AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo al decreto-legge 9 agosto 1993, n. 285, recante: "Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno". (Decreto-legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1993).(GU n.213 del 10-9-1993)
Al decreto-legge citato in epigrafe, sono apportate le seguenti correzioni in corrispondenza delle sotto riportate pagine della sopra indicata Gazzetta Ufficiale: alla pag. 6, all'art. 3, comma 1, quarto capoverso, in fine, dopo le parole: " .. e relativo personale" il punto e' sostituito dalla virgola e sono aggiunte le seguenti: "previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico riferimento alla quantita' totale di atti e di operazioni per unita' di personale prodotti negli ultimi tre anni e, ove rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale."; alla stessa pagina, all'art. 3, comma 1, quinto capoverso, in luogo delle parole: "dell'indennita' a qualsiasi titolo spettante",leggasi: "dell'indennita' a qualsiasi titolo spettanti"; inoltre, in luogo delle parole: "comprensivi degli eventuali trattamenti economici corrisposti al restante personale in relazione alla produttivita', alla specificita' o alla qualita' dell'attivita' prestata o al settore di utilizzazione.", leggasi: "comprensivi degli eventuali trattamenti economici corrisposti al restante personale in relazione alla produttivita', alla professionalita' o alla qualita' dell'attivita' prestata e al settore di utilizzazione."; alla pag. 7, all'art. 3, comma 3, primo capoverso, dopo le parole: "provvedimenti adottati dal Ministero del tesoro", sono inserite le seguenti: ", dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato"; inoltre, le parole: "(FINAM, INSUD, FIME, ITALTRADE)," sono sostituite dalle seguenti: "(FINAM, INSUD, FIME, ITALTRADE, FORMEZ, IASM)"; e, in luogo delle parole: "che dovesse risultare in esubero dopo le operazioni di riordino,", leggasi: "che dovesse risultare in esubero dopo le operazioni di nuovo assetto, riordino,"; alla stessa pagina, il comma 4 dell'art. 3 e' sostituito dal seguente: "4. Il nuovo assetto, il riordino, la ristrutturazione, la privatizzazione o la liquidazione degli organismi previsti dal comma 3, nonche' la individuazione degli esuberi, devono essere compiuti non oltre il 31 dicembre 1993."; sempre alla stessa pag. 7, all'art. 3, comma 6, le parole: "e' posto in posizione di comando presso l'ufficio del commissario liquidatore che corrispondera' lo stipendio tabellare in attesa della costituzione del ruolo transitorio di cui al comma 1.", sono sostituite dalle seguenti: "puo' fare domanda per essere inquadrato nel ruolo transitorio di cui al comma 1, con decorrenza economica dalla data di cessazione dell'indennita'.". AVVERTENZA: Si provvede alla ripubblicazione del testo integrale del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 285, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217, in seguito alle intervenute rettifiche pubblicate, oltre che nella presente Gazzetta Ufficiale, anche nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 2 settembre 1993 e n. 208 del 4 settembre 1993. "DECRETO-LEGGE 9 agosto 1993, n. 285. Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni a favore delle attivita' della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, nonche' per la sistemazione del relativo personale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Entro il 20 settembre 1993 il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, individua le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni e integrazioni, gia' programmate, da destinare alle finalita' di cui al presente articolo. Con la medesima delibera sono altresi' stabiliti i criteri di priorita' sulla base dei quali, nel caso di insufficienza delle risorse, devono essere soddisfatte le istanze presentate. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad anticipare le somme occorrenti nei limiti degli importi come sopra determinati secondo le modalita' e condizioni stabilite dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. 2. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: '5-bis. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato gia' disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti e' attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalita' di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 5-ter. I progetti speciali e le opere di cui al comma 5-bis, per i quali sia in atto una procedura contenziosa, o per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto, sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, sono trasferiti alla Cassa depositi e prestiti solo a contenzioso definito. Gli appaltatori potranno comunque formulare istanza al commissario liquidatore che provvede in nome e per conto del soggetto cui l'opera risulta trasferita, per una definizione bonaria delle richieste sulla base del 40% degli importi accertati ai sensi del comma 5-quater. 