
vini le specifiche caratteristiche.
   Sono  pertanto  da  considerare  idonei,  ai  fini dell'iscrizione
nell'albo di  cui  all'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  12  luglio  1963,  n. 930, soltanto i vigneti ben esposti
ubicati a quote non superiori ai m 600 e  con  esclusione  di  quelli
siti nei fondo valle.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La  resa  massima  di  uva ammessa alla produzione del vino di cui
all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto
in coltura specializzata. Fermo  restando  il  limite  massimo  sopra
indicato,  la  resa  per  ettaro di vigneto in coltura promiscua deve
essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in  rapporto  alla
effettiva  superficie  coperta  dalla  vite. A detto limite, anche in
annate eccezionalmente favorevoli, la resa  dovra'  essere  riportata
attraverso  un'accurata  cernita delle uve, purche' la produzione non
superi del 20 per cento il limite medesimo.
   Le province autonome di Trento e Bolzano, di  comune  accordo  con
deliberazioni   delle  rispettive  giunte  provinciali,  annualmente,
sentite le organizzazioni professionali di categoria e  tenuto  conto
delle  condizioni ambientali e di coltura, possono fissare produzioni
massime  per  ettaro  inferiori  a  quelle  stabilite  dal   presente
disciplinare   di  produzione,  dandone  comunicazione  al  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste ed  al  Comitato  nazionale  per  la
tutela delle denominazioni di origine dei vini.
   Qualora  la  resa  unitaria  delle  uve  ecceda  il limite massimo
stabilito dalle province  autonome,  ma  rientri  in  quello  massimo
previsto  dal  presente  disciplinare  di produzione, le uve prodotte
entro i limiti stabiliti  dalle  province  autonome  non  perdono  il
diritto alla denominazione di origine controllata.
   Le  uve  destinate  alla  vinificazione  devono assicurare al vino
"Lago di  Caldaro"  o  "Caldaro"  un  titolo  alcolometrico  volumico
naturale  minimo del 10% e dell'11% per la tipologia con la qualifica
"scelto" (in lingua tedesca "Auslese").
   In annate con andamento climatico particolarmente  sfavorevole  le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  di  comune  accordo, con
deliberazioni delle rispettive giunte provinciali, possono ridurre  -
con esclusione della tipologia "Lago di Caldaro classico superiore" -
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo dello 0,5%.
                               Art. 5.
   Le   operazioni   di   vinificazione   devono   essere  effettuate
nell'interno delle zone di produzione delimitate nel precedente  art.
3.
   Tuttavia  tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione
e'  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate  nell'ambito
dell'intero territorio delle province di Bolzano e Trento.
   "La  resa  dell'uva  in  vino  non  deve  essere superiore al 70%.
L'eventuale resa maggiore non ha  diritto  alla  D.O.C.  'Caldaro'  o
'Lago  di  Caldaro',  ma  puo'  essere  assunta in carico, se ne ha i
requisiti, come vino da tavola".
   E' ammessa la correzione con mosti e  vini  anche  di  altre  zone
nella misura massima del 15 per cento.
                               Art. 6.
   Il vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro", all'atto dell'immissione al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: rosso rubino;
    odore: gradevole;
    sapore: morbido, armonico, leggermente di mandorla;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 10,50%;
    acidita' totale minima: 4 per mille;
    estratto secco netto minimo: 19 per mille.
   Il  vino  "Lago  di Caldaro scelto" in lingua tedesca "Kalterersee
Auslese", deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: rosso rubino, da chiaro a medio;
    odore: delicato, gradevole, caratteristico;
    sapore: morbido, gradevole, con lieve gusto di mandorla;
    gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,50;
    acidita' totale minima: 4 per mille.
   E' in facolta' del Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste  di
modificare,  con  proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
   E'  uso  della  specificazione  "classico",  in   lingua   tedesca
"klassisches   Ursprungsgebiet"   o  "klassisch",  in  aggiunta  alla
denominazione di origine controllata "Lago di Caldaro" o "Caldaro" e'
consentito per il vino ottenuto da  uve  prodotte  e  vinificate  nei
territori dei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena,
Egna,  Montagna,  Ora e Bronzolo, gia' delimitati nel precedente art.
3.  Tuttavia,  e'  tenuto  conto  di  situazioni   tradizionali,   e'
consentito   che   le  operazioni  di  vinificazioni  possono  essere
effettuate fuori  dai  territori  suddetti  purche'  ricadenti  nella
provincia di Bolzano.
   Il  vino  "Lago  di  Caldaro"  o  "Caldaro"  che  ha  diritto alla
qualifica  di  "classico",  ottenuto  da   uve   aventi   un   titolo
alcolometrico  volumico  naturale  minimo  del 10,50% e che sia stato
sottoposto ad adeguate operazioni di  affinamento,  puo'  portare  la
qualifica di "classico superiore".
   Il  vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro" ottenuto da uve selezionate
aventi un titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo  del  10,5%
immesso  al consumo con un titolo alcolometrico volumico naturale non
inferiore all'11% puo'  portare  la  qualifica  "scelto"  (in  lingua
tedesca "Auslese").
   In   caso   di  annate  con  andamento  climatico  particolarmente
sfavorevole, le province autonome di Trento e Bolzano,  di  concerto,
possono  ridurre il predetto titolo alcolometrico naturale dal 10,50%
al 10%.
   Per il vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro" qualificato "scelto" (in
lingua tedesca "Auslese") non sono consentiti ne' l'arricchimento ne'
la correzione di cui all'art. 4.
                               Art. 8.
   E' vietato usare assieme alla denominazione "Lago  di  Caldaro"  o
"Caldaro"  qualsiasi  qualificazione  aggiuntiva,  ivi  compresi  gli
aggettivi "riserva", "vecchio" e similari non  ammessi  dal  presente
disciplinare di produzione.
   Sulle  bottiglie  od  altri recipienti contenenti il vino "Lago di
Caldaro" o "Caldaro" di cui al presente  disciplinare,  puo  figurare
l'indicazione   dell'annata   di   produzione,  purche'  veritiera  e
documentabile.
   Il vino "Lago di Caldaro" o "Caldaro" ("Kalterersee" o "Kalterer")
con o senza la  specificazione  "classico"  o  "classico  superiore",
ottenuto  da  uve  prodotte  nei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno,
Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo, come previsto  dal
precedente  art.  7  puo'  essere  designato  con  la  specificazione
aggiuntiva   "Alto   Adige"   (in   lingua  tedesca  "Su'dtirol")  in
conformita' all'art. 12 del regolamento CEE n. 2392/89.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali, marchi privati veritieri non
aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre  in  inganno
l'acquirente.
   E'  consentito,  altresi',  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche che facciano riferimento  a  comuni,  frazioni,  aree,
zone e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3
e  dalle  quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi'
qualificato e' stato ottenuto.
   Il vino "Lago di Caldaro"  o  "Caldaro"  qualificato  "scelto"  (o
"Auslese") deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie
di vetro di volume nominale da 0,750 o 0,375 litri.