MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 14 luglio 1993 

  Dichiarazione  dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli
eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Verona.
(GU n.197 del 23-8-1993)

                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del  24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti   a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n.  590,  che  estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/81;
  Vista la legge 14 febbraio  1992,  n.  185,  concernente  la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione
dell'esistenza di eccezionale  calamita'  o  avversita'  atmosferica,
attraverso   l'individuazione   dei   territori   danneggiati   e  le
provvidenze da concedere sulla base  delle  specifiche  richieste  da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della  regione Veneto degli
eventi  calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione   nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
   brinate dal 29 marzo 1993 al 30  marzo  1993  nella  provincia  di
Verona;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;
                              Decreta:
  E' dichiarata l'esistenza del carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi  elencati  a  fianco  della  sottoindicata  provincia  per
effetto  dei  danni  alle  produzioni  nei  sottoelencati   territori
agricoli,   in   cui  possono  trovare  applicazione  le  specificate
provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Verona:
  brinate del 29 marzo 1993, del 30 marzo 1993 - provvidenze  di  cui
all'art.  3,  comma  2,  lettere  b),  c), d), f), nel territorio dei
comuni di Bussolengo, Lazise, Mozzecane, Pescantina, Sant'Ambrogio di
Valpolicella,  Sommacampagna,  Sona,  Valeggio  sul  Mincio,  Verona,
Villafranca di Verona.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 14 luglio 1993
                                                   Il Ministro: DIANA