MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 28 maggio 1993 

  Riconoscimento   di   titolo  abilitante  estero  per  l'iscrizione
all'albo dei procuratori legali in Italia.
(GU n.132 del 8-6-1993)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                         DEGLI AFFARI CIVILI
                     E DELLE LIBERE PROFESSIONI
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89/48 CEE  relativa  ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29;
  Vista  la  domanda  di  riconoscimento di Maria Ralli presentata ai
sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;
  Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi  nella  seduta
del 3 febbraio 1993;
  Ritenuto   che  sussistono  tutti  i  requisiti  di  legge  per  il
riconoscimento;
  Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6,  del  citato  decreto
legislativo n. 115 del 1992;
                              Decreta:
  Il  titolo  di  Maria  Ralli,  nata  il  9  febbraio 1958 ad Atene,
cittadina greca, di Dikigoros (avvocato), conseguito  all'Universita'
Aristotelion  di  Salonicco  (Grecia),  e'  riconosciuto quale titolo
abilitante  per  l'iscrizione  in  Italia  all'albo  dei  procuratori
legali.
  Il  riconoscimento  e'  subordinato  al  superamento  di  una prova
attitudinale eseguita dal Consiglio  nazionale  forense,  secondo  le
modalita' che seguono.
  La prova consistera' in un esame, scritto ed orale, da svolgersi in
lingua italiana.
  La prova scritta consistera' nella redazione di un atto giudiziario
o  di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non piu' di tre
tra le seguenti materie a scelta della commissione:
   diritto privato;
   diritto civile;
   diritto commerciale;
   diritto del lavoro;
   diritto costituzionale;
   diritto ecclesiastico;
   diritto amministrativo;
   diritto penale;
   diritto processuale civile;
   diritto processuale penale.
  La prova orale consistera' nella  discussione  di  brevi  questioni
pratiche vertenti su tutte le suddette materie.
  La commissione, da nominare con separato decreto, sara' composta da
cinque  membri  effettivi  e  altrettanti  supplenti,  dei  quali due
magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato  d'appello,  due
avvocati  con  almeno otto anni di anzianita' designati dal Consiglio
nazionale forense, un professore ordinario  o  associato  di  materie
giuridiche  presso  un'universita'  della Repubblica, che eserciti la
professione forense, designato dal Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica.
  Presidente   della   commissione   sara'  l'avvocato  con  maggiore
anzianita' di iscrizione all'albo tra quelli designati dal  Consiglio
nazionale   forense;   vice-presidente  il  magistrato  con  maggiore
anzianita'  di  ruolo.  Le  funzioni  di  segretario  saranno  svolte
dall'avvocato  designato  dal  Consiglio nazionale forense con minore
anzianita' di iscrizione all'albo.
  Per essere ammesso all'esame l'interessata presentera' al Consiglio
nazionale forense una domanda allegando  una  copia  autenticata  del
presente decreto di riconoscimento.
  Per   la  valutazione  di  ciascuna  prova  ogni  componente  della
commissione disporra' di dieci punti di merito.  Il  candidato  sara'
ammesso  alla prova orale se conseguira' in ciascuna prova scritta un
punteggio  non  inferiore  a  trenta  punti.  L'esame  si  intendera'
superato  se  il  candidato  avra'  conseguito  in  ciascuna prova un
punteggio non inferiore a trenta punti.
  Dell'avvenuto  superamento  dell'esame  la  commissione  rilascera'
immediata  certificazione  all'interessato  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo.
   Roma, 28 maggio 1993
                                       Il direttore generale: ROVELLO