Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo dei procuratori legali in Italia.(GU n.132 del 8-6-1993)
IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la domanda di riconoscimento di Maria Ralli presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo; Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 3 febbraio 1993; Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento; Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992; Decreta: Il titolo di Maria Ralli, nata il 9 febbraio 1958 ad Atene, cittadina greca, di Dikigoros (avvocato), conseguito all'Universita' Aristotelion di Salonicco (Grecia), e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense, secondo le modalita' che seguono. La prova consistera' in un esame, scritto ed orale, da svolgersi in lingua italiana. La prova scritta consistera' nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non piu' di tre tra le seguenti materie a scelta della commissione: diritto privato; diritto civile; diritto commerciale; diritto del lavoro; diritto costituzionale; diritto ecclesiastico; diritto amministrativo; diritto penale; diritto processuale civile; diritto processuale penale. La prova orale consistera' nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le suddette materie. La commissione, da nominare con separato decreto, sara' composta da cinque membri effettivi e altrettanti supplenti, dei quali due magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato d'appello, due avvocati con almeno otto anni di anzianita' designati dal Consiglio nazionale forense, un professore ordinario o associato di materie giuridiche presso un'universita' della Repubblica, che eserciti la professione forense, designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Presidente della commissione sara' l'avvocato con maggiore anzianita' di iscrizione all'albo tra quelli designati dal Consiglio nazionale forense; vice-presidente il magistrato con maggiore anzianita' di ruolo. Le funzioni di segretario saranno svolte dall'avvocato designato dal Consiglio nazionale forense con minore anzianita' di iscrizione all'albo. Per essere ammesso all'esame l'interessata presentera' al Consiglio nazionale forense una domanda allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporra' di dieci punti di merito. Il candidato sara' ammesso alla prova orale se conseguira' in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a trenta punti. L'esame si intendera' superato se il candidato avra' conseguito in ciascuna prova un punteggio non inferiore a trenta punti. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascera' immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo. Roma, 28 maggio 1993 Il direttore generale: ROVELLO