DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 1993 

  Rispetto  dei  termini per l'istruzione dei ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica.
(GU n.176 del 29-7-1993)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Considerato  che  sono  stati rilevati ritardi non consentiti nella
istruzione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
  Rilevato  che  anche  la  fase  istruttoria  dei  procedimenti   in
questione,  di  competenza  dei  Ministeri  interessati,  e' soggetta
all'obbligo generale di conclusione in un dato termine (art. 2  della
legge  7  agosto  1990,  n.  241),  che  puo'  riferirsi anche a fasi
endoprocedimentali (Cons. Stato, Ad. gen. 23 gennaio 1992, n. 10);
  Considerato che, in particolare, il termine  per  l'istruzione  dei
ricorsi straordinari e' stabilito dall'art. 11, in relazione all'art.
9,  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1190;
  Ritenuto  di  dover  assicurare  il  rispetto  di   tali   termini,
finalizzati  a  esigenze  di buona amministrazione, di certezza delle
situazioni giuridiche e di correttezza nei rapporti tra  cittadino  e
amministrazione,   con   particolare  riferimento  alla  salvaguardia
dell'effettivita' dei rimedi giustiziali;
                              E M A N A
                       la seguente direttiva:
  1.  I  singoli  Ministeri  competenti  all'istruzione  dei  ricorsi
straordinari   al   Presidente   della   Repubblica  provvederanno  a
individuare e ad  assumere  le  misure  organizzative  necessarie  ad
assicurare il rispetto del termine di cui all'art. 11 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  24  novembre  1971,  n.  1199, secondo
criteri che tengano altresi' conto della esigenza  di  assicurare  la
completezza  dell'istruttoria sulle questioni prospettate dalla parte
ricorrente e da eventuali controinteressati.
  2. Nell'ipotesi in cui dopo la  scadenza  del  termine  di  cui  al
citato  art.  11,  comma secondo, il ricorso sia stato depositato dal
ricorrente direttamente al Consiglio di Stato, e' necessario  che  il
Ministero   competente   ottemperi   tempestivamente  alla  richiesta
istruttoria del Consiglio di Stato medesimo, inviando la relazione in
un termine non superiore ai trenta giorni.
  3. I Ministeri competenti daranno in  ogni  caso  comunicazione  ai
ricorrenti,  nella  ricevuta  rilasciata  ai sensi dell'art. 9, comma
secondo, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24  novembre
1971,  n. 1199, o successivamente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.  392,  del
nominativo  del responsabile dell'istruzione del ricorso presentato e
del termine entro cui l'istruzione sara' presubilmente completata.
  4. Allo scopo di individuare  eventuali  iniziative  occorrenti  ad
assicurare  un  omogeneo  ed  equilibrato  sistema procedimentale per
l'attuazione dei principi e delle disposizioni sopra  richiamati,  e'
necessario  ed  utile  acquisire da ciascun Ministero, nel piu' breve
tempo possibile, una relazione, da inviarsi al Segretariato  generale
della Presidenza del Consiglio, in cui siano evidenziati:
    a)  gli attuali tempi di definizione delle istruttorie inerenti a
ricorsi straordinari;
    b) le misure  di  razionalizzazione  organizzativa  adottate  per
rendere i tempi conformi a quelli previsti dalla norma;
    c)   i   nominativi   dei   preposti  alle  unita'  organizzative
responsabili del  procedimento  in  questione;  a  questa  Presidenza
verranno comunicate le successive variazioni di detti nominativi;
    d)  le  sanzioni  adottate  nei  confronti  dei  responsabili dei
procedimenti per i ritardi riscontrati.
  La presente direttiva sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 27 luglio 1993
                                                Il Presidente: CIAMPI