MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 5 agosto 1993, n. 62 

  Limitazioni della  circolazione  dei  mezzi  pesanti  fuori  ed  in
attraversamento dei centri abitati.
(GU n.187 del 11-8-1993)
 
 Vigente al: 11-8-1993  
 

  Come  e'  noto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n.  285,  conferisce  ai  prefetti,  per  motivi  di  sicurezza
pubblica  o  inerenti  alla  sicurezza della circolazione e di tutela
della salute,  la  possibilita',  conformemente  alle  direttive  del
Ministro  dei  lavori  pubblici,  di  sospendere  temporaneamente  la
circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade, o
su tratti di esse, nel territorio di propria competenza.
  L'art. 7, comma 1, dello stesso decreto  legislativo  estende  tale
potere ai sindaci dei comuni, limitatamente ai centri abitati.
  Inoltre i provvedimenti di limitazione della circolazione stradale,
tesi  a  salvaguardare  la  salute  e l'incolumita' pubblica, possono
essere emessi dai  sindaci  dei  comuni,  anche  ai  sensi  di  altre
disposizioni legislative, purche' conformi alle direttive emanate dal
Ministro  dei  lavori  pubblici,  ai  sensi dell'art. 5, comma 1, del
sopracitato decreto legislativo.
  In via  generale,  tutti  i  detti  provvedimenti  dovranno  essere
organicamente inseriti nei piani urbani del traffico limitatamente ai
comuni  tenuti  alla  loro adozione, ed in ogni caso, nei piani della
viabilita' extraurbana previsti dall'art. 36 del decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
  Ad  ogni  buon fine, ed in attesa dell'adozione dei suddetti piani,
considerata l'esigenza di dare indicazioni univoche circa  i  criteri
di  adozione  dei  suddetti  provvedimenti, si forniscono le seguenti
direttive che si riferiscono in modo specifico alle limitazioni della
circolazione dei mezzi pesanti.
  I prefetti ed i sindaci,  prima  di  procedere  all'emanazione  dei
provvedimenti di limitazione della circolazione dovranno attentamente
valutare     i    riflessi    che    tali    provvedimenti    avranno
nell'organizzazione  della  circolazione   stradale   su   tutto   il
territorio  di  competenza  e  sui  territori limitrofi nonche' sulle
attivita' economiche che si svolgono sia in ambito locale sia  in  un
piu' ampio contesto territoriale.
  Le   soluzioni   dovranno   pertanto   essere   concordate  con  le
amministrazioni locali competenti, sentite anche le  associazioni  di
categorie interessate.
  Dovra'   inoltre   essere  valutata  la  possibilita'  di  assumere
provvedimenti di tipo diverso  che  possano  ugualmente  tutelare  la
sicurezza   e   la  salute  pubblica,  quali  barriere  parapedonali,
limitazioni di velocita', intensificazione della vigilanza,  siepi  e
barriere antirumore, etc.
  Ogni provvedimento dovra' indicare uno o piu' percorsi alternativi.
Detti percorsi dovranno essere individuati in modo che almeno uno non
renda obbligatorio l'utilizzo di tratti autostradali a pedaggio.
  Si  rileva  la necessita' che siano assunti con ordinanza sindacale
unicamente quei provvedimenti che hanno motivazione e  trovano  piena
soluzione unicamente nell'ambito del centro abitato.
  Circa  i  criteri  di individuazione dei veicoli "mezzi pesanti" da
sottoporre ai  provvedimenti  di  limitazione,  si  ritiene  corretto
individuare gli stessi negli autoveicoli per il trasporto di cose, di
massa  complessiva  massima  autorizzata superiore a 7,5 t, in quanto
gli autoveicoli di massa  inferiore  sono  di  norma  utilizzati  per
esigenze di distribuzione o di trasporto in ambito locale.
  I provvedimenti di limitazione della circolazione dovranno altresi'
prevedere   l'esclusione   degli   autoveicoli   che,  in  base  alla
documentazione di accompagnamento delle merci,  dimostrino  di  avere
origine o destinazione nell'ambito del territorio ove si applicano le
limitazioni.  Dovranno  altresi'  essere  previste  deroghe  per  gli
autoveicoli:
    a) adibiti a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  o  di
emergenza,  o  che  trasportano  materiali  o  attrezzi  a  tal  fine
occorrenti;
    b) militari, per comprovate necessita' di servizio e delle  forze
di polizia;
    c)  utilizzati  dagli  enti proprietari o concessionari di strade
per motivi urgenti di servizio.
  I provvedimenti di limitazione non possono di norma  essere  estesi
ai  trasporti  eccezionali,  con  esclusione  dei "mezzi d'opera", in
quanto gli stessi sono  gia'  soggetti  ad  autorizzazione  da  parte
dell'ANAS   o   delle   regioni   le  quali,  all'atto  del  rilascio
dell'autorizzazione, assegnano  all'autoveicolo  un  percorso  fisso,
valutando  le  condizioni  di  percorribilita'  e  di sicurezza dello
stesso. Poiche' il trasporto eccezionale non puo'  seguire  itinerari
diversi  da  quelli  indicati  nell'autorizzazione, l'apposizione, in
ambito locale, di limitazioni  della  circolazione  costituirebbe  di
fatto   un   blocco   del   trasporto  con  ulteriori  intralci  alla
circolazione.
  Nel caso in cui si rendesse  necessario  estendere  le  limitazioni
alla  circolazione  ai  veicoli  e  trasporti  eccezionali i relativi
provvedimenti dovranno essere  comunicati  con  congruo  anticipo  ai
competenti  uffici  dell'ANAS e della regione affinche' gli stessi ne
tengano conto al momento del rilascio delle autorizzazioni.
  Prima dell'entrata in vigore del provvedimento dovra' essere  posta
in  opera  la necessaria segnaletica di prescrizione e di indicazione
degli itinerari alternativi.  Tale operazione sara' eseguita a cura e
spesa dell'ente  proprietario  della  strada  ove  sono  collocati  i
segnali, su richiesta dell'amministrazione che emana il provvedimento
di  limitazione.  La  stessa  amministrazione  e' tenuta a verificare
l'effettiva apposizione della segnaletica, prima di rendere operativo
il provvedimento.
  Comunicazione del provvedimento dovra' essere  inviata,  oltre  che
alle  amministrazioni interessate ed agli organi di polizia stradale,
alle associazioni regionali della categoria degli  autotrasportatori,
al  C.C.I.S.S.,  Centro  di  coordinamento  informazione  e sicurezza
stradale, ed agli organi di informazione locale.
  Con la presente circolare, infine, in relazione  alla  disposizione
dell'art.  158,  comma  3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, che vieta nei centri abitati la sosta dei rimorchi, quando siano
staccati  dal  veicolo  trainante,  salvo  diversa  segnalazione,  si
invitano i sindaci dei comuni a prevedere, lungo le strade di accesso
dei  centri  abitati,  apposite aree o spazi destinati alla sosta dei
rimorchi. Tali  aree  o  spazi  dovranno  essere  contraddistinti  da
apposita segnaletica.
                                                 Il Ministro: MERLONI