ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 14 giugno 1993, n.
   187, coordinato con la legge di conversione  12  agosto  1993,  n.
   296,   recante:   "Nuove   misure   in   materia   di  trattamento
   penitenziario, nonche' sull'espulsione dei  cittadini  stranieri".
   (Testo  coordinato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie
   generale - n. 188 del 12 agosto 1993).
(GU n.192 del 17-8-1993)

   Nella  nota (a) riportata in calce all'art. 1 del testo coordinato
citato in epigrafe,  alla  pagina  50  della  sopraindicata  Gazzetta
Ufficiale,  il  testo  vigente dell'art. 4- bis della legge 26 luglio
1975, n. 354, inserito nell'art. 1, comma  1,  del  decreto-legge  13
maggio  1991,  n.  152, convertito, con modificazioni, nella legge 12
luglio 1991, n. 203, come  modificato  dall'art.  15,  comma  1,  del
decreto-legge  8  giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
nella legge 7 agosto 1992, n. 356 e della  legge  di  conversione  n.
296/1993, e' stato erroneamente riprodotto.
   Pertanto, in luogo di:
   "  Art.  4-  bis  (Accertamento  della  pericolosita'  sociale dei
condannati  per  taluni  delitti).  -  1.  L'assegnazione  al  lavoro
all'esterno,   i   permessi  premio  e  le  misure  alternative  alla
detenzione previste dal capo VI possono essere concessi ai condannati
per delitti commessi per  finalita'  di  terrorismo  o  di  eversione
dell'ordinamento  costituzionale,  per  delitti  commessi avvalendosi
delle condizioni previste dall'art. 416- bis del codice penale ovvero
al fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste  dallo
stesso  articolo, nonche' per i delitti di cui agli articoli 416- bis
e 630 del codice penale e all'art. 74 del testo unico delle leggi  in
materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309,  solo  se  sono  stati  acquisiti
elementi  tali  da  escludere  l'attualita'  di  collegamenti  con la
criminalita' organizzata o eversiva. Quando si tratta  di  condannati
per  i  delitti  di  cui  agli  articoli  575, 628, terzo comma, 629,
secondo comma, del codice penale e all'art.  73,  limitatamente  alle
ipotesi  aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del predetto testo
unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  n.  309
del  1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non vi
sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con
la criminalita' organizzata o eversiva.
   2. Ai fini della concessione dei benefici di cui  al  comma  1  il
magistrato  di  sorveglianza  o  il  tribunale di sorveglianza decide
acquisite  dettagliate  informazioni  per  il  tramite  del  comitato
provinciale  per  l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica  competente in
relazione al luogo di detenzione del  condannato.  In  ogni  caso  il
giudice   decide   trascorsi  trenta  giorni  dalla  richiesta  delle
informazioni. Al suddetto comitato provinciale puo' essere chiamato a
partecipare  il  direttore  dell'istituto  penitenziario  in  cui  il
condannato e' detenuto.
   2- bis . Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1,
terzo  periodo,  il  magistrato  di  sorveglianza  o  il tribunale di
sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal  questore.
In  ogni  caso  il  giudice  decide  trascorsi  trenta  giorni  dalla
richiesta delle informazioni.
   3.  Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze
di sicurezza ovvero che i collegamenti  potrebbero  essere  mantenuti
con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne
da'  comunicazione  al  giudice  e  il  termine  di cui al comma 2 e'
prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed
informazioni da parte dei competenti organi centrali",
leggasi:
  "Art. 4-bis (Divieto di concessione  dei  benefici  e  accertamento
della  pericolosita' sociale dei condannati per taluni delitti). - 1.
Fermo quanto stabilito dall'art. 13- ter del decreto legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991,
n. 82, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, e  le
misure  alternative  alla detenzione previste dal capo VI della legge
26  luglio  1975,  n.  354,  fatta  eccezione  per   la   liberazione
anticipata,  possono  essere  concessi  ai  detenuti  e internati per
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-
bis del codice penale ovvero al fine di agevolare  l'attivita'  delle
associazioni  previste dallo stesso articolo nonche' per i delitti di
cui agli articoli 416- bis e 630 del codice penale e all'art. 74  del
decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo
nei casi  in  cui  tali  detenuti  e  internati  collaborano  con  la
giustizia  a  norma dell'art. 58- ter. Quando si tratta di detenuti o
internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata  applicata
una  delle  circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, numero
6), anche qualora il risarcimento del  danno  sia  avvenuto  dopo  la
sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero la disposizione
dell'art.  116,  secondo  comma,  dello  stesso  codice,  i  benefici
suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene
offerta  risulti  oggettivamente  irrilevante  purche'  siano   stati
acquisiti  elementi  tali  da escludere in maniera certa l'attualita'
dei collegamenti con la criminalita' organizzata. Quando si tratta di
detenuti o internati per delitti commessi per finalita' di terrorismo
o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero di  detenuti  o
internati  per  i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma,
629, secondo comma, del codice penale e  all'art.  73,  limitatamente
alle  ipotesi  aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, del predetto
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  n.
309 del 1990, i benefici suddetti possono essere concessi solo se non
vi  sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti
con la criminalita' organizzata o eversiva.
   2. Ai fini della concessione dei benefici di cui  al  comma  1  il
magistrato  di  sorveglianza  o  il  tribunale di sorveglianza decide
acquisite  dettagliate  informazioni  per  il  tramite  del  comitato
provinciale  per  l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica  competente in
relazione al luogo di detenzione del  condannato.  In  ogni  caso  il
giudice   decide   trascorsi  trenta  giorni  dalla  richiesta  delle
informazioni. Al suddetto comitato provinciale puo' essere chiamato a
partecipare  il  direttore  dell'istituto  penitenziario  in  cui  il
condannato e' detenuto.
   2-bis.  Ai  fini della concessione dei benefici di cui al comma 1,
terzo periodo, il  magistrato  di  sorveglianza  o  il  tribunale  di
sorveglianza  decide acquisite dettagliate informazioni dal questore.
In  ogni  caso  il  giudice  decide  trascorsi  trenta  giorni  dalla
richiesta delle informazioni.
   3.  Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze
di sicurezza ovvero che i collegamenti  potrebbero  essere  mantenuti
con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne
da'  comunicazione  al  giudice  e  il  termine  di cui al comma 2 e'
prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed
informazioni da parte dei competenti organi centrali.
   3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi  premio  e
le  misure  alternative  alla  detenzione  previste  dal capo VI, non
possono essere concessi ai detenuti ed internati per  delitti  dolosi
quando   il   procuratore   nazionale   antimafia  o  il  procuratore
distrettuale comunica, d'iniziativa o su  segnalazione  del  comitato
provinciale  per  l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica  competente in
relazione al luogo di  detenzione  o  internamento,  l'attualita'  di
collegamenti   con  la  criminalita'  organizzata.  In  tal  caso  si
prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.".