5-quater. Ai fini della definizione bonaria di cui al comma 5-ter, l'importo oggetto di transazione viene determinato tenendo conto delle pretese di maggiori compensi gia' presentati all'Agensud alla data del 27 aprile 1993, in base ad una certificazione rilasciata sotto la propria responsabilita' dal collaudatore o dalla commissione di collaudo in ordine all'entita' e alla fondatezza della pretesa stessa. In mancanza del collaudatore o della commissione di collaudo, alla dichiarazione di cui sopra provvede, sotto propria responsabilita', la direzione dei lavori (direttore lavori, ingegnere capo). La definizione delle controversie consegue all'accettazione quietanzata dall'appaltatore di atto di liquidazione dell'importo non superiore al 40% della somma certificata dal collaudatore o dalla direzione dei lavori. In caso di discordanza dell'ammontare tra la dichiarazione del collaudatore e quella della direzione dei lavori, il calcolo viene effettuato sulla cifra piu' favorevole per la stazione appaltante. 5-quinquies. L'istanza di definizione bonaria di cui al comma 5- ter deve essere presentata entro il 15 settembre 1993 e il commissario liquidatore deve provvedere, entro la data di cessazione della gestione commissariale, all'esame delle istanze pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione e anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia, assistito da un avvocato dello Stato. 5-sexies. Qualora l'istanza di definizione bonaria abbia ad oggetto un giudizio pendente sia davanti al giudice ordinario che dinanzi agli arbitri, il giudizio stesso rimane sospeso fino alla definizione del procedimento di cui ai commi precedenti. Nel caso sia stata promossa l'esecuzione forzata in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva o ad un lodo arbitrale, la sospensione op- era anche nei confronti del procedimento esecutivo. L'avvenuta definizione bonaria il cui importo si intende comprensivo anche delle spese di giudizio e degli onorari di difesa, estingue il giudizio pendente. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva, provvedera' il Ministero dei lavori pubblici.'. 3. Il personale gia' addetto agli affari generali, all'ufficio di ragioneria e del bilancio, all'ufficio legale, all'ufficio tecnico della soppressa Agenzia, fino al termine delle operazioni di transazione, viene utilizzato dal commissario liquidatore. Art. 2. 1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che non sono state deliberate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, gli istituti di credito e le societa' di locazione finanziaria convenzionati provvedono a comunicare, entro il 31 dicembre 1993, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i propri esiti istruttori, ovvero a confermare quelli gia' trasmessi all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. A tale comunicazione dovra' essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione, sottoscritta in calce dal presidente del collegio sindacale qualora esistente, attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, ivi comprese quelle relative al rispetto delle norme sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni, lo stato di esecuzione del progetto, l'ammontare delle spese sostenute alla data della dichiarazione, rapportato al costo complessivo del progetto, nonche' la certificazione prevista dalla vigente normativa sulla lotta alla criminalita' organizzata e quella attestante la vigenza dell'impresa richiedente i benefici. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni di cui al presente comma, qualora l'istante, nel corso della istruttoria della domanda di agevolazione, si rivolga, per la medesima iniziativa, ad altro istituto di credito abilitato o ad altra societa' convenzionata, resta valida la data di presentazione della domanda originaria. 2. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni pervenute ai sensi del comma 1, forma un elenco delle domande di agevolazione, il cui ordine e' determinato sulla base dell'ammontare delle spese gia' effettuate, rapportate al costo complessivo del progetto come indicato nelle comunicazioni e dichiarazioni medesime. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone la concessione delle agevolazioni sulla base dell'elenco previsto dal presente comma, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 3. Contestualmente alla concessione delle agevolazioni il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa presentazione di fidejussione assicurativa da parte dell'impresa, provvede al pagamento di un anticipo nella misura massima del 50 per cento dell'importo del contributo in conto capitale spettante, tenuto conto dell'ordine della graduatoria formata ai sensi del comma 2 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Per i progetti di investimento di importo inferiore a cinque miliardi di lire, l'accertamento, a seguito dell'ultimazione del progetto, sulla realizzazione degli investimenti e sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione dei benefici e' effettuato dall'istituto di credito o societa' di locazione finanziaria convenzionati; per i progetti di investimento di importo superiore, e comunque negli altri casi, ove occorra, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla nomina di apposite commissioni secondo le modalita' di cui all'articolo 18, commi sesto e settimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130. 