UNIVERSITA' DI BARI

DECRETO RETTORALE 19 aprile 1993 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.175 del 28-7-1993)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita' degli studi di Bari, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2134,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, comma primo;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  ottobre  1989,
contenente   modificazioni  all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente al corso di laurea in scienze naturali;
  Viste le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Viste   le  osservazioni  ed  il  parere  favorevole  espresso  dal
Consiglio universitario nazionale  della  riunione  del  14  febbraio
1992;
  Viste  le  delibere di accoglimento delle suddette osservazioni del
consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche  e  naturali
del  27  maggio  1992,  del senato accademico del 2 giugno 1992 e del
consiglio di amministrazione del 26 giugno 1992;
  Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica  di
statuto  in  deroga  al  termine  triennale  di  cui all'ultimo comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il decreto rettorale n. 4556 del 18 settembre 1992;
  Ritenuto opportuno rettificare il citato decreto rettorale;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Bari,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come segue:
                           Articolo unico
  Gli articoli 94 e 95 dello statuto dell'Universita' degli studi  di
Bari, relativi al corso di laurea in scienze naturali, sono soppressi
e   sostituiti  dal  seguente  nuovo  articolo,  con  il  conseguente
scorrimento della numerazione degli articoli successivi;
                 CORSO DI LAUREA IN SCIENZE NATURALI
  Art. 94. - Il titolo di ammissione e' quello previsto dalla  legge.
La  durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali e'
di quattro anni con ventitre' insegnamenti  annuali  complessivi  dei
quali  sedici,  che  costituiscono  l'area  comune, sono insegnamenti
obbligatori di base e sette  insegnamenti  di  indirizzo;  di  questi
ultimi,   tre   sono   obbligatori  sul  piano  nazionale,  due  sono
obbligatori in sede locale a scelta  della  facolta'  e  due  sono  a
scelta   dello  studente  fra  tutte  le  discipline  attivate  dalla
facolta', puche' in armonia con l'indirizzo e l'orientamento  di  cui
al proprio piano di studio.
  Sono istituiti tre indirizzi:
   indirizzo  generale e didattico con un orientamento generale ed un
orientamento didattico;
   indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse;
   indirizzo paleobiologico.
  Limitatamente  all'orientamento  didattico,  e  a  seguito  di  una
sperimentazione   triennale,   la   facolta'   potra'   chiederne  la
trasformazione in indirizzo, con le procedure previste dalle  vigenti
disposizioni sull'ordinamento didattico.
  I  corsi  di  insegnamento  annuale  devono disporre di non meno di
settanta  e  non  piu'  di  novanta  ore,  comprensive  di   lezioni,
esercitazioni,  sperimentazioni,  esercizi  e  dimostrazioni;  quelli
semestrali di non meno di quarantacinque ore.
  La  facolta'  deve  provvedere  all'organizzazione  di  due   corsi
integrati introduttivi di cui uno di biologia ed uno di scienze della
terra,  articolati in non meno di cento ore di lezione e venti ore di
esercitazione, ciascuno secondo lo schema sottoriportato. Detti corsi
integrati  introduttivi  hanno  il   fine   di   superare   l'attuale
frammentarieta'  e additivita' dell'insegnamento nelle diverse disci-
pline e di far percepire fin dall'inizio gli elementi di integrazione
che devono essere specifici e caratterizzanti  della  formazione  del
naturalista.  I  corsi  sono  attuati con il concorso di piu' docenti
delle discipline interessate; non danno quindi titolarita'.
 Articolazione del corso introduttivo integrato di biologia:
   1) basi molecolari;
   2) citologia;
   3) tessuti, sistemi, piano di struttura dell'organismo;
   4) funzioni generali;
   5) genetica;
   6) specie, tassonomia, evoluzione;
   7) riproduzione, sviluppo, differenziamento;
   8) ecologia;
   9) etologia.
  Detto corso prevede  indicativamente  l'utilizzazione  dei  docenti
delle  seguenti  discipline:  genetica, anatomia comparata, zoologia,
botanica, fisiologia, ecologia, o comunque non meno di quattro e  non
piu'  di  sei  docenti designati dal consiglio di corso di laurea tra
quelli delle discipline comprendenti gli argomenti sopra elencati.
