MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 luglio 1993 

  Proroga   della  gestione  commissariale  della  FIRS  italiana  di
assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni  S.p.a.,
in Roma.
(GU n.179 del 2-8-1993)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
   Visto   il   testo   unico   delle   leggi   sull'esercizio  delle
assicurazioni private, approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  13  febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizione modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore  e  dei  natanti  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  24  novembre
1970,   n.   973,   e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Vista la legge 10 giugno 1978, n.  295,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio  delle  assicurazioni private contro i danni e le succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  sulla   assicurazioni   e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private  e d'interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e  norme  sul  controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi;
  Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1992,  con  il  quale  sono
stati  sciolti  gli  organi amministrativi e sindacali ordinari della
FIRS  italiana  di  assicurazioni  -  Compagnia  di  assicurazioni  e
riassicurazioni  S.p.a., con sede in Roma, ai sensi dell'art. 2 della
legge n.  576/1982,  come  sostituito  dall'art.  2  della  legge  n.
20/1991;
  Visto  il  provvedimento  in  data  29  luglio  1992,  con il quale
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse
collettivo - ISVAP, ha nominato il commissario  straordinario  ed  il
comitato   di   sorveglianza   della   predetta   FIRS   italiana  di
assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.;
  Vista la lettera in data 21 luglio 1993, n. 301038,  con  la  quale
l'ISVAP  ha  trasmesso la relazione per la commissione consultiva per
le assicurazioni private, riguardante la proroga  del  periodo  della
gestione  straordinaria della predetta FIRS italiana di assicurazioni
- Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.;
  Sentito il parere espresso  dalla  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private nella seduta del 28 luglio 1993;
  Ritenuto   opportuno   concedere   una   proroga   della   gestione
straordinaria della FIRS italiana di  assicurazioni  -  Compagnia  di
assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., per consentire al commissario
straordinario la definizione di trattative attualmente in corso;
                              Decreta:
  Il  termine  della  gestione  straordinaria  della FIRS italiana di
assicurazioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni  S.p.a.,
con  sede  in Roma, di cui al decreto ministeriale 28 luglio 1992, e'
prorogato di centoventi giorni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 luglio 1993
                                                  Il Ministro: SAVONA