Attuazione della direttiva n. 92/97/CEE del 10 novembre 1992 che modifica la direttiva n. 70/157/CEE del Consiglio in relazione al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 371 del 19 dicembre 1992 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale n. 15 del 22 febbraio 1993.(GU n.134 del 10-6-1993)
La direttiva in oggetto, fissa alla data del 1 luglio 1993 il termine entro il quale gli Stati membri hanno l'obbligo di trasporne i contenuti nel loro ordinamento ed alla stessa data del 1 luglio 1993 il termine al quale le norme tecniche allegate alla direttiva sono applicabili. Si informa che questa Direzione generale, in attesa del completamento della procedura di recepimento della direttiva, ha emanato la circolare D.G. n. 90.C.IV n. A048 del 7 maggio 1993 con la quale si rendono applicabili le norme tecniche riportate negli allegati alla direttiva. Pertanto qualora gli interessati ne facciano richiesta, i centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, potranno applicare le norme contenute nella direttiva in oggetto, garantendo cosi il diritto dei richiedenti ad ottenere le certificazioni delle quali hanno necessita' ovvero quello di poter utilizzare, ai fini della omologazione nazionale italiana, certificati di omologazione rilasciati dalle amministrazioni degli altri Stati membri.