  Articolazione del corso introduttivo  integrato  di  scienze  della
terra:
   1) erosione, morfogenesi, cartografia;
   2) sedimentazione, ambienti e facies;
   3) i fossili, loro relazioni con l'ambiente, biostratigrafia;
   4) magmatismo e metamorfismo;
   5) tettonica, geometrie e processi deformativi;
   6) dinamica delle zolle litosferiche, orogenesi;
   7) storia geologica della terra dal Precambriano al Fanerozoico;
   8) elementi di geologia regionale.
  Detto  corso  prevede  indicativamente l'utilizzazione dei seguenti
docenti:    geografia,    geologia,    paleontologia,    mineralogia,
petrografia, o comunque non meno di quattro e non piu' di sei docenti
designati  dal  consiglio  di corso di laurea tra quelli delle disci-
pline comprendenti gli argomenti sopra elencati.
  La  facolta' nell'organizzare detti corsi integrati indica anno per
anno un coordinatore per ciascuno di essi, scelto  ovviamente  tra  i
docenti impegnati nei cicli di lezioni.
  Parte delle ore destinate alle esercitazioni puo' essere utilizzata
per  analisi  in laboratorio e/o sul campo, di "casi" che si prestino
ad un approccio interdisciplinare, in coerenza con il significato dei
corsi integrati.
  La facolta', inoltre, stabilisce le modalita' di accertamento della
frequenza obbligatoria di detti corsi introduttivi integrati.
  Tutti  i  corsi  disciplinari  prevedono  un  congruo   numero   di
esercitazioni.
  Nei  quattro  anni  di  corso  verranno  organizzate escursioni per
attivita' di studio sul campo.
  Il  numero  complessivo  delle  ore  di  insegnamento  deve  essere
contenuto  in  milleottocento,  escluse  quelle  destinate  ai  corsi
introduttivi integrati.
  Ai fini degli esami di  profitto,  piu'  insegnamenti  disciplinari
possono  essere  accorpati  secondo  un  criterio  di  affinita',  su
deliberazione del consiglio di corso di laurea e della  facolta',  in
modo  che  lo  studente debba superare un minimo di ventuno esami. Il
preside  costituisce  le  commissioni  di  esami  con   docenti   dei
rispettivi  corsi,  secondo  le norme dettate dall'art. 160 del testo
unico delle  leggi  sul'istruzione  superiore,  approvato  con  regio
decreto  31  agosto  1933,  n.  1592  e  dell'art. 42 del regolamento
studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
  La facolta' organizza altresi'  corsi  di  lingua  inglese  che  si
concludono  con  un  colloquio  da  superarsi prima dell'assegnazione
della tesi di laurea.
  Ai fini dell'esame di laurea e' obbligatoria l'elaborazione di  una
tesi sperimentale.
  Le  norme di cui al presente ordinamento didattico saranno riviste,
ove necessario, ai fini di  un  adeguamento  alle  direttive  CEE  in
materia.
  Insegnamenti obbligatori di base:
   1) istituzioni di matematiche (1, 2);
   2) fisica (1, 2);
   3) chimica generale ed inorganica (1);
   4) chimica organica (3);
   5) anatomia comparata (4, 9);
   6) botanica;
   7) botanica sistematica;
   8) ecologia;
   9) fisiologia generale;
  10) antropologia (9);
  11) genetica;
  12) geografia (5);
  13) geologia (6);
  14) mineralogia (7);
  15) paleontologia;
  16) zoologia (8).
                   Indirizzo generale e didattico
  Insegnamenti obbligatori:
   1) fisiologia vegetale;
   2) geografia fisica;
   3) sistematica e filogenesi animale.
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   (1)  Ciascuno  dei corsi 1, 2 e 3 deve prevedere un congruo numero
di lezioni introduttive di allineamento  destinate  a  facilitare  la
comprensione  dei rispettivi contenuti, metodi e linguaggio a giovani
provenienti da scuole pre-universitarie di tipo diverso.
   (2) I corsi 1 e 2 devono essere coordinati per  assicurare  fra  i
contenuti elementi di statistica ed elementi di informatica.
   (3) Comprende anche elementi di biorganica.
   (4) Comprende anche elementi di embriologia comparata e causale.
   (5) Comprende anche elementi di meteorologia e climatologia.
   (6) Comprende anche elementi di rilevamento geologico.
   (7) Comprende anche elementi di petrografia.
   (8)   Comprende  anche  elementi  di  etologia  e  di  sistematica
zoologica.
