MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 giugno 1993 

  Variazione automatica per  il  semestre  luglio-dicembre  1993  del
tasso  massimo  di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti
dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge
25 maggio 1978, n. 234.
(GU n.153 del 2-7-1993)

                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Viste  le  leggi 23 dicembre 1975, n. 720 e 25 maggio 1978, n. 234,
recanti modifiche  ed  integrazioni  alla  normativa  riguardante  il
credito navale;
  Vista  la  legge  17  febbraio  1982, n. 41, recante: "Piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima";
  Visto il decreto ministeriale in data  2  aprile  1979,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 145 del 29
maggio 1979, come risulta modificato dai decreti ministeriali  numeri
281777,  647067  e  648040  rispettivamente  del 5 giugno 1981, del 6
novembre 1986 e del 23 dicembre 1986, con il quale ai sensi dell'art.
2 della predetta legge n.  234,  sono  stati  fissati  i  criteri  di
variazione   del  tasso  massimo  di  riferimento  da  applicarsi  ai
finanziamenti previsti dalla citata legge n. 234/1978;
  Visto il decreto ministeriale n. 771707/73PG del 28 dicembre  1992,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1993 con il
quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito
navale per il semestre gennaio-giugno 1993 e' stato determinato nella
misura del 15,05%;
  Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1992 con il  quale  e'
stata fissata nella misura dell'1% la commissione onnicomprensiva per
l'anno  1993  da  riconoscere  agli istituti di credito per gli oneri
connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla suddetta
legge n. 234;
  Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso  noto
che il costo medio di provvista dei fondi, per i settori predetti, e'
pari al 12,70%;
  Ritenuta valida tale comunicazione;
                              Decreta:
  Il  costo  medio  di provvista dei fondi per le operazioni previste
dalle norme indicate in premessa e' pari al 12,70%  per  il  semestre
luglio-dicembre 1993.
  Tenuto  conto  della  commissione,  onnicomprensiva,  il  tasso  di
riferimento per il semestre luglio-dicembre 1993  da  applicare  alle
operazioni  di  finanziamento  contemplate dalle leggi sopracitate e'
pari al 13,70%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 giugno 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI