Decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339, modificato con decreto ministeriale 9 febbraio 1993, n. 72. Modalita' di applicazione.(GU n.140 del 17-6-1993)
Vigente al: 17-6-1993
All'Azienda di Stato per gli
interventi nel mercato agricolo
(AIMA)
All'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)
All'Unioncamere
Alla Coldiretti
Alla Confagricoltura
Alla CIA
All'UNAPOA
All'UNAPRO
All'UIAPOA
Alla CONFCOMMERCIO
All'ANEOIA
All'ANIPO
Alla Confcooperative
All'AGCI
All'UNCI
Alla Lega delle cooperative
Alla FIAMCLAF
All'ANDMI
Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 9 febbraio 1993, n.
72, che ha modificato il comma 4 dell'art. 8 del decreto ministeriale
2 giugno 1992, n. 339, si dispone che la sede della commissione di
valutazione, delle domande di iscrizione nel registro degli
operatori, sara' istituita presso l'Azienda di Stato per gli
interventi nel mercato agricolo (AIMA) - via Palestro, 81 - 00185
Roma.
In attesa che il lavoro di rilascio delle autorizzazioni delle
attivita' di condizionamento della predetta commissione venga svolto,
si ritiene necessario, al fine di dare immediato avvio all'attivita'
di controllo, istituire un registro provvisorio dei soggetti cui e'
consentito l'attivita' di commercializzazione sul mercato interno
(territorio nazionale e comunitario).
Tali soggetti sono definiti all'art. 2 del regolamento CEE n.
2251/92:
lettera h) "operatore" - qualsiasi persona fisica o giuridica, che
presenta una merce di origine comunitaria o immessa in libera
pratica, ai fini della commercializzazione sul territorio della
Comunita' o dell'esportazione verso Paesi terzi;
lettera i) "importatore" - qualsiasi persona fisica o giuridica,
che presenta una merce in provenienza da Paesi terzi ai fini
dell'introduzione nel territorio doganale della Comunita'.
Gli operatori hanno l'obbligo di notificare, all'ufficio
dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero - ICE
competente territorialmente (allegato 1), tutte le informazioni
necessarie per l'esecuzione dei controlli utilizzando il modello di
cui all'allegato 1 del decreto ministeriale 9 febbraio 1993, n. 72.
I prodotti ortofrutticoli di produzione italiana, soggetti a norme
comuni di qualita', commercializzati all'interno del territorio
comunitario oltre ad essere selezionati, condizionati ed etichettati
secondo le modalita' previste dalle menzionate norme comuni, devono
essere scortati dal documento comprovante la notifica di spedizione,
o dal certificato di controllo qualora siano stati sottoposti a
verifica da parte dei funzionari ICE all'atto della spedizione.
Si riporta un modello di etichetta (allegato 2) ottemperante le
indicazioni previste dalle norme comuni di qualita' registro degli
operatori. Inoltre deve essere riportato il numero identificativo del
centro di condizionamento cui, l'operatore non possessore di
impianti, si appoggia per la lavorazione del proprio prodotto.
Gli "importatori" hanno l'obbligo di notificare tempestivamente
all'ICE, secondo le modalita' previste dall'art. 9 del regolamento
CEE n. 2251/92 le partite di prodotti ortofrutticoli provenienti dai
Paesi terzi che intendono introdurre nel territorio doganale della
Comunita'.
Sia gli "operatori" che gli "importatori", per poter esercitare le
attivita' di commercializzazione di propria competenza devono essere
iscritti nell'apposito registro di cui all'art. 8 del decreto
ministeriale n. 72 che introduce il nuovo art. 12- bis nel decreto
ministeriale n. 339.
Tale registro sara' composto dalle seguenti rubriche:
operatori:
grossisti di mercato;
grossisti fuori mercato;
centrali di acquisto della grande distribuzione;
associazioni dei produttori condizionatori-speditori in area
comunitaria;
speditori condizionatori in area comunitaria;
speditori in area comunitaria;
associazioni dei produttori condizionatori-esportatori verso
Paesi extracomunitari;
esportatori condizionatori verso Paesi extracomunitari;
esportatori verso Paesi extracomunitari;
importatori.
Per essere inclusi nel registro gli operatori dovranno presentare la
domanda, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente
circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) -
Via Palestro n. 81 - 00185 Roma.
La domanda dovra' essere compilata secondo le modalita' previste
dal modello (allegato 3), allegato alla presente circolare, ed essere
corredata da:
1) certificato di iscrizione alla competente camera di commercio,
industria ed artigianato ed agricoltura abilitante all'attivita' di
commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;
2) certificato antimafia.
I produttori che commercializzano il prodotto della propria azienda
dovranno corredare la domanda di:
1) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui
all'art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15, riportante dati ed
informazioni circa le superfici investite nelle singole colture o
equivalente idonea documentazione;
2) certificato antimafia.
I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, 5 e 6 del
decreto ministeriale n. 339 presenteranno la domanda all'AIMA, con il
modello allegato, per l'esercizio dell'attivita' di condizionamento,
corredata di tutta la documentazione prevista dal citato decreto
ministeriale; gli operatori che non hanno la disponibilita' di
impianti di condizionamento, ma che comunque condizionano il proprio
prodotto avvalendosi delle strutture di terzi, devono indicare, nella
predetta domanda, l'ubicazione del centro di condizionamento e il
nominativo del proprietario degli impianti; gli operatori iscritti
all'albo nazionale degli esportatori potranno presentare la domanda
di iscrizione per l'attivita' di condizionamento facendo riferimento
alla documentazione presente presso il citato albo integrandola con i
documenti previsti dal decreto ministeriale n. 339.
Infine riguardo le richieste di esenzione previste dall'art. 6 del
regolamento n. 2251/92 (operatori esentati dal controllo all'atto
della spedizione) l'Istituto per il commercio estero, fissera'
successivamente, con propria circolare le modalita' di presentazione
della relativa domanda ed i criteri per l'ottenimento dell'esenzione.
Le domande saranno prese in esame dal gruppo misto di valutazione
AIMA - ICE, previsto dal comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale
n. 72 del 9 febbraio 1993.
In applicazione del regolamento CEE n. 2251/92, che prevede che
l'attivita' di controllo deve essere svolta in tutte le fasi di
commercializzazione degli ortofrutticoli, i mercati all'ingrosso
espleteranno i controlli di qualita' di loro competenza, secondo le
modalita' espresse dal citato regolamento, direttamente con i propri
funzionari e in collaborazione con i funzionari dell'ICE.
Le irregolarita', relative al mancato rispetto delle norme di
qualita' dei prodotti ortofrutticoli, da parte degli operatori o chi
per essi, che dovessero essere riscontrate all'atto dei controlli nei
luoghi di commercializzazione, saranno sanzionate in base alle
disposizioni previste nella legge n. 268 del 13 maggio 1967.
Il Ministro: DIANA
----> Vedere Allegati da Pag. 45 a Pag. 52 della G.U. <----