   (9)  I  docenti  di   anatomia   comparata   e   di   antropologia
coordineranno  tra  loro,  su  indicazione  del  corso  di  laura, lo
svolgimento di "elementi di anatomia umana".
                        Orientamento generale
  Insegnamenti scelti dalla facolta', obbligatori per lo studente:
   1) chimica biologica;
   2) petrografia.
  Piu' due insegnamenti a scelta dello studente.
                       Orientamento didattico
  Insegnamenti scelti dalla facolta', obbligatori per lo studente:
   1) anatomia umana;
   2) laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra.
  Piu' due insegnamenti a scelta dello studente.
      Indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse
  Insegnamenti obbligatori:
   1) conservazione della natura e delle sue risorse;
   2) geologia ambientale;
   3) sistematica e filogenesi animale.
  Insegnamenti scelti dalla facolta', obbligatori per lo studente:
   1) geobotanica;
   2) geologia regionale.
  Piu' due insegnamenti a scelta dello studente.
                      Indirizzo paleobiologico
  Insegnamenti obbligatori:
   1) sistematica e filogenesi animale;
   2) stratigrafia;
   3) paleobotanica.
  Insegnamenti scelti dalla facolta', obbligatori per lo studente:
   1) paleoecologia;
   2) paleontologia stratigrafica.
  Piu' due insegnamenti a scelta dello studente.
Elenco delle discipline facoltative:
    1) biochimica vegetale;
    2) biologia molecolare;
    3) citologia ed embriologia vegetale;
    4) cristallografia e cristallochimica;
    5) fisiologia vegetale (a);
    6) fitogeografia;
    7) genetica umana;
    8) geografia fisica (b);
    9) istologia ed embriologia;
   10) petrografia delle rocce sedimentari;
   11) analisi degli ecosistemi;
   12) anatomia umana (c);
   13) biologia cellulare;
   14) biogeografia;
   15) chimica biologica (d);
   16) didattica delle scienze naturali;
   17) ecologia delle acque interne;
   18) ecologia microbica;
   19) ecologia preistorica;
   20) etologia;
   21) fitosociologia;
   22) geobotanica (e);
   23) geochimica;
   24) geofisica;
   25) geologia del quaternario;
   26) geologia e paleontologia del quaternaro;
   27) geologia marina;
   28) geologia regionale (f);
   29) geologia storica;
   30) geologia stratigrafica;
   31) idrogeologia;
   32) igiene ambientale;
   33) laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche;
   34)  laboratorio  di  esperienze didattiche di scienze della terra
(g);
   35) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
   36) metodologia didattica;
   37) micropaleontologia;
   38) museologia naturalistica;
   39) paleontologia umana e paleoetnologia;
   40) palinologia;
   41) paleontologia dei vertebrati;
   42) paleontologia stratigrafica (i);
   43) paleopatologia;
   44) petrografia (l);
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    (a) Obbligatorio nell'indirizzo generale e didattico.
    (b) Obbligatorio nell'indirizzo generale e didattico.
    (c)   Obbligatorio   nell'indirizzo    generale    e    didattico
"orientamento didattico".
    (d)    Obbligatorio    nell'indirizzo    generale   e   didattico
"orientamento generale".
    (e) Obbligatorio  nell'indirizzo  conservazione  della  natura  e
delle sue risorse.
    (f)  Obbligatorio  nell'indirizzo  conservazione  della  natura e
delle sue risorse.
    (g)   Obbligatorio   nell'indirizzo    generale    e    didattico
"orientamento didattico".
    (h) Obbligatorio nell'indirizzo paleobiologico.
    (i) Obbligatorio nell'indirizzo paleobiologico.
    (l)    Obbligatorio    nell'indirizzo    generale   e   didattico
"orientamento generale".
   45) sedimentologia;
   46) sedimentologia e regime dei litorali;
   47) telerilevamento delle risorse ambientali;
   48) vulcanologia;
   49) zoocenosi e protezione della fauna;
   50) biologia dello sviluppo;
   51) biologia marina;
   52) entomologia;
   53) fisiologia degli organismi marini;
   54) lichenologia;
   55) mineralogia applicata;
   56) mineralogia dei sedimenti e dei suoli;
   57) pedologia;
   58) petrografia applicata;
   59) zoogeografia;
   60) zoologia dei vertebrati.
  Il presente decreto sara'  pubblicato,  a  norma  di  legge,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Bari, 19 aprile 1993
                                                           Il rettore