4. Qualora le agevolazioni, disposte sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 1, siano revocate per insussistenza delle condizioni previste dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, cosi' come integrata dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita. Chi rilascia o sottoscrive dichiarazioni di cui al comma 2 attestanti fatti materiali non rispondenti al vero, e' punito con le pene previste dall'artitolo 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 5. La quota del Fondo, di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, da assegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, nonche' le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalita' di cui al comma 1 dello stesso articolo 5, affluiscono ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Art. 3. 1. L'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e' sostituito dal seguente: 'Art. 14 (Personale degli organismi soppressi) . - 1. Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in servizio alla data del 14 agosto 1992 e che risulti tale alla data del 15 aprile 1993, ha facolta' di presentare domanda, entro il 15 settembre 1993 al commissario liquidatore, di trattenimento in servizio. In tal caso esso viene iscritto in un ruolo transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica entro il 13 ottobre 1993 con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. 2. Il personale della soppressa Agenzia, che non abbia presentato la domanda di cui al comma 1, cessa dal rapporto di impiego a decorrere dal 13 ottobre 1993, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento vigente a tale data. Nei confronti del personale che entro tale data cessa dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianita', stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite, anche sulla base del titolo di studio, la corrispondenza tra le qualifiche e le professionalita' rivestite nella soppressa Agenzia dal personale di cui al comma 1 e le qualifiche o profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali. L'inquadramento nel ruolo di cui al comma 1 e' fatto sulla base dell'anzianita' maturata di servizio e di qualifica. 4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri viene disposta l'assegnazione provvisoria del personale della soppressa Agenzia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle pubbliche amministrazioni, cui sono attribuite competenze ai sensi del presente decreto e che ne facciano richiesta. Decorso il periodo di due anni dalla istituzione del ruolo transitorio anzidetto il personale assegnato come sopra viene inquadrato in soprannumero nei ruoli delle amministrazioni di destinazione o presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli uffici e le piante organiche delle amministrazioni interessate sono rideterminati ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche in deroga ai termini previsti nel citato articolo 31, tenendo conto delle nuove competenze trasferite e del relativo personale, previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico riferimento alla quantita' totale di atti e di operazioni per unita' di personale prodotti negli ultimi tre anni e, ove rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale. 5. Al personale iscritto nel ruolo transitorio di cui al comma 1 sono attribuiti lo stipendio e le indennita' a qualunque titolo spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale in cui ciascun dipendente e' inquadrato. Le specifiche indennita' corrisposte secondo l'ordinamento giuridico proprio dell'Agensud, anche se previste da leggi, sono soppresse ed a ciascun dipendente, in aggiunta allo stipendio ed alle indennita' corrispondenti alla qualifica funzionale rivestita ed all'anzianita' riconosciuta come sopra, e' attribuito un assegno personale speciale pari alla differenza tra la nuova retribuzione come sopra determinata e quindi comprensiva dell'indennita' a qualsiasi titolo spettanti agli appartenenti alla specifica qualifica funzionale e quella ultima tabellare stipendiale percepita in qualita' di dipendente della soppressa Agensud. L'assegno perequativo personale pensionabile, nonche' utile per il trattamento di fine rapporto, e' riassorbibile con i successivi aumenti stipendiali contrattuali normativamente attribuiti, comprensivi degli eventuali trattamenti economici corrisposti al restante personale in relazione alla produttivita', alla professionalita' o alla qualita' dell'attivita' prestata e al settore di utilizzazione. Fino al totale riassorbimento dell'assegno personale, non operano miglioramenti economici a qualunque titolo attribuiti al restante personale statale. A decorrere dal 13 ottobre 1993 cessa l'erogazione delle indennita' corrisposte dall'Agensud. Il compenso del lavoro straordinario viene erogato con i criteri e le modalita' previste per il personale dei Ministeri. 6. Il personale di cui al comma 1 ha facolta' di presentare domanda per il mantenimento della posizione pensionistica gia' costituita e si applicano a tal fine le disposizioni del capo II del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104. 7. Nei confronti del personale inquadrato ai sensi del comma 1 si applicano, dalla data di detto inquadramento, le disposizioni proprie dell'amministrazione statale in materia di trattamento di fine rapporto. Cessa l'iscrizione previdenziale presso l'INA e la polizza a ciascun dipendente ivi intestata e dall'INA gestita e rivalutata secondo gli accordi in atto al momento del passaggio al nuovo ruolo, e' corrisposta al momento della cessazione dal servizio, aggiuntivamente all'indennita' di fine rapporto corrisposta dallo Stato per il periodo successivo all'inquadramento.'. 2. