Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.(GU n.173 del 26-7-1993)
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1993 con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993; Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 19 maggio 1993, n. 600993; Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 luglio 1993 e' pari a 95.208 miliardi; Decreta: Per il 30 luglio 1993 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 29 ottobre 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 15.000 miliardi. La spesa per interessi gravera' sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993. In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 18 puo' essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi. Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro. Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 luglio 1993, con l'osservanza delle modalita' stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 luglio 1993 Il direttore generale: DRAGHI