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e' cosi' sostituito: ' 2. Il personale in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Dipartimento, alla data della soppressione, ha facolta' di chiedere, entro il 15 settembre 1993, l'applicazione delle norme vigenti in materia di mobilita'.'. 3. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e' cosi' sostituito: ' 3. La posizione dei dipendenti degli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64, e' definita con le procedure di riordino ai sensi delle vigenti disposizioni in materia societaria e con i provvedimenti adottati dal Ministero del tesoro, dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 11 per il riordino, la ristrutturazione, la privatizzazione o la liquidazione degli organismi stessi. Si applica l'articolo 14 al personale degli enti di promozione di cui all'articolo 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, ITALTRADE, FORMEZ, IASM) e delle loro partecipate in misura superiore al 50 per cento, che dovesse risultare in esubero dopo le operazioni di nuovo assetto, riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione degli stessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 19 dicembre 1992, n. 488.'. 4. Il nuovo assetto, il riordino, la ristrutturazione, la privatizzazione o la liquidazione degli organismi previsti dal comma 3, nonche' la individuazione degli esuberi, devono essere compiuti non oltre il 31 dicembre 1993. 5. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al nucleo ispettivo ed al nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, anche in attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il numero dei componenti dei nuclei anzidetti puo' essere complessivamente integrato con quindici componenti tecnici scelti tra il personale degli organismi soppressi di cui agli articoli 14 e 15 del citato decreto legislativo. L'indennita' corrisposta ai quindici componenti anzidetti e' assorbente dell'assegno personale speciale di cui al comma 1, salvo il diritto di opzione per quest'ultima indennita'. 6. Il personale dipendente dall'ITALTRADE gia' collocato in Cassa integrazione guadagni, cessata la corresponsione dell'indennita' anzidetta, puo' fare domanda per essere inquadrato nel ruolo transitorio di cui al comma 1, con decorrenza economica dalla data di cessazione dell'indennita'. Art. 4. 1. Alla realizzazione del progetto strategico di formazione di quadri tecnici ed amministrativi di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 29 marzo 1990 e 15 gennaio 1991 ed all'intesa di programma sottoscritta in date 7 dicembre 1990 e 14 gennaio 1991, provvede il Centro di formazione e studi - Formez, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi a tale riguardo riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), costituito il 26 marzo 1991. 2. Il Ministro per la funzione pubblica determina gli indirizzi del Formez e definisce il finanziamento del progetto, con l'obiettivo del contenimento delle spese e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi. 3. Il Ministro per la funzione pubblica riferisce al Parlamento sull'attuazione della presente norma entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Art. 5. 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: '4-bis. Il Comitato subentra nelle funzioni gia' attribuite alla Cassa depositi e prestiti, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, e nella titolarita' dei diritti e degli obblighi posti in essere per effetto della citata normativa dalla Cassa stessa, entro il 31 dicembre 1993. Fino alla data di tale trasferimento, la Cassa depositi e prestiti continuera' ad osservare le disposizioni di cui al citato decreto- legge. L'erogazione dei fondi e' effettuata con pagamenti disposti dal Comitato a valere sul conto corrente di tesoreria, istituito ai sensi della predetta legge e da intestare al Comitato, cui affluiscono le disponibilita' finanziarie comunque destinate all'attuazione della presente normativa. Il Comitato provvede ad autonoma gestione delle disponibilita' stesse con apposita contabilita' separata. Sulle predette somme continueranno a gravare le necessarie spese di funzionamento nei limiti e con i criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. Alle attivita' del Comitato continuano ad applicarsi', in quanto compatibili, le disposizioni sulla Cassa depositi e prestiti di cui alla legge 13 maggio 1983, n. 197, e successive modificazioni ed integrazioni, e ai decreti del Ministro del tesoro in data 1 febbraio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 9 febbraio 1985, e in data 1 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1992. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno emanate le speciali disposizioni da osservare in materia di modalita' contabili, di rendicontazione e di controllo della gestione. Per l'espletamento dei suoi compiti il Comitato e' autorizzato ad avvalersi del personale gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', per eventuali ulteriori occorrenze, dell'altro personale proveniente dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.'. Art. 6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 agosto 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica BARUCCI, Ministro del tesoro SAVONA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato CASSESE, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: CONSO".